| (Destinazione ad altre funzioni o trasferimento ad altra
sede per incompatibilità).
1. Salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 7, il
magistrato, anche senza il suo consenso, è destinato ad altre
funzioni o è trasferito ad altra sede quando si trova in uno
dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 32 o quando
per qualsiasi causa, anche indipendentemente da sua colpa e
prescindendo da ogni valutazione in ordine a provvedimenti
emessi nell'espletamento dell'attività giurisdizionale, non
può, nella sede o nell'ufficio che occupa, amministrare
giustizia nelle condizioni richieste per la credibilità della
funzione.
2. Nei casi previsti dalla lettera b) del comma 2,
dell'articolo 32, il magistrato deve essere trasferito ad
altro distretto.
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