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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30091
DDL2481-0009
Progetto di legge Camera n. 2481 - testo presentato - (DDL12-2481)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C2481. TESTIPDL
...C2481.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2481 ZZ12 ZZPD ZZPR
                  (Risarcimento dei danni).
    1.  Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
  le competenti Commissioni permanenti del Senato della
  Repubblica e della Camera dei deputati, uno o più decreti
  legislativi recanti disposizioni per la tutela delle persone
  fisiche e dei beni privati dai danni
 
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  provocati da calamità naturali, secondo i seguenti princìpi e
  criteri direttivi:
      a)  obbligo per i soggetti pubblici e privati,
  proprietari dei fabbricati soggetti all'imposta comunale sugli
  immobili (ICI) ai sensi del titolo I, capo I, del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
  modificazioni, siano essi persone fisiche o giuridiche, di
  assicurare i propri beni contro i rischi di danni derivanti da
  calamità naturali; a tale fine, il valore del bene è
  commisurato a quello imponibile ai fini dell'ICI.  Per gli
  immobili destinati ad abitazione, l'assicurazione deve
  estendersi alle persone fisiche che li abitano, siano esse i
  proprietari od affittuari ovvero vi si trovino a qualunque
  altro titolo legittimo.  Per gli immobili con destinazione
  diversa dall'abitazione, l'assicurazione deve estendersi alle
  persone fisiche che a qualunque titolo legittimo li occupino
  con continuatività o periodicamente, nonché alle persone che
  vi si trovino occasionalmente in relazione all'attività svolta
  negli immobili stessi.  Per gli immobili destinati ad attività
  produttive, l'assicurazione deve estendersi ai beni mobili
  essenziali all'esercizio di tali attività;
      b)  adempimento dell'obbligo di cui alla lettera
  a)  attraverso la stipula di polizze da parte del
  comitato per la protezione civile del comune sul cui
  territorio insistono i beni assicurati, in rappresentanza dei
  soggetti obbligati, ai sensi della lettera  c),  con il
  consorzio di cui alla lettera  d),  che assume la
  rappresentanza dell'intero mercato assicurativo nazionale nel
  compimento degli adempimenti connessi con l'attività
  assicurativa medesima;
      c)  attribuzione al comitato comunale per la
  protezione civile dei seguenti compiti in materia di
  risarcimento dei danni alle persone fisiche ed ai beni
  privati:
        1) stipula delle polizze di cui alla lettera  b),
  raccolta dei relativi premi a carico del FAB nei limiti
  delle disponibilità di cui alla lettera  f),  numero 1), e
  corresponsione degli stessi al consorzio di cui alla lettera
  d);
 
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        2) vigilanza e controllo ai sensi delle lettere  m)
  e  p);
        3) assistenza ai cittadini per gli adempimenti di cui
  al presente articolo;
        4) coordinamento con gli organi dello Stato, della
  regione, della provincia e dei comuni limitrofi, aventi
  competenza nelle materie di cui al presente articolo;
      d)  istituzione di un consorzio obbligatorio tra
  tutte le compagnie pubbliche e private autorizzate
  all'esercizio dell'assicurazione per il ramo danni, con i
  seguenti compiti:
        1) stipulare le polizze di cui alla lettera  b),
  incassando i relativi premi;
        2) ridistribuire  pro quota  le polizze, con i
  relativi utili e perdite di esercizio, alle compagnie
  assicurative operanti in Italia, con riferimento alla quota di
  mercato del ramo danni in portafoglio alle singole imprese;
        3) stabilire gli indennizzi, sulla base dei criteri
  definiti ai sensi della lettera  h),  numero 3), e
  corrisponderli agli aventi diritto;
        4) provvedere alla riassicurazione dei rischi presso
  compagnie di riassicurazione operanti sul mercato
  internazionale,
        5) stabilire annualmente le tariffe, tenendo conto dei
  premi puri di riferimento forniti dal comitato di cui alla
  lettera  h),  comunicati dall'Istituto nazionale per la
  vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
  collettivo (ISVAP), nonché dei caricamenti determinati sulla
  base di un calcolo medio ponderato dei dati di tutte le
  imprese aderenti al consorzio relativi alle spese generali,
  agli oneri di intermediazione, alle spese imputabili al
  servizio di liquidazione dei sinistri, nonché di ogni altro
  onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e
  di un margine industriale compensativo dell'area di impresa.
  In sede di determinazione dei caricamenti il consorzio tiene
  conto, altresì, dei proventi ordinari e straordinari derivanti
  alle imprese dall'investimento delle riserve tecniche;
 
