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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30071
DDL2480-0002
Progetto di legge Camera n. 2480 - testo presentato - (DDL12-2480)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2480. TESTIPDL
...C2480.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2480 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Il recupero e la
  "rivitalizzazione" dei centri storici delle città d'Italia non
  trova soluzione soddisfacente nella normativa attuale in
  materia di edilizia e di urbanistica e per le aree delimitate
  come centri storici.  Esiste infatti una normativa frammentaria
  e disorganica "a pioggia", anche per la difficoltà di definire
  in modo univoco i centri storici.  Da un punto di vista
  normativo, non esiste una definizione consolidata della
  dottrina o della giurisprudenza di "centro storico": un
  concetto statico, univocamente
  determinato, non sarebbe peraltro adeguato all'evoluzione del
  tessuto urbanistico e sociale della città.
    In generale, possiamo ricomprendere nei centri storici non
  solo zone omogenee di interesse storico, ma anche nuclei ed
  agglomerati urbani di carattere storico ed artistico e di
  particolare pregio ambientale.  Soprattutto nelle regioni di
  più intensa industrializzazione non sono più individuabili e
  distinguibili i centri urbani uno ad uno, ma grappoli
  urbanistici o sistemi urbanistici cresciuti attorno ad un
 
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  polo, quelli che nel primo quarto di secolo furono definiti
  "conurbazioni".  I centri cosiddetti "medi" o "minori"
  finiscono per essere cooptati o conglomerati nella
  conurbazione generata dai grandi poli.
    Per un'azione di recupero efficace e completa che non
  escluda nuclei o agglomerati urbani comunque meritevoli di
  tutela è necessario aggirare la questione puramente
  definitoria, richiamando quanto disposto dalla legge 5 agosto
  1978, n.457, che ha dettato la disciplina sul recupero del
  patrimonio edilizio ed urbanistico esistente.  L'articolo 27
  della citata legge n.457 del 1978, stabilisce infatti che la
  deliberazione del consiglio comunale di approvazione di un
  piano di recupero deve essere preceduta dalla individuazione
  delle zone nelle quali, per le condizioni di degrado, si rende
  opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico
  esistente.  L'articolo 27 non detta condizioni di esclusione
  per particolari nuclei od agglomerati urbani: è sufficiente
  che la zona soffra di condizioni di degrado (c'è da dire che
  secondo la giurisprudenza di merito anche l'inclusione nei
  piani di recupero di immobili non degradati, per finalità
  prevalentemente urbanistiche, può ritenersi legittima se
  giustificata da adeguata esposizione dei motivi; così il TAR
  della Lombardia, Milano, sezione I, 18 novembre 1985, n.902).
  Il piano di recupero può riguardare senz'altro anche zone
  territoriali di tipo A) e quindi i "centri storici", ferme
  restando le competenze e le disposizioni della legislazione
  vincolistica sulla tutela delle cose d'arte e delle bellezze
  panoramiche (beni culturali) di cui alle leggi 1^ giugno 1939,
  n.1089, e 29 giugno 1939, n.1497. E' importante sottolineare
  che il recupero del patrimonio esistente disposto dalla legge
  n.457 del 1978 ha per oggetto tanto l'edilizia quanto
  l'urbanistica; il recupero interessa le zone individuate dal
  decreto ministeriale 2 aprile 1966, n.1444, nessuna esclusa,
  ed ha per presupposto il degrado.
    La presente proposta di legge intende offrire un contributo
  alla valorizzazione delle risorse storiche, culturali ed
  ambientali delle città italiane.  Il recupero e il risanamento
  del centro storico si colloca all'interno di un programma
  globale di riequilibrio e riqualificazione della città e del
  territorio: restaurare e riqualificare il centro storico
  significa infatti intervenire complessivamente nella città
  stessa.
    L'articolo 1 prevede che entro tre mesi dall'entrata in
  vigore della legge le regioni provvedono ad individuare uno o
  più comuni del territorio regionale, sede di un centro storico
  urbano di particolare valore storico, artistico e monumentale,
  le cui condizioni urbanistiche richiedano interventi urgenti
  ed indifferibili.  Entro il medesimo termine le regioni
  comunicano i nominativi dei comuni, in ordine di preferenza,
  al Presidente del Consiglio dei ministri.  Sulla base della
  popolazione residente in ogni regione, il Presidente del
  Consiglio dei ministri approva con decreto la ripartizione
  regionale dei fondi per il primo triennio di attuazione della
  legge, nonché l'elenco dei comuni, nell'ordine di preferenza
  indicato dalla regione, che beneficiano degli interventi di
  risanamento nei limiti dell'importo di competenza di ogni
  singola regione.  Qualora il numero dei comuni prescelti dalla
  regione sia superiore ad uno, l'ammontare dei fondi attribuiti
  al primo non può, comunque, essere inferiore al 50 per cento
  del totale delle somme attribuite alla regione.
