| (Istituzione del Fondo).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
le competenti Commissioni permanenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, uno o più decreti
legislativi al fine di istituire il Fondo nazionale per la
protezione civile (FNPC), secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) devoluzione annuale dell'1 per mille
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), prelevata dalla
quota di competenza dello Stato, ad apposito capitolo dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
b) disciplina della gestione delle risorse affluite
al FNPC e delle relative forme di controllo, sia di
legittimità sia di gestione, anche in deroga alle vigenti
norme di contabilità generale dello Stato, da stabilire con
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
c) articolazione del FNPC nei seguenti Fondi:
1) Fondo per gli interventi di emergenza (FIE), al
quale è attribuita annualmente una quota pari a due dodicesimi
delle somme versate al FNPC ai sensi della lettera
a);
2) Fondo per l'assicurazione dei beni privati (FAB), al
quale è attribuita
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annualmente una somma pari ad otto dodicesimi delle somme
versate al FNPC ai sensi della lettera a);
3) Fondo per le opere pubbliche (FOP), al quale è
attribuita annualmente una quota pari ad un dodicesimo delle
somme versate al FNPC ai sensi della lettera a);
4) Fondo per le attività produttive (FAP), al quale è
attribuita annualmente una quota pari ad un dodicesimo delle
somme versate al FNPC ai sensi della lettera a);
d) gestione del FIE da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri o, per sua delega, del responsabile del
Dipartimento per il coordinamento della protezione civile,
sentito il Comitato operativo della protezione civile di cui
all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
e) gestione del FAB da parte del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro dell'interno, sentito il comitato di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera h);
f) gestione del FOP da parte di un comitato,
costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e composto da:
1) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici,
che lo presiede;
2) un rappresentante del Ministero del tesoro;
3) un rappresentante del Ministero dell'interno;
4) un rappresentante del Dipartimento per il
coordinamento della protezione civile;
5) due rappresentanti delle regioni designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano;
6) un rappresentante delle province designato
dall'Unione delle province d'Italia (UPI);
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7) un rappresentante dei comuni designato
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
g) gestione del FAP da parte di un comitato
costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e composto da:
1) un rappresentante del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, che lo presiede;
2) un rappresentante del Ministero del tesoro;
3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
4) un rappresentante del Ministero del commercio con
l'estero;
5) un rappresentante del Dipartimento per il
coordinamento della protezione civile;
6) tre esperti nominati nell'ambito di terne di nomi
proposte dalle organizzazioni sindacali delle categorie
produttive maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
7) tre esperti nominati nell'ambito di terne di nomi
proposte dalle organizzazioni dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
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