| (Sistemazione temporanea delle famiglie residenti in
alloggi sottoposti a risanamento).
1. Il comune può provvedere alla sistemazione temporanea
delle famiglie residenti negli alloggi sottoposti ad
interventi di recupero individuati dal programma preliminare
d'intervento annuale, di cui all'articolo 2, comma 2,
concedendo l'uso di un alloggio corrispondente alle necessità
del nucleo familiare, limitatamente al periodo di durata dei
lavori.
2. Ai fini di cui al comma 1 è utilizzato anche il
patrimonio abitativo realizzato o acquisito ai sensi della
legge 9 marzo 1976, n. 75. Per la costruzione o l'acquisto di
edifici da destinare a tale scopo la Cassa depositi e prestiti
è autorizzata a concedere al comune mutui ventennali al tasso
corrente al momento della concessione,
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garantiti dallo Stato per capitale ed interessi, fino ad un
importo massimo stabilito con decreto del Ministro del
tesoro.
3. Qualora le famiglie intendano provvedere autonomamente
ad una sistemazione temporanea adeguata alle necessità del
nucleo familiare, il comune può concedere, per tutto il
periodo di durata dei lavori, un contributo pari alla
differenza tra il canone di locazione dell'alloggio sottoposto
ad intervento, determinato a norma della legge 27 luglio 1978,
n. 392, e successive modificazioni, e quello dell'alloggio
temporaneo, determinato con le medesime modalità.
4. Gli alloggi costruiti o acquisiti ai sensi del presente
articolo, costituiscono parte integrante del patrimonio
indisponibile del comune.
5. Il comune può destinare quota parte degli alloggi di cui
al comma 2 alla sistemazione temporanea delle famiglie
residenti in alloggi oggetto di intervento di recupero di
iniziativa privata, applicando un canone di locazione
determinato a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392.
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