| Onorevoli Colleghi! -- L'ultima alluvione, che ha
devastato il nord Italia nel mese di novembre 1994, ha
mostrato, ancora una volta, l'inefficienza del sistema della
protezione civile che, da una parte, non riesce a coordinare i
diversi, di per sè organizzati, corpi e soggetti che operano
nel territorio; dall'altra, interviene per risarcire i danni
con grande ritardo e sulla base di norme improvvisate e
frettolosamente approvate dal Governo e dal Parlamento.
Inoltre, ogni volta che si verificano eventi calamitosi,
assistiamo all'affannosa ricerca da parte dello Stato di
denaro per coprire le spese, ricerca che porta a storni di
fondi già destinati, a nuove imposte ed addizionali.
Ecco perché riteniamo di dover sottoporre al Parlamento una
proposta di riforma organica, in grado di tracciare nuove e
più funzionali linee di intervento dello Stato, nelle sue
diverse articolazioni istituzionali ed operative.
E' noto che, al verificarsi di calamità naturali,
l'intervento dello Stato si è sempre distinto, per la verità
in modo confuso, in quattro fasi:
1) dell'emergenza e del primo soccorso;
2) della ricostruzione dei beni privati;
3) della ricostruzione di beni pubblici;
4) della ripresa e dello sviluppo dell'attività
produttiva.
Sotto questo profilo, la presente proposta di legge
ripercorre una traccia legislativa
Pag. 2
già nota, ma tenta di innovare profondamente, nelle
procedure e nel metodo, l'intervento, prevedendo una delega al
Governo per:
a) l'istituzione di un Fondo nazionale per la
protezione civile;
b) la disciplina degli interventi nella fase
dell'emergenza in caso di calamità naturali;
c) il risarcimento dei danni provocati dalle calamità
naturali alle persone ed alle cose di proprietà privata;
d) il ripristino delle strutture e dei beni pubblici
danneggiati o distrutti dalle calamità naturali;
e) gli interventi a favore della ripresa e del
rilancio delle attività industriali, artigianali, turistiche e
commerciali danneggiate dalle calamità naturali.
L'impianto legislativo è quello della delega al Governo,
una formula necessaria affinché siano adeguatamente
approfondite le questioni tecniche connesse all'attuazione
della proposta di legge.
Alle Camere è, peraltro, riservato un ampio potere di
controllo, sia nella fase della delega, attraverso il parere
delle competenti Commissioni permanenti della Camera e del
Senato sugli schemi di decreti legislativi, sia con la
previsione (articolo 2) dell'esame in Parlamento di una
relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri o,
per sua delega, del Ministro per il coordinamento della
protezione civile.
Fondo nazionale per la protezione civile (FNPC).
E' parso opportuno delegare in primo luogo il Governo
all'istituzione di un Fondo a carattere generale, finanziato
attraverso la devoluzione dell'uno per mille della quota ICI
che va allo Stato, Fondo che a sua volta si articola nei
seguenti quattro Fondi di settore, volti al finanziamento
delle distinte tipologie di interventi:
a) il Fondo per gli interventi di emergenza (FIE), per
il finanziamento di inter-
venti di primo soccorso e di immediato ripristino delle
condizioni minime di vita nei casi di emergenza nazionale. A
carico del FIE possono essere, altresì, concessi contributi
alle regioni ed enti locali per il concorso nel finanziamento
di interventi di emergenza nei casi di calamità a carattere
locale;
b) il Fondo per l'assicurazione dei beni privati
(FAB), a carico del quale si provvede alla stipula di polizze
assicurative per la tutela dei beni immobili privati e delle
persone che in essi abitano ovvero operano. A carico del FAB
si provvede, altresì, al risarcimento diretto di una prima
quota dei danni arrecati da eventi calamitosi, non superiore
al 20 per cento del valore del bene assicurato;
c) il Fondo per le opere pubbliche (FOP), per il
finanziamento degli interventi di ripristino delle strutture e
beni di proprietà pubblica attraverso la concessione di mutui
a tasso agevolato od a totale carico del Fondo;
d) il Fondo per le attività produttive (FAP), per la
concessione di contributi in conto interessi su mutui
stipulati per la ripresa delle attività produttive danneggiate
da eventi calamitosi nei settori dell'industria, del
commercio, dell'artigianato, del turismo, dello sport e dei
servizi, escluso da questi benefici il settore
dell'agricoltura, in quanto per esso esiste un apposito Fondo
di solidarietà nazionale regolato, da ultimo, con la legge 14
febbraio 1992, n. 185.
Secondo una stima di larga massima, la quota ICI che
alimenta il FNPC dovrebbe fruttare annualmente circa 3.000
miliardi di lire. Di questi, una quota pari a due dodicesimi
(500 miliardi) è destinata al FIE; una quota pari ad otto
dodicesimi (2.000 miliardi) è destinata al FAB; le restanti
due quote, pari a un dodicesimo (250 miliardi) ciascuna, sono
destinate, rispettivamente, al FOP e al FAP.
