| (Cofinanziamento e cogestione).
1. Il comune può stipulare convenzioni con enti
territoriali e locali, con enti pubblici e privati, con
aziende di credito,
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imprese e cittadini che intendano contribuire al
finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a), b) c) ed e). Le convenzioni possono
prevedere:
a) la partecipazione agli introiti comunali
derivanti dalle specifiche destinazioni d'uso delle opere, dei
monumenti, degli edifici e di porzioni immobiliari stabilite
dal comune, in proporzione al finanziamento erogato;
b) agevolazioni nella fruizione dei servizi
pubblici e delle manifestazioni culturali realizzate mediante
l'utilizzo delle opere, dei monumenti, degli edifici e delle
porzioni immobiliari per i singoli cittadini che abbiano
contribuito al finanziamento degli interventi.
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