| (Agevolazioni fiscali).
1. Gli oneri documentati sostenuti dai proprietari, persone
fisiche e giuridiche, per gli interventi di cui all'articolo 2
sono deducibili dal reddito complessivo ai fini della
determinazione delle imposte sui redditi.
2. Le alienazioni del materiale necessario alla
realizzazione delle opere di cui all'articolo 2 sono esenti
dall'imposta sul valore aggiunto.
3. Il comune può prevedere l'esenzione totale o la
riduzione del 50 per cento dell'imposta comunale sugli
immobili per un periodo non superiore a dieci anni, nonché
l'esenzione da oneri di concessione edilizia, sugli edifici o
porzioni immobiliari sottoposti agli interventi di cui
all'articolo 2.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli atti soggetti a registrazione e quelli
volontariamente presentati per la registrazione relativi a
immobili o a porzioni di immobili di cui all'articolo 2, comma
1, sono esenti dall'imposta di registro per un periodo di
dieci anni.
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