Ovviamente, essendo le disponibilità dei Fondi nella
massima parte destinate al pagamento di premi assicurativi od
a limiti di impegno, la massa finanziaria
Pag. 3
spendibile al verificarsi di eventi calamitosi è ben maggiore
dell'importo versato annualmente nel FNPC.
Interventi di emergenza.
In merito alla fase dell'emergenza, si tratta di
determinare gli interventi da svolgersi relativamente al primo
soccorso ed al ripristino delle condizioni minime per la
ripresa della vita normale, dovendosi provvedere alla
ricostruzione con interventi distinti da quelli
dell'emergenza. Nella infinita legislazione prodotta, il
Governo - anche su stimolazione del Parlamento - ha via via
modificato la disciplina e ad ogni calamità sono stati
introdotti istituti diversi rispetto ai precedenti fino a
creare una paradossale, se non voluta, confusione tra le fasi
dell'emergenza e quelle della ricostruzione; anche i parametri
economici sono stati i più svariati e difformi. Ma la
disomogeneità si incontra soprattutto nella natura delle
azioni adottate nelle fasi dell'emergenza e del soccorso:
fonte di notizie assai interessanti è, in merito, la relazione
presentata dall'allora deputato Scàlfaro recante le
conclusioni della Commissione di inchiesta sul terremoto nelle
regioni Campania e Basilicata. Scorrendo le principali leggi
approvate - in particolare il decreto-legge n. 75 del 1981,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 1981, e
le leggi n. 730 del 1986, e n. 433 del 1991 - ci si imbatte in
interventi tra i più disparati. Solo esemplificativamente,
vanno ricordati: interventi sul sistema viario in genere e
sulla rete di grande viabilità in particolare; interventi sul
patrimonio architettonico ed artistico, sui musei, sugli
scavi; interventi antisismici sui centri urbani, sulla rete di
metanizzazione, sui ponti; interventi sull' inquinamento delle
fonti idriche, sugli acquedotti, sulle opere pubbliche in
generale; interventi per il consolidamento idraulico forestale
e dei movimenti franosi, nonché per la sistemazione
idrogeologica dei bacini; riattazione di edifici pubblici,
ripristino dei fondali dei porti, recupero di castelli,
trasferimento e ricostruzione di abitati; interventi sugli
edifici di culto; interventi genericamente definiti sugli
impianti. Circa le forme di assistenza e previdenza, gli
interventi hanno riguardato i nuclei familiari, la loro
sistemazione provvisoria in alloggi di edilizia residenziale
pubblica ovvero in prefabbricati ovvero, ancora, in
roulotte (acquistate o prese a nolo); il trasferimento
di abitanti in alberghi od in sistemazioni apprestate in altri
comuni; la erogazione di sussidi alle famiglie od ai
lavoratori; la sospensione dei termini per le cambiali, le
tasse, le obbligazioni finanziarie di vario genere, nonché dei
termini processuali e quant'altro. Circa gli interventi di
progettazione e di ricerca, che spesso sono stati inclusi
nelle azioni di emergenza, la legislazione vigente ha
riguardato rilevamenti, studi, progettazioni, indagini,
compiti di direzione dei lavori, di sorveglianza e di collaudo
e, quanto alla forma di esecuzione, spesso ha fatto
riferimento alla trattativa privata (od alla semplice
ordinanza), alla concessione, raramente all'appalto secondo le
norme ordinarie. Quanto ai finanziamenti, tutti a fondo
perduto, si è fatto ricorso frequentemente alla Cassa depositi
e prestiti ed anche ad anticipazioni di istituti di credito su
programmi di intervento statali deliberati dal CIPE, oppure su
programmi regionali di intesa con gli enti locali (confortati
da forme di controllo le più svariate), oppure su veri e
propri piani di ricostruzione, nella confusione più totale tra
emergenza e ricostruzione.
Ma la legislazione in materia comprende anche un'assai
minuta casistica, dai più svariati contenuti: nell'inerzia
degli operatori istituzionali si prevedono forme di intervento
privato, ovvero il ricorso alla Croce rossa italiana od ai
Vigili del fuoco; si parte dall'uso di aeromobili per arrivare
alla dotazione di beni (con relativa procedura) ed
all'utilizzazione di strutture e di personale di altri organi;
si perviene, infine, all'assunzione di personale a titolo
precario e provvisorio (che poi verrà regolarmente assunto nei
ruoli), all'apertura di uffici decentrati dello Stato,
all'acquisto di automezzi.
Pag. 4
Quanto invece al sistema di governo dell'emergenza, gli
istituti più ricorrenti hanno spaziato dai poteri del Ministro
per il coordinamento della protezione civile, eventualmente di
concerto con gli altri Ministri, alla delega alle regioni,
all'istituzione di uffici speciali, al coinvolgimento del
CIPE, alla delega al sindaco in funzione di commissario.
