| (Contributo dello Stato).
1. Per le opere di consolidamento, restauro e risanamento
di edifici e di opere d'arte di particolare rilievo storico,
artistico e monumentale di proprietà dello Stato, del comune e
di enti non economici, per le progettazioni tecniche e per le
strutture viarie necessarie al restauro urbanistico, nonché
per gli oneri delle indennità di esproprio di cui all'articolo
5, comma 4, e all'articolo 6, comma 3, alle regioni è
assegnato, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri che stabilisce la ripartizione tra le regioni
interessate, un contributo triennale nei limiti complessivi di
spesa di lire 3.000 miliardi.
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