| (Pubblicità degli incarichi esterni).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, presso il Consiglio superiore della
magistratura e gli altri organi di autogoverno sono tenuti
elenchi, aggiornati sino al mese precedente, di tutti gli
incarichi esterni rivestiti e dei compensi percepiti dai
magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili.
2. Il Consiglio superiore della magistratura e gli altri
organi di autogoverno provvedono alla pubblicità degli elenchi
di cui al comma 1.
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