| (Opere ammesse alle agevolazioni).
1. Le agevolazioni di cui alla presente legge
riguardano:
a) le opere di cui all'articolo 2, comma 4, della
presente legge, nonché le
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opere di urbanizzazione nell'ambito di piani
particolareggiati o di piani di recupero anche di singoli
immobili ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, individuati dalle planimetrie di cui all'articolo 2,
comma 1 della presente legge;
b) gli interventi di recupero di cui all'articolo
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di opere, monumenti,
edifici o porzioni immobiliari di interesse storico artistico
e monumentale ai sensi della legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e
successive modificazioni, individuati dalle planimetrie di cui
all'articolo 2, comma 1, della presente legge;
c) lavori di recupero, di adeguamento funzionale e
statico, di risanamento igienico-sanitario e di ripristino
estetico-ambientale di edifici di proprietà di privati
cittadini individuati dalle planimetrie di cui all'articolo 2,
comma 1.
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