| 1. All'articolo 17, comma 3, della legge 9 dicembre 1986,
n. 896, le lettere a) e b) sono sostituite dalle
seguenti:
" a) una lira per ogni KWh di energia elettrica
prodotta nel campo geotermico, ai comuni in cui è compreso il
campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area
delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di
coltivazione, assicurando, comunque, ai comuni, sede di
impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;
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b) una lira per ogni KWh di energia elettrica
prodotta nel campo geotermico alle regioni nel cui territorio
sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente
all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di
coltivazione".
2. I contributi, in ragione di una lira per ogni KWh,
spettanti ai comuni e alle regioni ove hanno sede campi
geotermici coltivati, sono aggiornati annualmente per un
importo pari al 100 per cento dell'indice di variazione delle
tariffe applicate dall'ENEL.
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