Più recentemente, la legge 24 febbraio 1992, n. 225, sulla
istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, ha
provveduto a regolare il governo dell'emergenza, che quindi
non forma oggetto della normativa proposta con la presente
proposta di legge, ma avrebbe dovuto essere più chiara circa
la dichiarazione di emergenza pubblica e, in particolare,
sulla distribuzione dei poteri di emergenza tra le varie
articolazioni dello Stato centrale e tra regioni, province e
comuni; manca, inoltre, la determinazione di una tipologia di
interventi ammissibili nella fase di emergenza e di una forma
organica e differenziata per il loro finanziamento.
In Italia oggi qualsiasi emergenza, infatti, fa capo
indiscriminatamente allo Stato: dalla mareggiata di Pescara al
terremoto dell'Irpinia. E' così che si aspetta l'alluvione di
turno per "caricare" sul relativo provvedimento tutti gli
accadimenti dell'anno o del biennio trascorso, mettendo in
crisi ogni volta il bilancio dello Stato e finendo per
togliere stanziamenti alle leggi ordinarie e, di solito, a
quelle di programmazione che hanno tempi più lunghi di spesa
(tipico il caso della legge n. 183 del 1989).
Pertanto, occorre delegare il Governo a regolare gli
interventi di emergenza con l'osservanza di precisi criteri
direttivi:
a) nei casi di calamità naturali che non rivestono
carattere nazionale, lo stato di emergenza può essere
dichiarato dalle autorità locali, che provvedono all'immediato
ripristino a carico dei propri bilanci. Possono tuttavia
essere concessi contributi a carico dello Stato;
b) nei casi di calamità naturali a carattere
nazionale, la dichiarazione di emergenza deve invece riferirsi
ad un singolo fenomeno calamitoso o ad una serie di fenomeni a
carattere omogeneo verificatisi in una regione o in una
località precisata oppure nell'arco di un periodo determinato
(anno, biennio);
c) in entrambi i casi (nazionale e locale), gli
interventi di emergenza devono riguardare il primo soccorso ed
il ripristino delle condizioni minime di normalità, secondo
una tipologia ben definita di interventi;
d) nei casi di dichiarazione di stato di emergenza
nazionale, sono contestualmente sospesi i termini processuali,
fiscali e contrattuali.
Tutela dei beni privati.
In caso di calamità naturale, i beni privati sono sempre
stati finora indennizzati a cura e spese dello Stato. Il
riflesso negativo di un tale sistema sullo sviluppo economico
e sociale del Paese è evidente. La presente proposta di legge
intende perciò invertire la rotta: ciò anche se non è
ipotizzabile un'inversione tale da trasformare l'attuale
sistema da totalmente assistenziale a totalmente privatistico,
ove lo Stato sia del tutto assente ed il rischio catastrofale
ricada interamente sul cittadino.
Come si vedrà più dettagliatamente in seguito, la proposta
è quella del ricorso ad una forma di assicurazione dove
l'intervento dello Stato e quello del cittadino assicurato
creino un nuovo equilibrio: in base ad esso, da una parte lo
Stato dovrà conservare il ruolo supremo di garante nei
confronti della collettività, nel contempo senza esporsi
sempre e comunque ad interventi finanziari straordinari in
caso di calamità; d'altra parte, si dovranno responsabilizzare
il cittadino e le comunità locali senza che, ad ogni alluvione
o terremoto, piccoli o grandi che siano, come succede
attualmente, si consideri come unica soluzione possibile per
sopperire ai disagi provocati, quella del finanziamento dello
Stato.
Pag. 5
Si tratta di prendere, anche nel nostro Paese, la strada
già imboccata da altri Paesi come la Francia, il Giappone e
gli Stati Uniti.
Francia. - Com'è noto, in Francia un'addizionale al
premio pagato dai cittadini per un qualsiasi rischio
assicurato costituisce il premio in base al quale le compagnie
sono obbligate, per legge, ad assumere anche il rischio
catastrofale sul bene assicurato. A loro volta, le compagnie,
non potendo tecnicamente sopportare l'intero rischio,
ricorrono alla riassicurazione internazionale, la quale
tuttavia non permette l'intera capacità di trattenimento del
rischio assunto, trattandosi di un valore assicurato che è la
sommatoria dei singoli valori dei beni immobili e mobili e
delle attività. Si è, pertanto, ritenuto di lasciare una parte
del danno economico a carico del singolo ed una parte a carico
dello Stato che, impropriamente, deve assumersi il ruolo di
riassicuratore ultimo. Tale onere del singolo e dello Stato si
traduce nella cosiddetta "franchigia del danno", il valore
della quale è mantenuto considerevolmente alto
dall'imprenditoria assicurativa privata costretta, per obbligo
di legge, a sottoscrivere il rischio ad un tasso prestabilito
dall'apposito comitato riassicuratore di Stato.
Come è facilmente intuibile, il sistema porta insiti in se
stesso deprecabili difetti. Infatti, l'imposizione
dell'obbligo di assunzione del rischio solo alle compagnie e
non al singolo ha reso lo Stato, riassicuratore per
eccellenza, obbligato ad assumere qualunque percentuale di
rischio che le compagnie private intendono riassicurare con
esso.
