| (Esclusione dall'attivo ereditario).
1. Sono esclusi dall'attivo ereditario di cui all'articolo
9 del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, per un periodo di venti anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, gli immobili di
proprietà di privati, ricompresi nei nuclei e negli
agglomerati urbani di cui all'articolo 2, comma 1, della
presente legge sui quali siano stati effettuati gli interventi
di cui all'articolo 5, nei termini stabiliti dal comune.
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