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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30089
DDL2481-0007
Progetto di legge Camera n. 2481 - testo presentato - (DDL12-2481)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C2481. TESTIPDL
...C2481.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2481 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Disciplina dell'emergenza).
    1.  Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
  le competenti Commissioni permanenti del Senato della
  Repubblica e della Camera dei deputati, e secondo i princìpi e
  criteri direttivi, desumibili dalla presente legge, uno o più
  decreti legislativi recanti disposizioni in materia di:
      a)  determinazione dei criteri per l'individuazione dei
  comuni e delle aree colpite da calamità naturali nei quali
  dichiarare lo stato di emergenza;
      b)  definizione delle autorità e delle procedure da
  attivare in caso di calamità naturali nonché dei rispettivi
  compiti e responsabilità, anche per quanto riguarda
  l'informazione degli enti locali e della popolazioni colpite,
  ivi comprese la stampa e le emittenti radiofoniche e
  televisive;
      c)  utilizzazione e coordinamento del volontariato
  nelle zone colpite da calamità naturali;
      d)  determinazione di un trattamento particolare di
  cassa integrazione nel periodo di emergenza per i lavoratori
  residenti nelle zone colpite da calamità naturali, ivi
  compresi i lavoratori delle imprese minori e delle imprese
  individuali e familiari;
      e)  rinvio del servizio militare per i giovani di leva
  residenti nelle zone colpite da calamità naturali ed
  utilizzazione dei militari di leva, residenti nelle zone
  colpite da calamità naturali, nei comuni di residenza.
    2.  Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro
  dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato
  della Repubblica e
 
                              Pag. 16
 
  della Camera dei deputati, uno o più decreti legislativi
  recanti la disciplina degli interventi di emergenza da
  adottare nei casi di eventi calamitosi di cui all'articolo 2
  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo i seguenti
  princìpi e criteri direttivi:
      a)  previsione che, nei casi di cui al comma 1,
  lettere  a)  e  b),  del medesimo articolo 2 della
  citata legge n. 225 del 1992, da parte delle regioni o degli
  enti locali nel cui territorio si è verificato l'evento
  calamitoso, eventualmente di intesa fra loro, venga dichiarato
  lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, comma 1, della
  medesima legge n. 225 del 1992.  In tali casi, le ordinanze di
  cui allo stesso articolo 5, sono emanate dal presidente della
  giunta regionale o dal sindaco competenti per territorio, e
  trasmesse al responsabile del Dipartimento per il
  coordinamento della protezione civile nonché al presidente
  della giunta regionale, qualora non siano di diretta sua
  emanazione, e sono pubblicate nel  Bollettino Ufficiale
  della regione e nell'albo pretorio ai sensi dell'articolo
  47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.  Agli
  interventi di cui alla lettera  c)  del presente comma
  provvedono le autorità che hanno dichiarato lo stato di
  emergenza, sentiti i competenti comitati della protezione
  civile; i relativi oneri sono posti parzialmente a carico del
  bilancio dei rispettivi enti.  Il Presidente del Consiglio dei
  ministri, con proprio decreto, può concedere contributi a
  carico del FIE;
      b)  previsione che, nei casi di cui al comma 1,
  lettera  c),  del citato articolo 2 della legge n. 225 del
  1992, la dichiarazione dello stato di emergenza di cui
  all'articolo 5, comma 1, della medesima legge, si debba
  riferire ad un singolo evento calamitoso ovvero ad una serie
  di eventi a carattere omogeneo verificatisi in un determinato
  territorio ovvero in un determinato arco di tempo.  Agli
  interventi di cui alla lettera  c)  del presente comma si
  provvede, con decreti del Presidente del Consiglio dei
  ministri, a carico del FIE;
      c)  determinazione della tipologia degli interventi
  di emergenza, che devono
 
                              Pag. 17
 
  limitarsi al primo soccorso ed al ripristino delle condizioni
  minime per la ripresa della vita normale, dovendosi provvedere
  alla ricostruzione ai sensi dei capi III, IV e V della
  presente legge, con particolare riferimento a:
        1) ripristino delle condizioni di percorribilità del
  sistema viario;
        2) ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici
  essenziali;
        3) predisposizione di alloggi temporanei;
        4) forme di prima assistenza ai nuclei familiari;
        5) forme temporanee di sostegno a favore di coloro che
  sono stati danneggiati nell'attività lavorativa a seguito
  dell'evento calamitoso;
      d)  previsione che contestualmente alla
  dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla lettera
  b),  sia disposta la sospensione, per un periodo massimo
  di sei mesi dalla revoca del medesimo stato di emergenza, dei
  termini processuali, fiscali, bancari e contrattuali per i
  soggetti danneggiati dall'evento calamitoso.
 
DATA=950504 FASCID=DDL12-2481 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2481 TOTPAG=0028 TOTDOC=0015 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=004 PAGFIN=0017 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=248100 00 FASCIDC=12DDL2481 SORTNAV=0248100 000 00000 ZZDDLC2481 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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