| 1. Possono essere iscritti all'elenco delle guide
ambientali escursionistiche coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) abilitazione all'esercizio della professione ed
alle eventuali specializzazioni conseguite con le modalità di
cui all'articolo 5;
b) adeguata polizza di assicurazione contro i
rischi per responsabilità civile verso i terzi;
c) certificato di idoneità psico-fisica rilasciato
dalla unità sanitaria locale del
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comune di residenza o da un centro di medicina dello
sport.
2. L'abilitazione di cui al comma 1 deve essere comunque
conseguita entro il triennio precedente la data di
presentazione della relativa domanda di iscrizione. Possono
altresì essere iscritti all'elenco coloro che, pur avendo
conseguito l'abilitazione in data anteriore ai tre anni da
quella della presentazione della domanda, abbiano comunque
partecipato con profitto al corso d'aggiornamento di cui
all'articolo 9, entro il triennio immediatamente precedente
alla domanda di iscrizione.
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