    Nel progetto di recupero e rivitalizzazione dei centri
  storici, un ruolo di primo piano è affidato al comune.  Il
  programma d'intervento deve essere rivolto prevalentemente
  verso il recupero del patrimonio edilizio pubblico, nel quadro
  di un più ampio intervento di riqualificazione urbanistica.
    Il sindaco, sentite la soprintendenza archeologica, per i
  beni ambientali ed architettonici, per i beni artistici e
  storici, ed il provveditore regionale alle opere pubbliche,
  individua, con planimetria e relazione descrittiva, i nuclei e
  gli agglomerati urbani di interesse storico, artistico,
  culturale e sociale della città che necessitano di interventi
  di consolidamento, di restauro, di ristrutturazione, di
  risanamento, anche per favorire il riutilizzo di volumetrie
  esistenti.  Nel progetto di recupero, il consiglio comunale
  approva il programma preliminare d'intervento annuale (PPIA)
  che stabilisce gli interventi complessivi da
 
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  effettuare, ivi compresi quelli a totale carico dello Stato,
  e gli interventi da relizzare nell'ambito dei piani
  particolareggiati e di recupero di iniziativa pubblica,
  comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di
  arredo urbano.  Il programma preliminare dovrà inoltre definire
  gli interventi relativi ad edifici di interesse storico,
  artistico e monumentale di proprietà di enti locali, di enti
  non economici e di privati cittadini (con adeguate misure per
  la sistemazione temporanea delle famiglie residenti in alloggi
  sottoposti a risanamento), nonché programmi di recupero e
  riqualificazione urbana da realizzare mediante la costituzione
  di una o più società di capitali, con la partecipazione del
  comune, di operatori privati e pubblici nonché di enti
  finanziari, anche in forma societaria consortile.  E' opportuno
  infatti che il comune, valorizzando la propria capacità
  politico-organizzativa, metta a punto un unico programma
  d'intervento, gestito direttamente, che nella concreta
  attuazione renda partecipi tutti gli interlocutori
  (proprietari, locatari, imprese, enti pubblici, anche mediante
  accordi di programma) sulla base di un quadro normativo certo
  e di convenzioni che garantiscano il coordinamento delle
  funzioni e regolino i reciproci rapporti.
    Gli interventi su edifici, anche di culto, e su opere
  d'arte di particolare valore storico, artistico e monumentale
  di proprietà dello Stato o di enti pubblici sono a carico
  dell'amministrazione o ente proprietario.
    Gli interventi di salvaguardia del patrimonio storico,
  artistico e culturale dovranno riguardare i programmi di
  recupero e riqualificazione urbana di cui al decreto-legge 5
  ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 4 dicembre 1993, n. 493; le opere interne di cui
  all'articolo 26 della legge n. 47 del 1985 e gli interventi di
  manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di
  ristrutturazione edilizia di cui alle lettere  a), b)  e
  c)  del primo comma dell'articolo 31 della legge n. 457
  del 1978.  Le opere previste dalla lettera  d)  del primo
  comma del medesimo articolo 31, potranno beneficiare delle
  agevolazioni solo se inserite nei piani di recupero di cui
  agli articoli 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457.  Per
  la realizzazione degli interventi sono previste numerose
  agevolazioni: gli oneri documentati sostenuti dai proprietari,
  persone fisiche e giuridiche, sono interamente deducibili dal
  reddito determinato ai fini IRPEF; le cessioni del materiale
  necessario alle opere sono esenti dall'imposta sul valore
  aggiunto; è inoltre disposta l'esenzione dall'imposta di
  registro su tutti gli atti soggetti a registrazione per un
  periodo di dieci anni.  Il comune, peraltro, può disporre
  l'esenzione totale o la riduzione del 50 per cento
  dell'imposta comunale sugli immobili per un periodo non
  superiore a dieci anni, nonché l'esenzione da oneri di
  concessione edilizia sugli edifici o sulle porzioni
  immobiliari sottoposti agli interventi.  Gli immobili di
  proprietà di privati ricompresi nel centro storico oggetto
  degli interventi di recupero sono esclusi dall'attivo
  ereditario per un periodo di venti anni dalla data di entrata
  in vigore della legge.