Il vantaggio per lo Stato francese consiste, dal momento
dell'adozione di una tale legislazione, nell'accumulo di un
fondo di dotazione tale da permettere, in caso di calamità
naturale, di non intervenire se non a partire dal livello di
questo fondo in avanti, mentre anteriormente alla predetta
legislazione il suo intervento partiva, inevitabilmente, da
quota zero. Le compagnie di assicurazione private sono state
relegate, in questo modo, al ruolo di puro esattore di premi,
sui quali, peraltro, competono loro commissioni. La non
obbligatorietà a carico del singolo di sottoscrivere contratti
di assicurazione sulle calamità naturali non ha comunque
impedito di creare un fondo premi considerevole, in virtù del
fatto che la cultura assicurativa privata francese è di buon
livello e che le tassazioni di questo rischio risultano
convenienti.
Giappone. - In Giappone, invece, il modello è di
carattere esclusivamente privato: lo Stato considera il
cittadino non assicurato per eventi catastrofali responsabile
civile nei confronti dei danni subiti. L'intervento dello
Stato è, pertanto, esclusivamente riservato ai beni di sua
proprietà.
Tale configurazione è accettabile in presenza di due
condizioni: la prima consiste nella elevata rischiosità
naturale di tutto il territorio nazionale; la seconda in un
reddito elevato del singolo cittadino.
Da un punto di vista tecnico, il sistema è evolutissimo e
prevede un contratto con clausole di indennizzo variabile in
funzione della grandezza dell'evento catastrofale: si parte da
una franchigia del 20 per cento, si impone un limite massimo
di indennizzo qualunque sia il valore del bene e si riducono
percentualmente gli indennizzi nei casi in cui le catastrofi
generino, nel periodo contrattuale, danni per un valore
superiore a quello stabilito quale massima esposizione
nazionale.
Stati Uniti d'America. - Negli Stati Uniti d'America,
ognuno degli Stati federati è libero di emanare proprie leggi
per disciplinare l'assicurazione dei rischi catastrofali.
Nello Stato della California, più esposto di ogni altro a
questo genere di rischio, vige, per le compagnie, il solo
obbligo di legge di quotare il rischio in regime di libero
mercato. Tale obbligo non è vincolato, quindi, a nessuna
condizione di legge, né il cittadino è obbligato ad assicurare
il proprio bene.
Siamo, pertanto, in presenza di libera concorrenza in un
mercato assicurativo che offre volumi di capienza notevoli,
senza obbligatorietà di legge per nessuno
Pag. 6
dei soggetti interessati. Il codice civile prevede una
responsabilità diretta nei confronti dei terzi per il
cittadino che non contrae assicurazione per i rischi
catastrofali. Pertanto, un locatario che vede danneggiati i
propri beni ha diritto, per legge, ad essere indennizzato dal
proprietario dell'immobile locato nel caso che questi non
abbia contratto la polizza assicurativa; così pure qualunque
terzo estraneo, in conseguenza di un evento sinistroso che
colpisca un proprio bene a seguito di un'azione che ha origine
da una proprietà non assicurata per questo tipo di rischio, è
riconosciuto indennizzabile dal titolare della proprietà nella
quale il rischio si è originato (proprietario di
un'autovettura sulla quale si abbatte una qualunque parte
strutturale di un immobile di proprietà altrui).
Il solo riconoscimento di questa responsabilità certa di
legge, oltre l'obbligo alle compagnie di offrire le coperture
richieste, ha determinato una notevole sensibilità verso il
mercato assicurativo privato per questo tipo di rischi. Tutto
il sistema trova però sviluppo e motivazioni nell'alta
rischiosità e nell'elevato reddito pro capite dei
cittadini.
Le stesse considerazioni si potrebbero fare per gli Stati
della costa orientale sottoposti ai tradizionali uragani.
Anche lo Stato, per i beni di sua proprietà, può ricorrere
al mercato assicurativo privato.
Il modello proposto per l'Italia. - Con la presente
proposta di legge si collega la tutela delle persone fisiche e
dei beni privati dai danni provocati dalle calamità naturali
di ogni genere e specie (di portata locale, regionale o
nazionale) in linea generale ad un trasferimento parziale del
rischio, attualmente a completo carico dello Stato, sul
sistema assicurativo nazionale ed internazionale.
Trattandosi di rischi di alto contenuto patrimoniale, il
ricorso al sistema riassicurativo internazionale è automatico
ed indipendente dalla volontà dell'assicurato. Già il codice
vigente esclude un rapporto diretto tra assicurato e
riassicuratore. Affinché il sistema possa trovare una
motivazione di interesse imprenditoriale nel mondo
assicurativo e, di conseguenza, un effetto positivo agli scopi
prefissi dalla legge, occorre la certezza di poter disporre di
una elevata massa di premi. Per questo, il ricorso
all'assicurazione per danni catastrofali non sembra possa
essere previsto come facoltativo ma deve essere reso
obbligatorio. Le stesse motivazioni che inducono all'obbligo
per il cittadino di assicurarsi escludono la possibilità di un
inadempimento dello stesso e, pertanto, si è pensato che la
raccolta dei premi avvenga in forma diretta mediante
l'istituzione di una addizionale ad una imposta esistente, da
convogliare nel Fondo nazionale a carattere generale (FNPC)
per essere riassegnata, in parte, allo specifico fondo di
settore (FAB). Come si è visto, si propone l'ICI, imposta
comunale di recente istituzione sul patrimonio immobiliare.
