| (Dispensa dal servizio, collocamento in aspettativa o
destinazione ad altre funzioni per infermità).
1. Il magistrato è dispensato dal servizio se per qualsiasi
infermità permanente o per sopravvenuta inettitudine non può
adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del
proprio ufficio.
2. Se l'infermità ha carattere temporaneo, il magistrato
può essere collocato di ufficio in aspettativa fino al termine
massimo consentito dalle vigenti disposizioni. Decorso tale
termine, il magistrato che ancora non si trova in condizione
di essere richiamato dall'aspettativa è dispensato dal
servizio.
3. Il magistrato può essere destinato ad altre funzioni
senza il suo consenso quando le sue condizioni di salute
pregiudicano in modo grave lo svolgimento della specifica
funzione giudiziaria di cui è investito.
4. Si applicano le disposizioni contenute nei commi da 1 a
5 dell'articolo 34. Nel corso della procedura il magistrato
può farsi assistere anche da un perito di fiducia.
5. Nel caso previsto dal comma 3, la procedura non può
essere iniziata o proseguita se il magistrato, a domanda, è
stato destinato ad altre funzioni compatibili con il suo stato
di salute.
6. La sezione disciplinare, ove pronunci non luogo a
procedere per infermità di mente dell'incolpato, trasmette gli
atti alla competente commissione referente perché venga
attivato immediatamente il procedimento di dispensa dal
servizio.
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