| (Convenzioni con i proprietari
degli immobili).
1. I proprietari degli immobili di cui all'articolo 5,
comma 1, che non provvedano ad eseguire i lavori entro il
termine
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stabilito dal comune o che non intendano rimborsare ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, le spese documentate e
documentabili, sostenute dal comune per i lavori necessari ed
indifferibili, sono tenuti a stipulare una convenzione con il
comune, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, trascritta nei registri immobiliari, con la quale si
impegnano a vincolare l'immobile alle specifiche destinazioni
d'uso stabilite dal comune e a non richiedere mutamenti di
tale destinazione d'uso per un periodo di almeno venticinque
anni dalla conclusione dei lavori.
2. Gli obblighi della convenzione di cui al comma 1
vincolano il firmatario della stessa e tutti coloro a cui
l'immobile sia trasferito, a qualsiasi titolo, per un periodo
di venticinque anni dalla conclusione dei lavori.
3. Decorsi novanta giorni dall'esecutività della
deliberazione di approvazione della convenzione di cui al
comma 1, qualora il proprietario non abbia sottoscritto la
convenzione, l'immobile è acquisito al patrimonio comunale ed
al proprietario è corrisposta un'indennità commisurata al
valore venale dell'immobile prima dell'intervento.
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