I due soggetti contrattuali (proprietario del bene e
compagnie di assicurazione) dovrebbero essere utilmente
rappresentati da due organi distinti con capacità di
rappresentanza delegata. Tali organi possono configurarsi nei
comuni, per la parte attinente i privati, e in un consorzio di
compagnie per il mondo assicurativo.
La funzione dei comuni risiede nella raccolta dei premi e
nella eventuale rappresentanza dei cittadini, quali primi
intestatari degli indennizzi da distribuire poi agli stessi,
fatta salva la facoltà di questi ultimi a ricorrere ad un
contenzioso con le compagnie laddove non si riscontri una
corretta applicazione contrattuale. La funzione del consorzio
è quella di acquisire i premi, definire gli indennizzi,
trasferire all'intero mercato assicurativo la ripartizione
pro quota degli utili e delle perdite di esercizio,
oltre quella di trasferire il rischio nel più ampio mercato
riassicurativo internazionale.
Tutto il sistema va sottoposto ad un controllo dello Stato,
attraverso uno o più organi nei quali siano rappresentati gli
interessi dei soggetti contraenti.
Entità del rischio. - Quanto all'entità del rischio,
considerato che il trend degli ultimi dieci anni si
attesta su una spesa annuale dello Stato per oneri diretti ed
Pag. 7
indiretti derivanti da eventi calamitosi di circa 8.000
miliardi, si ipotizza che la quota relativa ai beni privati
sia del 30 per cento del totale, cioè di circa lire 2.500
miliardi. Tale somma non deriva da eventi che avvengono
annualmente ma è la somma mediata per anno di singoli
interventi occasionali (Friuli, Irpinia, eccetera) che,
nell'anno di avvenimento, sono certamente di maggiore
onerosità.
Ciò significa che il trasferimento di parte del rischio al
settore assicurativo annullerebbe di fatto, perché ricadenti
nel massimale annuale assicurato, gli interventi di spesa
straordinari dello Stato trasferiti in un onere di bilancio
pluriennale. Unico onere fisso da inscriversi a bilancio è una
quota delle disponibilità del FAB che, come vedremo, è
destinata al risarcimento diretto da parte dello Stato di una
prima percentuale del danno.
Pensando, come si è detto, a una quota, dell'1 per mille
dell'imponibile dell'ICI e calcolando che ogni punto ICI è
pari a lire 3.000 miliardi circa, avremo disponibile, appunto,
una somma di 3.000 miliardi, da impiegare secondo la seguente
ipotesi di mercato.
Se il mondo imprenditoriale assicurativo e lo Stato vengono
entrambi coinvolti nel risarcimento al privato cittadino, si
ottiene il soddisfacimento del principio della solidarietà
attraverso il quale entrambi i soggetti identificano,
promuovono e realizzano, ognuno con i propri mezzi, l'intento
comune di contenere, il più possibile, i danni dovuti
all'evento catastrofale. Tale obiettivo viene realizzato, da
una parte, dal mondo assicurativo, trasferendo il rischio
assunto su un mercato internazionale il più diffuso possibile
e, dall'altra, dallo Stato, investendo quella parte del FNPC
non trasferita, attraverso il FAB, al mondo assicurativo in
finalità di ricostruzione e di sviluppo che ricadrebbero, a
loro volta, con i loro benefici sui cittadini.
Su questo principio di solidarietà (peraltro alla base
della legislazione vigente), l'ipotesi più corretta di
applicazione del fondo assicurativo (FAB) potrebbe essere la
seguente:
a) al FAB sono assegnati i due terzi dei 3.000
miliardi di lire di provento ICI, pari a 2.000 miliardi;
b) di essi, 400 miliardi di lire sono riservati a
una sorta di franchigia da gestire a cura dello Stato e da
erogare per danni a beni privati entro il limite del primo 20
per cento del valore del bene assicurato;
c) i restanti 1.600 miliardi di lire sono destinati
a pagare i premi per l'assicurazione dei beni privati qualora
i danni superino la predetta franchigia. I premi assicurativi
così definiti (1.600 miliardi) coprono totalmente i danni che,
fino ad un importo degli indennizzi calcolabile in circa
12.800 miliardi di lire annui, sono a carico del sistema
assicurativo senza alcun onere per lo Stato;
d) nel caso che l'evento calamitoso abbia una
portata distruttiva di carattere generale o che si abbia un
ripetersi di più eventi calamitosi nell'anno, così da
superarsi il limite di risarcimento tollerabile dal sistema
assicurativo, che abbiamo esemplificato in lire 12.800
miliardi di danni, si deve reintrodurre un onere straordinario
a carico dello Stato.
