| 1. Gli esami per l'abilitazione alla professione di guida
ambientale escursionistica sono indetti, al termine di ogni
corso di qualifica, dalla regione, vengono effettuati davanti
ad un'apposita commissione regionale, e consistono nelle
seguenti prove:
a) tecnico-pratica;
b) didattica;
c) teorico-culturale.
2. L'ammissione agli esami di cui al comma 1 è subordinata
al possesso dei seguenti requisiti:
a) attestato comprovante la frequenza con esito
positivo del corso di qualifica, di cui all'articolo 5;
b) non aver riportato condanne penali che
comportino l'interdizione anche temporanea dall'esercizio
della professione, salvo che non sia intervenuta la
riabilitazione;
c) certificato di idoneità psicofisica rilasciato
dalla unità sanitaria locale del comune di residenza o da un
centro di medicina dello sport.
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3. Agli esami di abilitazione per le specializzazioni si
può accedere anche direttamente essendo in possesso di titoli
idonei.
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