| (Individuazione dei centri storici).
1. Al fine di garantire il recupero dei centri storici
minori e l'attuazione degli interventi di cui alla presente
legge, le regioni, anche a statuto speciale, individuano,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più comuni del territorio regionale, sede di un
centro storico urbano di particolare valore storico, artistico
e monumentale, le cui condizioni urbanistiche richiedano
interventi urgenti ed indifferibili. Le regioni comunicano
entro il medesimo termine i nominativi dei comuni, in ordine
di preferenza, al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, il Presidente del Consiglio dei ministri
approva con proprio decreto:
a) la ripartizione regionale dei fondi per il primo
triennio di attuazione della presente legge, sulla base della
popolazione residente in ogni regione;
b) l'elenco dei comuni di cui al comma 1,
nell'ordine di preferenza indicato dalla regione, che
beneficiano degli interventi di risanamento di cui alla
presente legge nei limiti dell'importo di competenza di ogni
singola regione. Qualora il numero dei comuni prescelti sia
superiore ad uno, l'ammontare dei fondi attribuiti al primo
dalla regione non può, comunque, essere inferiore al 50 per
cento del totale delle somme attribuite alla regione ai sensi
della presente legge.
3. Alla fine del primo triennio di attuazione della
presente legge, le eventuali somme residue assegnate alla
regione e non utilizzate sono computate in aggiunta alle somme
assegnate alla regione nel
Pag. 6
successivo triennio di attuazione della presente legge.
4. Le regioni possono disporre, con legge regionale,
finanziamenti, incentivi ed agevolazioni, anche creditizie,
nonché l'utilizzo di disponibilità per investimenti presso
conti correnti di tesoreria, per interventi di risanamento del
centro storico dei comuni oggetto degli interventi di cui alla
presente legge.
| |