| (Incompatibilità per vincoli di parentela,
coniugio o affinità).
1. Il magistrato non può essere assegnato o trasferito o
comunque prestare servizio in un ufficio giudiziario nel quale
esercita le funzioni di magistrato il coniuge, un parente o un
affine fino al terzo grado.
2. Il magistrato non può esercitare le funzioni:
a) nel distretto ove svolge abitualmente la
professione forense il coniuge o un parente in linea retta
all'infinito o in linea collaterale fino al secondo grado
ovvero un affine in linea retta, salvo che il Consiglio
superiore della magistratura accerti, anche in relazione al
numero dei componenti l'ufficio, che le rispettive attività si
svolgono in ambiti assolutamente distinti;
b) nel territorio del distretto ove è compreso
l'ufficio innanzi al quale il coniuge o un parente in linea
retta all'infinito o in linea collaterale fino al secondo
grado ovvero un affine in linea retta è
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imputato di un delitto per il quale la legge stabilisca la
pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o è
sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di
prevenzione, sempre che, avuto riguardo ai suoi rapporti con
l'imputato, alla funzione da lui esercitata ed al numero dei
componenti l'ufficio, possa risultare gravemente compromessa
la fiducia nel regolare svolgimento della funzione
giudiziaria. L'incompatibilità permane sino a quando il
procedimento pende dinanzi ad uno degli uffici del
distretto;
c) nella sede del suo ufficio quando il coniuge o
un parente in linea retta o collaterale fino al secondo grado
ovvero altro parente o affine con lui convivente tenga ivi una
condotta che, per la natura riprovevole e la notorietà, anche
in relazione alla dimensione territoriale dell'ufficio,
comprometta gravemente la fiducia nella imparzialità o nella
correttezza della funzione giudiziaria.
3. Agli effetti del presente articolo al rapporto di
coniugio è parificata la convivenza di fatto.
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