| (Norme procedimentali)
1. Quando ricorre una delle situazioni previste dagli
articoli 32 e 33, il magistrato interessato o il dirigente
dell'ufficio ovvero il magistrato cui compete il potere di
sorveglianza, il quale abbia avuto comunque notizia di una
delle predette situazioni, ha l'obbligo di denunciarla al
Consiglio superiore della magistratura entro il termine di
quindici giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Il
Consiglio superiore della magistratura può anche attivarsi su
richiesta del Ministro di grazia e giustizia ovvero
d'ufficio.
2. La competente commissione del Consiglio superiore,
compiuti eventuali accertamenti preliminari, se non ritiene di
proporre al Consiglio l'archiviazione, dispone l'apertura
della procedura di trasferimento dandone immediatamente avviso
all'interessato ed avvertendolo che potrà essere sentito,
anche a sua richiesta, con l'eventuale assistenza di altro
magistrato.
3. Esaurite le indagini, gli atti della procedura sono
depositati nella segreteria della commissione; del deposito è
dato immediato avviso all'interessato che, nei venti giorni
successivi alla ricezione dell'avviso, ha facoltà di prendere
visione degli atti, di estrarne copia e di presentare
controdeduzioni scritte.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, la commissione,
ove non debbano essere compiuti ulteriori accertamenti,
propone al Consiglio superiore, entro i successivi trenta
giorni, il trasferimento d'ufficio del magistrato o
l'archiviazione degli atti.
5. La data della seduta fissata dal Consiglio superiore per
la decisione è comunicata almeno venti giorni prima
all'interessato, che ha diritto di essere sentito
personalmente con l'assistenza di altro magistrato. Il
Consiglio decide con provvedimento motivato.
6. La procedura di trasferimento di ufficio non può essere
iniziata o proseguita se il magistrato è stato, a domanda,
trasferito ad altra sede o destinato ad altre
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funzioni, ed è conseguentemente cessata la situazione di
incompatibilità.
7. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma 2
dell'articolo 32, quando il procedimento penale si conclude
con sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o
quando la proposta per l'applicazione della misura di
prevenzione viene rigettata, il magistrato che ne faccia
domanda è destinato all'ufficio di provenienza o ad altro
della stessa sede anche in soprannumero.
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