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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30072
DDL2480-0003
Progetto di legge Camera n. 2480 - testo presentato - (DDL12-2480)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C2480. TESTIPDL
...C2480.
Pag. 5 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2480 ZZ12 ZZPD ZZPR
             (Individuazione dei centri storici).
    1.  Al fine di garantire il recupero dei centri storici
  minori e l'attuazione degli interventi di cui alla presente
  legge, le regioni, anche a statuto speciale, individuano,
  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, uno o più comuni del territorio regionale, sede di un
  centro storico urbano di particolare valore storico, artistico
  e monumentale, le cui condizioni urbanistiche richiedano
  interventi urgenti ed indifferibili.  Le regioni comunicano
  entro il medesimo termine i nominativi dei comuni, in ordine
  di preferenza, al Presidente del Consiglio dei ministri.
    2.  Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, su parere della Conferenza permanente per i
  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano, il Presidente del Consiglio dei ministri
  approva con proprio decreto:
        a)  la ripartizione regionale dei fondi per il primo
  triennio di attuazione della presente legge, sulla base della
  popolazione residente in ogni regione;
        b)  l'elenco dei comuni di cui al comma 1,
  nell'ordine di preferenza indicato dalla regione, che
  beneficiano degli interventi di risanamento di cui alla
  presente legge nei limiti dell'importo di competenza di ogni
  singola regione.  Qualora il numero dei comuni prescelti sia
  superiore ad uno, l'ammontare dei fondi attribuiti al primo
  dalla regione non può, comunque, essere inferiore al 50 per
  cento del totale delle somme attribuite alla regione ai sensi
  della presente legge.
    3.  Alla fine del primo triennio di attuazione della
  presente legge, le eventuali somme residue assegnate alla
  regione e non utilizzate sono computate in aggiunta alle somme
  assegnate alla regione nel
 
                               Pag. 6
 
  successivo triennio di attuazione della presente legge.
    4.  Le regioni possono disporre, con legge regionale,
  finanziamenti, incentivi ed agevolazioni, anche creditizie,
  nonché l'utilizzo di disponibilità per investimenti presso
  conti correnti di tesoreria, per interventi di risanamento del
  centro storico dei comuni oggetto degli interventi di cui alla
  presente legge.
 
DATA=950503 FASCID=DDL12-2480 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2480 TOTPAG=0013 TOTDOC=0013 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0006 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=248000 00 FASCIDC=12DDL2480 SORTNAV=0248000 000 00000 ZZDDLC2480 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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