Questa ipotesi, al di là di espressioni numeriche più
correttamente definibili in un contesto di mercato
internazionale, sembra valida e corretta perché, oltre al
richiamo al principio di solidarietà a cui si è accennato,
pone le parti interessate (Stato, compagnie assicurative,
organi di controllo) nelle condizioni più favorevoli per la
definizione degli strumenti operativi o degli aggiornamenti
periodici degli stessi.
Identificazione ed oggetto del rischio. - Nel
principio di salvaguardia di beni privati e di tutela nei
confronti dei danni fisici alle persone, l'interesse maggiore
di un provvedimento legislativo dovrebbe riguardare il
patrimonio immobiliare privato nonché la vita delle persone
fatta
Pag. 8
eccezione, relativamente ai beni mobili, per quelli di
servizio alle attività industriali.
Il rischio deve riguardare tutte quelle calamità naturali
le quali vengono escluse nella generalità dei contratti
assicurativi (eventi catastrofali dovuti a terremoti,
alluvioni, uragani, eruzioni, eccetera).
Per quanto attiene l'oggetto del rischio, oltre al
patrimonio immobiliare ed alla vita del singolo, in sede di
esercizio della delega, si potrà prevedere anche la ridotta
capacità lavorativa in conseguenza di una grave invalidità
permanente, quantificabile a partire da una certa percentuale
in poi.
L'obbligo delle assicurazioni deve sussistere nei confronti
dei proprietari di immobili, qualunque sia la destinazione di
questi ultimi. Per gli immobili destinati ad abitazione,
l'assicurazione deve comprendere anche le persone che li
abitano, siano esse i proprietari, gli affittuari od i terzi
che vi si trovino ad altro titolo. Per gli immobili con
destinazione diversa dalle abitazioni, l'assicurazione deve
comprendere le persone fisiche che a qualunque titolo li
occupino con carattere continuativo ed i terzi che vi si
trovino occasionalmente in relazione all'attività svolta
nell'immobile medesimo. Vengono esclusi, pertanto, i danni
fisici a persone che abusivamente occupino l'immobile a
qualunque titolo. Tale concezione dell'oggetto del rischio,
volutamente estensiva a salvaguardia dell'intera collettività,
prevede l'esclusione dei danni fisici solo per coloro che
abusivamente o dolosamente si trovino all'interno di immobili
privati, per scopi diversi da quelli del vivere comune.
Il consorzio di imprese assicurative. - Trattandosi
di un provvedimento con carattere di obbligatorietà a carico
dei contraenti, è utile che il rischio venga egualmente
distribuito sull'intero mercato assicurativo, in modo da
ripartire utili e perdite nella misura più frazionata
possibile. Sarebbe ingiusto, infatti, correndo l'obbligo di
sottoscrivere il rischio, creare quote di mercato
differenziate fra le varie compagnie determinanti una
anti-selezione del mercato stesso con inevitabili conseguenze
sulle singole imprese.
Un consorzio obbligatorio tra tutte le compagnie con il
compito di trattare ogni aspetto del rischio in rappresentanza
dell'intero mercato assicurativo nazionale, nessuno escluso, è
parso l'unico modello attuabile concretamente. In questo modo
l'intero mercato assicurativo è rappresentato in quota e la
delega al consorzio è solo strumento per il raggiungimento
degli obiettivi comuni. Le funzioni del consorzio dovrebbero
essere:
a) la rappresentatività dell'imprenditoria
assicurativa negli organi delegati alla formazione degli
strumenti attuativi delle finalità previste nei provvedimenti
di legge;
b) l'incasso dei premi e la stipula dei contratti;
c) la redistribuzione al mercato assicurativo
nazionale di ogni competenza ed onere relativi ai
contratti;
d) la riassicurazione dei rischi sul mercato
internazionale;
e) la determinazione annuale delle tariffe sotto il
controllo dell'ISVAP;
f) la determinazione e la corresponsione degli
indennizzi.
La rappresentanza comunale. - In ogni comune, il
comitato per la protezione civile, presieduto dal sindaco o da
un suo delegato ai sensi della legge n. 225 del 1992, oltre a
sovraintendere alla prevenzione dai disastri e alla fase
dell'emergenza, si occupa espressamente degli indennizzi della
ricostruzione ed è l'interlocutore dello Stato e del consorzio
assicurativo. In particolare il comitato, nella persona del
sindaco-presidente, svolge le seguenti funzioni:
a) raccolta dei premi e stipula delle polizze;
b) informazione ed assistenza ai cittadini;
Pag. 9
c) vigilanza e controllo sull'accertamento dei
danni e sulle procedure di risarcimento;
d) coordinamento con gli altri organi dello Stato, la
regione, la provincia, i comuni viciniori.
