| 1. Gli iscritti all'elenco professionale hanno l'obbligo,
per poter esercitare la professione di guida ambientale
escursionistica, di dimostrare, con frequenza triennale, di
possedere la idoneità psicofisica nei modi previsti dalla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 3, e di
frequentare ogni cinque anni un corso di aggiornamento.
2. Le modalità per il periodico aggiornamento tecnico,
didattico e culturale delle guide ambientali escursionistiche
sono determinate dalla regione, sentite le associazioni di
categoria più rappresentative.
3. La giunta regionale organizza i corsi di aggiornamento
per guide ambientali escursionistiche nella figura di base e
le eventuali specializzazioni.
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