| (Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n.468).
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
11- ter della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", sia l'utilizzo per rate di ammortamento di mutui ovvero
per limiti di impegno di accantonamenti non iscritti per tali
finalità nei predetti fondi speciali".
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2. Al comma 1 dell'articolo 11- ter della legge 5
agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, la lettera
c) è abrogata.
3. Al comma 2 dell'articolo 11- ter della legge 11
agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, le parole da:
"I disegni di legge" fino a: "coperture" sono sostituite dalle
seguenti: "I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da
una relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna
disposizione, nonchè delle relative coperture".
4. All'articolo 11- ter della legge 5 agosto 1978,
n.468, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal
seguente:
" 7. In caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e di decisioni della Corte costituzionale
recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili
di determinare maggiori oneri, il Governo riferisce
tempestivamente al Parlamento con propria relazione sui
connessi effetti finanziari e assume le conseguenti iniziative
legislative".
5. All'articolo 11- quater della legge 5 agosto 1978,
n.468, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
" 3. Le leggi di spesa corrente a carattere
permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno
degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Per gli
esercizi successivi esse rinviano le quantificazioni
dell'onere annuo alla legge finanziaria a norma dell'articolo
11, comma 3, lettera d), ad eccezione che si tratti di
spese obbligatorie, nel qual caso esse indicano l'onere a
regime, che non può in ogni caso eccedere del 10 per cento
l'onere previsto per l'ultimo degli esercizi compresi nel
bilancio pluriennale. Ove tale differenza risulti maggiore, la
stessa legge di spesa a carattere permanente deve stabilire
meccanismi integrativi idonei a garantire la copertura
dell'onere a regime".
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6. All'articolo 11- quater della legge 5 agosto 1978,
n.468, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito
il seguente:
" 3- bis. In ogni caso, e anche per gli oneri che non
superino il triennio iniziale, ove, nel corso dell'esecuzione
delle leggi di spesa o di minore entrata, emergano scostamenti
rispetto alle previsioni assunte ai fini della definizione
della copertura finanziaria, il Governo è tenuto a proporre le
conseguenti misure di correzione, nel rispetto dei vincoli di
cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 11, utilizzando i disegni di
legge collegati alla manovra di finanza pubblica ovvero gli
strumenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a) o
e), ove possibile".
7. All'articolo 11- quater, comma 4, della legge 5
agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, dopo le
parole: "in apposito allegato", sono inserite le seguenti:
"per le leggi che comportano oneri correnti a carattere
permanente i casi e l'entità degli scostamenti delle relative
attuazioni rispetto alle previsioni di spesa o di entrata
indicate dalle medesime leggi al fine della copertura
finanziaria nonchè".
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