Organi tecnici e di vigilanza. - Il corretto
funzionamento del sistema prevede la costituzione di alcuni
organi che in sede preventiva e nel corso della gestione
garantiscano il controllo delle procedure previste dalla legge
e curino gli aspetti tecnici. Tali organi potrebbero
individuarsi in:
a) un comitato tecnico con il compito di definire le
aree geografiche di rischiosità, i termini contrattuali di
copertura ed i criteri di indennizzo, verificandone ed
eventualmente modificando periodicamente i parametri in
funzione delle condizioni sociali, politiche, economiche,
nonché i premi puri di mercato con valore di riferimento ai
fini della determinazione delle tariffe;
b) un organo di vigilanza, che altro non può essere
che l'ISVAP, con il compito di verificare la congruità delle
tariffe e di vigilare sull'andamento di tutti i meccanismi
assicurativi.
Ripristino delle strutture e dei beni pubblici.
Delle opere pubbliche distrutte o danneggiate dai fenomeni
naturali si deve occupare il proprietario del bene. Va
premesso che anche a proposito delle strutture e degli
immobili pubblici è probabile che si possa verificare una fase
di emergenza ed una fase di ricostruzione vera e propria. Per
la fase di emergenza, intendendo per tale la mera rimessa in
funzione delle strutture o la predisposizione di soluzioni
alternative, si provvede, secondo quanto già esposto, a carico
del FIE.
Per la fase di ricostruzione vera e propria, invece, i casi
sono due: se talune strutture (case comunali, edifici di vario
genere) sono soggette all'ICI, rientrano tra quelle assicurate
e quindi seguono le procedure dei beni privati coperti da
assicurazione. Se, viceversa, le strutture pubbliche non
rientrano tra quelle soggette all'ICI, non potendo
evidentemente rientrare tra i beni assicurati con le forme e
modalità previste nel paragrafo precedente, esse devono essere
soggette ad una diversa disciplina.
Per questa seconda categoria di beni, che oltre ad essere
strumentali ai fini istituzionali degli enti proprietari, sono
la grande maggioranza tra quelli generalmente colpiti dalle
avversità (essi hanno richiesto, tra l'altro, la percentuale
più consistente, circa il 65-70 per cento, delle spese occorse
per riparare i danni delle calamità nell'ultimo decennio), la
formula che si propone è semplice ancorché ispirata a grande
responsabilità: l'autorità proprietaria del bene deve
provvedere alla riparazione ed alla ricostruzione: l'ANAS per
le strade statali, il comune per le strade comunali e gli
edifici comunali, la provincia per le strade provinciali e gli
edifici relativi, e così via.
Peraltro, dati i costi rilevanti della ricostruzione dei
beni pubblici, lo Stato non potrà non intervenire
concretamente a sostegno degli enti proprietari.
Il meccanismo finanziario, allora, non può che essere
quello della concessione di mutui, in parte con interesse a
carico dello Stato, in parte con l'accollo allo stesso anche
dei ratei.
Va da sé che annualmente si dovrà stanziare il
corrispettivo per il pagamento dei ratei dei mutui o degli
interessi che, con calcolo ancora molto approssimativo,
dovrebbe assestarsi intorno ai 250 miliardi di lire all'anno.
Lo stanziamento dovrebbe derivare dal FOP. A tale fine il
Governo è delegato a regolare le procedure per l'attingimento
dal fondo da parte degli enti.
Quanto all'accertamento dei danni, a cura di un'autorità
provinciale, quale potrebbe essere il prefetto della provincia
interessata, dovrebbe farsi luogo, in tempi molto ravvicinati
alla data del fenomeno, ad un censimento completo e
dettagliato delle strutture pubbliche distrutte o danneggiate,
insieme ad una prima stima dei
Pag. 10
danni, confortata da perizie fotografiche e da quanto altro
sia ritenuto utile per fissare i termini, i più esatti
possibili dei danni subiti e accaduti.
La progettazione, inoltre, dovrebbe intervenire dopo un
congruo periodo ai fini della determinazione precisa
dell'onere, sulla base del quale è concesso il contributo
dello Stato.
Anche per quanto riguarda i beni pubblici, può darsi che
l'ente proprietario intenda introdurre modificazioni ed
integrazioni alle precedenti strutture: adeguamenti stradali,
varianti ai piani regolatori, eccetera. In questi casi, le
intenzioni delle autorità preposte andrebbero definite con
l'assunzione di precisi atti deliberativi, così come
l'accettazione degli organi dello Stato e di quelle autorità
ed organi che dovrebbero assumersi il maggiore onere.
Interventi a favore delle attività produttive
danneggiate.
Anche in merito alla ripresa economica dei territori
colpiti dalle avversità naturali, le tipologie degli
interventi sono state finora le più diverse e disparate.
Intanto, è stata diversa la tipologia dei soggetti o dei
comparti interessati: si va dall'agricoltura alle attività
produttive in senso generale; dalla pesca marittima alle
aziende commerciali; dall'artigianato alle iniziative
turistiche; dalla piccola e media impresa di cui, in qualche
testo, si è definito addirittura un limite di dipendenti (per
esempio trenta), alle attività presenti in nuove aree
industriali senza limiti di dipendenti o di capitale sociale.
