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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30069
DDL2479-0002
Progetto di legge Camera n. 2479 - testo trasmesso dal Senato - (DDL12-2479)
(suddiviso in 2 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2479. TESTIPDL
...C2479.
PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2479 ZZ12 ZZPD ZZTR
         (Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n.468).
    1.  Alla lettera  a)  del comma 1 dell'articolo
  11- ter  della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive
  modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
  ", sia l'utilizzo per rate di ammortamento di mutui ovvero
  per limiti di impegno di accantonamenti non iscritti per tali
  finalità nei predetti fondi speciali".
 
                               Pag. 2
 
    2.  Al comma 1 dell'articolo 11- ter  della legge 5
  agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, la lettera
  c)  è abrogata.
    3.  Al comma 2 dell'articolo 11- ter  della legge 11
  agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, le parole da:
  "I disegni di legge" fino a: "coperture" sono sostituite dalle
  seguenti: "I disegni di legge, gli schemi di decreto
  legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
  comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da
  una relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni
  competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla
  quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna
  disposizione, nonchè delle relative coperture".
    4.  All'articolo 11- ter  della legge 5 agosto 1978,
  n.468, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal
  seguente:
    " 7.  In caso di sentenze definitive di organi
  giurisdizionali e di decisioni della Corte costituzionale
  recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili
  di determinare maggiori oneri, il Governo riferisce
  tempestivamente al Parlamento con propria relazione sui
  connessi effetti finanziari e assume le conseguenti iniziative
  legislative".
    5.  All'articolo 11- quater  della legge 5 agosto 1978,
  n.468, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal
  seguente:
    "  3.  Le leggi di spesa corrente a carattere
  permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno
  degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.  Per gli
  esercizi successivi esse rinviano le quantificazioni
  dell'onere annuo alla legge finanziaria a norma dell'articolo
  11, comma 3, lettera  d),  ad eccezione che si tratti di
  spese obbligatorie, nel qual caso esse indicano l'onere a
  regime, che non può in ogni caso eccedere del 10 per cento
  l'onere previsto per l'ultimo degli esercizi compresi nel
  bilancio pluriennale.  Ove tale differenza risulti maggiore, la
  stessa legge di spesa a carattere permanente deve stabilire
  meccanismi integrativi idonei a garantire la copertura
  dell'onere a regime".
 
                               Pag. 3
 
    6.  All'articolo 11- quater  della legge 5 agosto 1978,
  n.468, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito
  il seguente:
    " 3- bis.  In ogni caso, e anche per gli oneri che non
  superino il triennio iniziale, ove, nel corso dell'esecuzione
  delle leggi di spesa o di minore entrata, emergano scostamenti
  rispetto alle previsioni assunte ai fini della definizione
  della copertura finanziaria, il Governo è tenuto a proporre le
  conseguenti misure di correzione, nel rispetto dei vincoli di
  cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 11, utilizzando i disegni di
  legge collegati alla manovra di finanza pubblica ovvero gli
  strumenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettere  a)  o
  e),  ove possibile".
    7.  All'articolo 11- quater,  comma 4, della legge 5
  agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, dopo le
  parole: "in apposito allegato", sono inserite le seguenti:
  "per le leggi che comportano oneri correnti a carattere
  permanente i casi e l'entità degli scostamenti delle relative
  attuazioni rispetto alle previsioni di spesa o di entrata
  indicate dalle medesime leggi al fine della copertura
  finanziaria nonchè".
 
DATA=950503 FASCID=DDL12-2479 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=TR NSTA=2479 TOTPAG=0003 TOTDOC=0002 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0001 RIGINIZ=015 PAGFIN=0003 RIGFIN=022 UPAG=SI PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=247900 00 FASCIDC=12DDL2479 SORTNAV=0247900 000 00000 ZZDDLC2479 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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