| 1. In sede di prima applicazione della presente legge
possono chiedere l'inserimento nell'elenco coloro che abbiano
già esercitato la professione di guida ambientale
escursionistica, anche secondo le diverse specializzazioni,
per un periodo di almeno due anni, presentando a tal fine
idonea documentazione.
2. Le competenze riguardanti le eventuali specializzazioni
sono accertate dalla commissione di cui all'articolo 7.
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