| (Risarcimento dei danni).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
le competenti Commissioni permanenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, uno o più decreti
legislativi recanti disposizioni per la tutela delle persone
fisiche e dei beni privati dai danni
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provocati da calamità naturali, secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) obbligo per i soggetti pubblici e privati,
proprietari dei fabbricati soggetti all'imposta comunale sugli
immobili (ICI) ai sensi del titolo I, capo I, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, siano essi persone fisiche o giuridiche, di
assicurare i propri beni contro i rischi di danni derivanti da
calamità naturali; a tale fine, il valore del bene è
commisurato a quello imponibile ai fini dell'ICI. Per gli
immobili destinati ad abitazione, l'assicurazione deve
estendersi alle persone fisiche che li abitano, siano esse i
proprietari od affittuari ovvero vi si trovino a qualunque
altro titolo legittimo. Per gli immobili con destinazione
diversa dall'abitazione, l'assicurazione deve estendersi alle
persone fisiche che a qualunque titolo legittimo li occupino
con continuatività o periodicamente, nonché alle persone che
vi si trovino occasionalmente in relazione all'attività svolta
negli immobili stessi. Per gli immobili destinati ad attività
produttive, l'assicurazione deve estendersi ai beni mobili
essenziali all'esercizio di tali attività;
b) adempimento dell'obbligo di cui alla lettera
a) attraverso la stipula di polizze da parte del
comitato per la protezione civile del comune sul cui
territorio insistono i beni assicurati, in rappresentanza dei
soggetti obbligati, ai sensi della lettera c), con il
consorzio di cui alla lettera d), che assume la
rappresentanza dell'intero mercato assicurativo nazionale nel
compimento degli adempimenti connessi con l'attività
assicurativa medesima;
c) attribuzione al comitato comunale per la
protezione civile dei seguenti compiti in materia di
risarcimento dei danni alle persone fisiche ed ai beni
privati:
1) stipula delle polizze di cui alla lettera b),
raccolta dei relativi premi a carico del FAB nei limiti
delle disponibilità di cui alla lettera f), numero 1), e
corresponsione degli stessi al consorzio di cui alla lettera
d);
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2) vigilanza e controllo ai sensi delle lettere m)
e p);
3) assistenza ai cittadini per gli adempimenti di cui
al presente articolo;
4) coordinamento con gli organi dello Stato, della
regione, della provincia e dei comuni limitrofi, aventi
competenza nelle materie di cui al presente articolo;
d) istituzione di un consorzio obbligatorio tra
tutte le compagnie pubbliche e private autorizzate
all'esercizio dell'assicurazione per il ramo danni, con i
seguenti compiti:
1) stipulare le polizze di cui alla lettera b),
incassando i relativi premi;
2) ridistribuire pro quota le polizze, con i
relativi utili e perdite di esercizio, alle compagnie
assicurative operanti in Italia, con riferimento alla quota di
mercato del ramo danni in portafoglio alle singole imprese;
3) stabilire gli indennizzi, sulla base dei criteri
definiti ai sensi della lettera h), numero 3), e
corrisponderli agli aventi diritto;
4) provvedere alla riassicurazione dei rischi presso
compagnie di riassicurazione operanti sul mercato
internazionale,
5) stabilire annualmente le tariffe, tenendo conto dei
premi puri di riferimento forniti dal comitato di cui alla
lettera h), comunicati dall'Istituto nazionale per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP), nonché dei caricamenti determinati sulla
base di un calcolo medio ponderato dei dati di tutte le
imprese aderenti al consorzio relativi alle spese generali,
agli oneri di intermediazione, alle spese imputabili al
servizio di liquidazione dei sinistri, nonché di ogni altro
onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e
di un margine industriale compensativo dell'area di impresa.