Per le attività esistenti spesso si è fatto ricorso a
contributi straordinari, a fondo perduto, anche per il mancato
guadagno, che è stato anche commisurato, in un provvedimento,
al reddito dichiarato ai fini IRPEG e IRPEF. In altri casi, si
è operato attraverso piani di insediamento produttivo o si è
dato vita ad aree industriali in ordine alle quali vengono a
porsi anche questioni e problemi territoriali ed
urbanistici.
Insomma, non c'è un filo omogeneo, a ben guardare la
produzione legislativa fin qui posta in essere.
Ma, a prescindere forse dalle norme relative al terremoto
in Campania e Basilicata che hanno introdotto istituti
particolari e specifici (peraltro ancora in fase di
completamento), l'unica norma ricorrente che si incontra nei
ripetuti provvedimenti relativi alle calamità è quella del
ricorso alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, per le aziende
danneggiate o distrutte dalle calamità.
Occorre qui prevedere un percorso di maggiore utilità.
L'imprenditore danneggiato, uscito dall'emergenza per la quale
devono essere previsti appositi interventi e dopo aver
ricostruito o riparato gli immobili, ha bisogno di danaro
fresco e tempestivo per rimettere in moto l'azienda.
Pertanto, la proposta che si avanza potrebbe così
riassumersi:
a) l'emergenza ed il primo soccorso devono seguire la
via, già esposta, dell'emergenza secondo dichiarazioni di
pubblica calamità pronunciate da comuni, province, regioni o
dal Governo, a seconda dell'entità dei danni e dell'intensità
del fenomeno;
b) la ricostruzione o la riparazione dei danni agli
immobili industriali, compresi i beni mobili essenziali
all'esercizio delle attività produttive, devono seguire la via
anzidetta dell'assicurazione dei beni privati;
c) la ripresa dell'attività ed il rilancio produttivo,
anche in consorzio tra più aziende, devono comprendere le
seguenti voci, dalle quali è esclusa la voce "sviluppo",
perché espressione ambigua che in passato ha dato pretesto ad
ogni genere di spesa:
1) riparazione di macchine;
2) acquisto di nuove macchine;
3) ricostituzione delle scorte di materiale;
Pag. 11
4) agevolazioni per l'assunzione di nuovo personale e
formazione dello stesso;
5) adozione di sistemi innovativi;
6) informatizzazione dell'area industriale;
7) attività promozionali da parte delle strutture
pubbliche preposte allo sviluppo dei settori danneggiati;
d) erogazione a carico del FAP di contributi in
conto interessi su mutui contratti dalle imprese per
finanziare la ricostruzione industriale;
e) accertamento dei danni tramite una perizia
giurata degli interessati sui danni subiti, da allegare alla
domanda di concessione del mutuo unitamente a certificazioni
del sindaco e della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, sulle conseguenze dell'evento
calamitoso;
f) l'istituto bancario, previa ispezione tecnica,
avvia la procedura di erogazione del mutuo e trasmette la
domanda per il contributo sugli interessi al FAP ed alla
regione, che può esprimere un proprio parere;
g) per i piani di insediamento produttivo ed i casi in
cui si preveda l'insediamento od il trasferimento complessivo
di zone industriali, possono essere costituiti consorzi
industriali per le aree e le urbanizzazioni comuni, con o
senza l'intervento pubblico. Anche in questo caso, possono
essere erogati mutui individuali per la ripresa a carico del
FAP, mentre i meccanismi per la ricostruzione degli immobili
(FAP) agiscono per altro canale allo stesso fine.
Per sottolineare l'esigenza di trasparenza in un settore
così delicato, pare inoltre opportuno dare la massima
pubblicità agli atti relativi alla valutazione dei danni ed
alla concessione dei contributi. A tal fine, si propone che
detti atti siano esposti nell'albo pretorio dei comuni
interessati, secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno
1990, n. 142, sulle autonomie locali.
Conclusioni.
La normativa che si propone con la presente proposta di
legge, come si è detto, cerca di dare finalmente organicità
agli interventi pubblici susseguenti a calamità naturali,
articolandoli secondo le due diverse fasi dell'emergenza e
della ricostruzione e secondo la diversa tipologia dei beni
danneggiati.
L'unico settore che non viene preso in considerazione dalla
proposta di legge è quello dell'agricoltura, al quale è
destinato l'apposito Fondo di solidarietà nazionale. Peraltro,
resta aperta la possibilità di valutare, nel corso del
dibattito durante l' iter della proposta di legge, norme
di coordinamento tra la disciplina che si propone e quella
specifica per quel settore, anche in base ad un'analisi dei
risultati che quest'ultima, dopo le recenti modifiche, ha
conseguito.
Naturalmente, dovrà essere ben chiaro che, in ogni caso, e
quindi anche per il settore agricolo, non si dovrà più
ricorrere a normative speciali che interferiscano con la
tipologia degli interventi regolati sul piano generale.
| |