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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30038
DDL2475-0039
Progetto di legge Camera n. 2475 - testo presentato - (DDL12-2475)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.39 (che inizia a pag.27 dello stampato)
...C2475. TESTIPDL
...C2475.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 27 Art. 34
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2475 ZZ12 ZZPD ZZPR
                    (Norme procedimentali)
    1.  Quando ricorre una delle situazioni previste dagli
  articoli 32 e 33, il magistrato interessato o il dirigente
  dell'ufficio ovvero il magistrato cui compete il potere di
  sorveglianza, il quale abbia avuto comunque notizia di una
  delle predette situazioni, ha l'obbligo di denunciarla al
  Consiglio superiore della magistratura entro il termine di
  quindici giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.  Il
  Consiglio superiore della magistratura può anche attivarsi su
  richiesta del Ministro di grazia e giustizia ovvero
  d'ufficio.
    2.  La competente commissione del Consiglio superiore,
  compiuti eventuali accertamenti preliminari, se non ritiene di
  proporre al Consiglio l'archiviazione, dispone l'apertura
  della procedura di trasferimento dandone immediatamente avviso
  all'interessato ed avvertendolo che potrà essere sentito,
  anche a sua richiesta, con l'eventuale assistenza di altro
  magistrato.
    3.  Esaurite le indagini, gli atti della procedura sono
  depositati nella segreteria della commissione; del deposito è
  dato immediato avviso all'interessato che, nei venti giorni
  successivi alla ricezione dell'avviso, ha facoltà di prendere
  visione degli atti, di estrarne copia e di presentare
  controdeduzioni scritte.
    4.  Trascorso il termine di cui al comma 3, la commissione,
  ove non debbano essere compiuti ulteriori accertamenti,
  propone al Consiglio superiore, entro i successivi trenta
  giorni, il trasferimento d'ufficio del magistrato o
  l'archiviazione degli atti.
    5.  La data della seduta fissata dal Consiglio superiore per
  la decisione è comunicata almeno venti giorni prima
  all'interessato, che ha diritto di essere sentito
  personalmente con l'assistenza di altro magistrato.  Il
  Consiglio decide con provvedimento motivato.
    6.  La procedura di trasferimento di ufficio non può essere
  iniziata o proseguita se il magistrato è stato, a domanda,
  trasferito ad altra sede o destinato ad altre
 
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  funzioni, ed è conseguentemente cessata la situazione di
  incompatibilità.
    7.  Nel caso previsto dalla lettera  b)  del comma 2
  dell'articolo 32, quando il procedimento penale si conclude
  con sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o
  quando la proposta per l'applicazione della misura di
  prevenzione viene rigettata, il magistrato che ne faccia
  domanda è destinato all'ufficio di provenienza o ad altro
  della stessa sede anche in soprannumero.
 
DATA=950503 FASCID=DDL12-2475 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2475 TOTPAG=0029 TOTDOC=0041 NDOC=0039 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0027 RIGINIZ=001 PAGFIN=0028 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=27 PAGEFIN=28 SORTRES= SORTDDL=247500 00 FASCIDC=12DDL2475 SORTNAV=0247500 000 00000 ZZDDLC2475 NDOC0039 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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