    Di fronte all'inerzia dei privati, quando si rendano
  necessari lavori di consolidamento e di restauro di opere,
  monumenti, edifici o porzioni immobiliari di interesse
  storico, artistico e monumentale, è giustificata una procedura
  d'urgenza: la proposta di legge prevede che il sindaco emetta
  un'ordinanza con la quale intima al proprietario di provvedere
  entro un termine determinato ad eseguire i lavori secondo il
  progetto prestabilito dal programma preliminare d'intervento
  annuale.  Decorso inutilmente il termine stabilito, il comune
  provvede d'ufficio, mediante occupazione temporanea
  dell'immobile, alla esecuzione dei lavori.  Al termine dei
  lavori, il comune restituisce l'immobile al proprietario, che
  assume l'impegno a rimborsare in venticinque annualità le
  spese sostenute dal comune.  Se il proprietario non intende
  provvedere al rimborso, il comune dispone l'esproprio
  dell'immobile, in base al valore stimato prima
  dell'intervento.  In alternativa, il proprietario può stipulare
  una convenzione con il comune con la quale si impegna a
  vincolare l'immobile a specifiche destinazioni d'uso
  (stabilite dal comune) e a non richiedere mutamenti di tali
 
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  destinazioni d'uso per un periodo di almeno venticinque anni
  dalla conclusione dei lavori (la convenzione vincola il
  firmatario e tutti coloro a cui l'immobile sia trasferito a
  qualsiasi titolo).  In sostanza il proprietario, privato del
  possesso ma non della proprietà dell'immobile, lo cede in uso
  al comune, che dispone un'utilizzazione economica (nel pieno
  rispetto delle caratteristiche dell'immobile) che consenta di
  rientrare, nel periodo di tempo in cui ha piena disponibilità
  dell'edificio, delle spese sostenute per il recupero
  funzionale e statico.
    Per la sistemazione temporanea delle famiglie residenti
  negli alloggi sottoposti ad interventi di recupero il comune
  può concedere l'uso di un alloggio corrispondente alle
  necessità del nucleo familiare, limitatamente al periodo di
  durata dei lavori, utilizzando anche il patrimonio abitativo
  relizzato o acquisito ai sensi della legge 9 marzo 1976, n.
  75.  Qualora le famiglie intendano provvedere autonomamente ad
  una sistemazione temporanea adeguata alle necessità del nucleo
  familiare, il comune può concedere, per tutto il periodo di
  durata dei lavori, un contributo pari alla differenza tra il
  canone di locazione dell'alloggio sottoposto ad intervento
  (calcolato in base alle norme in materia di equo canone) e
  quello dell'alloggio temporaneo, determinato con le medesime
  modalità.
    La presente proposta di legge prevede un meccanismo
  innovativo per raccogliere
  le risorse necessarie al recupero del centro storico.  Il
  comune può stipulare convenzioni con enti territoriali e
  locali, con enti pubblici e privati, con aziende di credito,
  imprese e cittadini che intendano contribuire al finanziamento
  degli interventi.  Questi potranno partecipare agli introiti
  comunali derivanti dalle specifiche destinazioni d'uso delle
  opere, dei monumenti e degli edifici in proporzione al
  finanziamento erogato o beneficiare di agevolazioni nella
  fruizione dei servizi pubblici e delle manifestazioni
  culturali.
    Ai comuni interessati è concesso un contributo
  straordinario di 3 mila miliardi (a valere sulle disponibilità
  finanziarie del fondo per l'edilizia residenziale, presso la
  sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti) per il
  restauro di edifici e di opere d'arte di particolare rilievo
  storico, artistico e monumentale di proprietà dello Stato, del
  comune e di enti non economici, nonché per le progettazioni
  tecniche e per le strutture viarie necessarie al restauro
  urbanistico.
    Gli oneri degli interventi diretti dello Stato e delle
  agevolazioni fiscali sono stimati in 100 miliardi per l'anno
  1995, 900 miliardi per l'anno 1996 e 1.100 miliardi per l'anno
  1997.  La copertura è a carico dei capitoli delle categorie
  decima, undicesima e dodicesima del bilancio di previsione
  dello Stato per l'anno finanziario 1995 e relative proiezioni
  per gli anni 1996 e 1997, con esclusione delle spese aventi
  natura obbligatoria.
 
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