| (Funzioni dell'ente locale).
1. Entro tre mesi dall'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1,
comma 2, il sindaco del comune interessato, sentiti il
soprintendente per i beni ambientali ed architettonici, il
soprintendente per i beni artistici e storici, la
soprintendenza archeologica, il provveditore regionale alle
opere pubbliche, individua, con planimetria e relazione
descrittiva che specifica i riferimenti di zona e di normativa
relativi ai piani urbanistici vigenti, i nuclei e gli
agglomerati urbani di interesse storico, artistico, culturale
e sociale della città che necessitano di interventi di
consolidamento, di restauro, di ristrutturazione, di
risanamento e di riutilizzo di volumetrie esistenti.
2. Il consiglio comunale del comune interessato approva
annualmente il programma preliminare d'intervento annuale
(PPIA), che stabilisce:
a) gli interventi complessivi da effettuare, ivi
compresi quelli a totale carico dello Stato, di cui al comma 6
del presente articolo;
b) gli interventi da realizzare nell'ambito dei
piani particolareggiati e di recupero di iniziativa pubblica,
comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di
arredo urbano;
c) gli interventi relativi ad edifici di interesse
storico, artistico e monumentale di proprietà degli enti
locali, di enti non economici e di privati;
Pag. 7
d) gli interventi di recupero, adeguamento,
risanamento e ripristino di edifici di proprietà di privati
cittadini;
e) i programmi di recupero e riqualificazione
urbana da realizzare mediante la costituzione di una o più
società di capitali, con la partecipazione del comune, di
operatori privati e pubblici nonché di enti finanziari, anche
in forma societaria consortile;
f) gli interventi per la sistemazione temporanea di
famiglie residenti in alloggi sottoposti a risanamento.
3. Il consiglio comunale può predisporre un programma
quadro triennale relativo agli interventi di iniziativa
pubblica da aggiornare di anno in anno.
4. Gli interventi di salvaguardia del patrimonio storico,
artistico e culturale riguardano le opere di cui all'articolo
26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni; gli interventi di recupero e riqualificazione
urbana di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493; le opere di cui all'articolo 31, primo comma, lettere
a), b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457,
nonché le opere previste dalla lettera d) del primo
comma del medesimo articolo 31, solo se inserite nei piani di
recupero di cui agli articoli 28 e 30 della legge 5 agosto
1978, n. 457, e successive modificazioni.
5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 il
sindaco promuove accordi di programma ai sensi dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
6. Gli interventi su edifici di proprietà dello Stato e di
enti pubblici, nonché su edifici, anche di culto, e su opere
d'arte di particolare valore storico, artistico e monumentale
di proprietà dello Stato o di enti pubblici sono a carico
dell'ente proprietario.
| |