| (Lavori necessari ed indifferibili su edifici di interesse
storico, artistico e monumentale).
1. Nel caso di opere, monumenti, edifici o porzioni
immobiliari di interesse storico, artistico e monumentale
ricompresi nei nuclei e negli agglomerati urbani di cui
all'articolo 2, comma 1, di proprietà di enti non economici o
di privati, per i quali si ravvisi la necessità di lavori di
consolidamento, restauro e sistemazione nonché di lavori di
recupero, di adeguamento funzionale e statico, di risanamento
igienicosanitario e di ripristino estetico-ambientale, il
sindaco emette un'ordinanza con la quale intima al
proprietario di provvedere, entro un termine stabilito, ad
eseguire i lavori come definiti dal programma preliminare
d'intervento annuale di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il
comune provvede d'ufficio, mediante occupazione temporanea
dell'immobile, all'esecuzione dei lavori.
3. Il comune restituisce l'immobile al proprietario al
termine dei lavori. I proprietari assumono l'impegno a
rimborsare le spese sostenute dal comune documentate e
documentabili, in venticinque annualità.
4. Qualora il proprietario non intenda rimborsare le spese
sostenute documentate e documentabili, il comune provvede
all'esproprio dell'immobile, salvo quanto disposto
all'articolo 6. L'indennizzo è determinato secondo quanto
previsto dalla legislazione vigente, in base al valore
dell'immobile prima dell'intervento.
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