In sede di determinazione dei caricamenti il consorzio tiene
conto, altresì, dei proventi ordinari e straordinari derivanti
alle imprese dall'investimento delle riserve tecniche;
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6) gestire un conto consortile nel quale sia immessa
una quota pari al 2 per cento di tutti i rischi assunti dalle
imprese per l'assicurazione di cui al presente comma. Al
termine di ogni esercizio, il consorzio è tenuto a trasmettere
al comitato di cui alla lettera h) i dati desumibili
dalla gestione del conto consortile, ai fini di cui al numero
4) della medesima lettera h);
e) concessione di agevolazioni fiscali sugli utili
derivanti alle compagnie di assicurazione ai sensi della
lettera d), numero 2);
f) previsione che, a carico del FAB, si
provveda:
1) nei limiti dell'80 per cento della quota annua
versata al FAB, dal FNPC, al pagamento da parte dei comuni dei
premi per le polizze di cui alla lettera b);
2) nei limiti del restante 20 per cento, al
risarcimento diretto da parte dello Stato di una quota di
danno ai sensi della lettera g);
g) risarcimento del danno agli aventi diritto:
1) nei limiti del 20 per cento del valore assicurato,
direttamente a carico dello Stato ai sensi della lettera
f), numero 2), per il tramite del prefetto e previo
controllo dell'entità del danno denunciato;
2) per la parte di danno eccedente la quota di cui al
numero 1), tramite liquidazione di indennizzo da parte del
consorzio di cui alla lettera d);
3) nel caso in cui l'ammontare dei danni verificatisi
nel territorio nazionale a seguito di calamità naturali
avvenute nel medesimo anno superi il limite fissato
annualmente con decreto del Presidente della Repubblica,
emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e
sentito il parere del comitato cui alla lettera h), per
la parte eccedente tale limite, attraverso la concessione di
mutui decennali garantiti sugli immobili stessi, a totale
carico dello Stato. I relativi
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limiti di impegno sono posti a carico del FAB; a tale fine il
decreto del Presidente della Repubblica di cui al presente
numero può incrementare la quota del FAB di cui al numero 1)
attraverso l'applicazione di una addizionale all'ICI per
l'anno in corso, in misura non superiore allo 0,50 per mille
dell'imponibile;
h) istituzione di un comitato composto dal
Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che
lo presiede, dal direttore generale dell'ISVAP e da altri otto
membri, di cui due in rappresentanza del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno in
rappresentanza del Ministero dell'ambiente, uno del
Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, uno
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e tre
del consorzio di cui alla lettera d), con i seguenti
compiti:
1) suddividere il territorio nazionale in distinte aree
geografiche di rischio;
2) definire le condizioni contrattuali regolanti il
rapporto tra il consorzio di cui alla lettera d), i
comuni stipulanti le polizze e gli aventi diritto al
risarcimento dei danni;
3) definire i criteri di indennizzo dei danni ed
aggiornarne periodicamente i parametri in funzione delle
condizioni sociali, politiche ed economiche;
4) calcolare annualmente, tenendo conto dei diversi
tipi di rischio assicurato ai sensi del presente articolo, i
premi puri di mercato con valore di riferimento ai sinistri
risultante dai dati trasmessi ai sensi della lettera d),
numero 6), ed il tasso di inflazione indicato dal Governo
nella relazione previsionale e programmatica annuale e
comunicarli all'ISVAP;
i) verifica da parte dell'ISVAP della congruità
delle tariffe stabilite dal consorzio obbligatorio ai sensi
della lettera d), numero 5, e dallo stesso comunicate,
visti gli elementi forniti dal comitato di cui alla lettera
h) e valutati l'andamento della gestione del ramo ed
ogni altro elemento patrimoniale utile fornito dal consorzio
od acquisito dall'ISVAP stesso;
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l) previsione che con la dichiarazione dello stato
di emergenza di cui all'articolo 3 sia assegnato un termine
entro il quale gli aventi diritto al risarcimento devono
presentare denuncia, al comune sul cui territorio insistono i
beni danneggiati, dei danni provocati dall'evento
calamitoso;
m) obbligo di trasmissione da parte del comune, entro
trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera
l), previa verifica del danno denunciato, delle denunce
ricevute:
1) al prefetto della provincia per il risarcimento
diretto a carico dello Stato di cui alla lettera g),
numero 1 );
2) al consorzio di cui alla lettera d), per la
liquidazione dell'indennizzo di cui alla lettera g),
numero 2);
n) attribuzione al proprietario del bene danneggiato o
distrutto dall'evento calamitoso del diritto al risarcimento
integrale e corrispondente obbligo per le autorità pubbliche
competenti di agevolare il ripristino del bene stesso nello
stato di fatto anteriore all'evento. E' fatta salva la
possibilità di adottare soluzioni più adeguate alle esigenze
sociali ed urbanistiche per la ricostruzione del bene, anche
attraverso la stipula di accordi di programma tra le autorità
pubbliche competenti, gli aventi diritto al risarcimento ed il
consorzio di cui alla lettera d), nel rispetto degli
strumenti urbanistici vigenti nonché delle norme in materia
ambientale; le eventuali varianti agli strumenti urbanistici
che si rendessero necessarie entrano in vigore all'atto
dell'adozione da parte del consiglio comunale che può
stabilire, altresì, norme e procedure idonee a conseguire
un'ordinata e rapida ricostruzione del tessuto urbanistico
danneggiato;
o) riduzione della risarcibilità del danno nei casi di
violazione delle vigenti norme sull'edificabilità che abbiano
compromesso la stabilità dell'immobile, proporzionalmente
all'aggravamento del rischio conseguente alla violazione
medesima;
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p) determinazione di forme e modi di vigilanza da
parte delle autorità statali, regionali o locali, sui
risarcimenti disposti ai sensi della lettera g);
q) previsione che al ripristino dei fabbricati non
soggetti all'ICI di cui all'articolo 7, comma 1, lettere
b), c), d), g) ed i), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, si provveda con le modalità di cui
all'articolo 5 della presente legge.
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