| (Copertura finanziaria).
1. Agli oneri di cui all'articolo 2, comma 6, all'articolo
4 ed all'articolo 8, stimati in lire 100 miliardi per l'anno
1995, lire 900 miliardi per l'anno 1996 e lire 1.100 miliardi
per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione
dei capitoli delle categorie decima, undicesima
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e dodicesima del bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1995, e relative proiezioni per gli anni
1996 e 1997, con esclusione delle spese aventi natura
obbligatoria; sono ridotte, in pari misura, le relative
autorizzazioni di spesa.
2. Agli oneri di cui all'articolo 10 si provvede a valere
sulle disponibilità finanziarie del fondo per l'edilizia
residenziale, presso la sezione autonoma della Cassa depositi
e prestiti.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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