| (Disciplina dell'emergenza).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
le competenti Commissioni permanenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, e secondo i princìpi e
criteri direttivi, desumibili dalla presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni in materia di:
a) determinazione dei criteri per l'individuazione dei
comuni e delle aree colpite da calamità naturali nei quali
dichiarare lo stato di emergenza;
b) definizione delle autorità e delle procedure da
attivare in caso di calamità naturali nonché dei rispettivi
compiti e responsabilità, anche per quanto riguarda
l'informazione degli enti locali e della popolazioni colpite,
ivi comprese la stampa e le emittenti radiofoniche e
televisive;
c) utilizzazione e coordinamento del volontariato
nelle zone colpite da calamità naturali;
d) determinazione di un trattamento particolare di
cassa integrazione nel periodo di emergenza per i lavoratori
residenti nelle zone colpite da calamità naturali, ivi
compresi i lavoratori delle imprese minori e delle imprese
individuali e familiari;
e) rinvio del servizio militare per i giovani di leva
residenti nelle zone colpite da calamità naturali ed
utilizzazione dei militari di leva, residenti nelle zone
colpite da calamità naturali, nei comuni di residenza.
2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato
della Repubblica e
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della Camera dei deputati, uno o più decreti legislativi
recanti la disciplina degli interventi di emergenza da
adottare nei casi di eventi calamitosi di cui all'articolo 2
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) previsione che, nei casi di cui al comma 1,
lettere a) e b), del medesimo articolo 2 della
citata legge n. 225 del 1992, da parte delle regioni o degli
enti locali nel cui territorio si è verificato l'evento
calamitoso, eventualmente di intesa fra loro, venga dichiarato
lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, comma 1, della
medesima legge n. 225 del 1992. In tali casi, le ordinanze di
cui allo stesso articolo 5, sono emanate dal presidente della
giunta regionale o dal sindaco competenti per territorio, e
trasmesse al responsabile del Dipartimento per il
coordinamento della protezione civile nonché al presidente
della giunta regionale, qualora non siano di diretta sua
emanazione, e sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale
della regione e nell'albo pretorio ai sensi dell'articolo
47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Agli
interventi di cui alla lettera c) del presente comma
provvedono le autorità che hanno dichiarato lo stato di
emergenza, sentiti i competenti comitati della protezione
civile; i relativi oneri sono posti parzialmente a carico del
bilancio dei rispettivi enti. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, con proprio decreto, può concedere contributi a
carico del FIE;
b) previsione che, nei casi di cui al comma 1,
lettera c), del citato articolo 2 della legge n. 225 del
1992, la dichiarazione dello stato di emergenza di cui
all'articolo 5, comma 1, della medesima legge, si debba
riferire ad un singolo evento calamitoso ovvero ad una serie
di eventi a carattere omogeneo verificatisi in un determinato
territorio ovvero in un determinato arco di tempo. Agli
interventi di cui alla lettera c) del presente comma si
provvede, con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, a carico del FIE;
c) determinazione della tipologia degli interventi
di emergenza, che devono
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limitarsi al primo soccorso ed al ripristino delle condizioni
minime per la ripresa della vita normale, dovendosi provvedere
alla ricostruzione ai sensi dei capi III, IV e V della
presente legge, con particolare riferimento a:
1) ripristino delle condizioni di percorribilità del
sistema viario;
2) ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici
essenziali;
3) predisposizione di alloggi temporanei;
4) forme di prima assistenza ai nuclei familiari;
5) forme temporanee di sostegno a favore di coloro che
sono stati danneggiati nell'attività lavorativa a seguito
dell'evento calamitoso;
d) previsione che contestualmente alla
dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla lettera
b), sia disposta la sospensione, per un periodo massimo
di sei mesi dalla revoca del medesimo stato di emergenza, dei
termini processuali, fiscali, bancari e contrattuali per i
soggetti danneggiati dall'evento calamitoso.
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