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        6) gestire un conto consortile nel quale sia immessa
  una quota pari al 2 per cento di tutti i rischi assunti dalle
  imprese per l'assicurazione di cui al presente comma.  Al
  termine di ogni esercizio, il consorzio è tenuto a trasmettere
  al comitato di cui alla lettera  h)  i dati desumibili
  dalla gestione del conto consortile, ai fini di cui al numero
  4) della medesima lettera  h);
      e)  concessione di agevolazioni fiscali sugli utili
  derivanti alle compagnie di assicurazione ai sensi della
  lettera  d),  numero 2);
      f)  previsione che, a carico del FAB, si
  provveda:
        1) nei limiti dell'80 per cento della quota annua
  versata al FAB, dal FNPC, al pagamento da parte dei comuni dei
  premi per le polizze di cui alla lettera  b);
        2) nei limiti del restante 20 per cento, al
  risarcimento diretto da parte dello Stato di una quota di
  danno ai sensi della lettera  g);
      g)  risarcimento del danno agli aventi diritto:
        1) nei limiti del 20 per cento del valore assicurato,
  direttamente a carico dello Stato ai sensi della lettera
  f),  numero 2), per il tramite del prefetto e previo
  controllo dell'entità del danno denunciato;
        2) per la parte di danno eccedente la quota di cui al
  numero 1), tramite liquidazione di indennizzo da parte del
  consorzio di cui alla lettera  d);
        3) nel caso in cui l'ammontare dei danni verificatisi
  nel territorio nazionale a seguito di calamità naturali
  avvenute nel medesimo anno superi il limite fissato
  annualmente con decreto del Presidente della Repubblica,
  emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
  e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e
  sentito il parere del comitato cui alla lettera  h),  per
  la parte eccedente tale limite, attraverso la concessione di
  mutui decennali garantiti sugli immobili stessi, a totale
  carico dello Stato.  I relativi
 
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  limiti di impegno sono posti a carico del FAB; a tale fine il
  decreto del Presidente della Repubblica di cui al presente
  numero può incrementare la quota del FAB di cui al numero 1)
  attraverso l'applicazione di una addizionale all'ICI per
  l'anno in corso, in misura non superiore allo 0,50 per mille
  dell'imponibile;
      h)  istituzione di un comitato composto dal
  Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che
  lo presiede, dal direttore generale dell'ISVAP e da altri otto
  membri, di cui due in rappresentanza del Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno in
  rappresentanza del Ministero dell'ambiente, uno del
  Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, uno
  dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e tre
  del consorzio di cui alla lettera  d),  con i seguenti
  compiti:
        1) suddividere il territorio nazionale in distinte aree
  geografiche di rischio;
        2) definire le condizioni contrattuali regolanti il
  rapporto tra il consorzio di cui alla lettera  d),  i
  comuni stipulanti le polizze e gli aventi diritto al
  risarcimento dei danni;
        3) definire i criteri di indennizzo dei danni ed
  aggiornarne periodicamente i parametri in funzione delle
  condizioni sociali, politiche ed economiche;
        4) calcolare annualmente, tenendo conto dei diversi
  tipi di rischio assicurato ai sensi del presente articolo, i
  premi puri di mercato con valore di riferimento ai sinistri
  risultante dai dati trasmessi ai sensi della lettera  d),
  numero 6), ed il tasso di inflazione indicato dal Governo
  nella relazione previsionale e programmatica annuale e
  comunicarli all'ISVAP;
      i)  verifica da parte dell'ISVAP della congruità
  delle tariffe stabilite dal consorzio obbligatorio ai sensi
  della lettera  d),  numero 5, e dallo stesso comunicate,
  visti gli elementi forniti dal comitato di cui alla lettera
  h)  e valutati l'andamento della gestione del ramo ed
  ogni altro elemento patrimoniale utile fornito dal consorzio
  od acquisito dall'ISVAP stesso;
 
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      l)  previsione che con la dichiarazione dello stato
  di emergenza di cui all'articolo 3 sia assegnato un termine
  entro il quale gli aventi diritto al risarcimento devono
  presentare denuncia, al comune sul cui territorio insistono i
  beni danneggiati, dei danni provocati dall'evento
  calamitoso;
      m)  obbligo di trasmissione da parte del comune, entro
  trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera
  l),  previa verifica del danno denunciato, delle denunce
  ricevute:
        1) al prefetto della provincia per il risarcimento
  diretto a carico dello Stato di cui alla lettera  g),
  numero 1 );
        2) al consorzio di cui alla lettera  d),  per la
  liquidazione dell'indennizzo di cui alla lettera  g),
  numero 2);
      n)  attribuzione al proprietario del bene danneggiato o
  distrutto dall'evento calamitoso del diritto al risarcimento
  integrale e corrispondente obbligo per le autorità pubbliche
  competenti di agevolare il ripristino del bene stesso nello
  stato di fatto anteriore all'evento.  E' fatta salva la
  possibilità di adottare soluzioni più adeguate alle esigenze
  sociali ed urbanistiche per la ricostruzione del bene, anche
  attraverso la stipula di accordi di programma tra le autorità
  pubbliche competenti, gli aventi diritto al risarcimento ed il
  consorzio di cui alla lettera  d),  nel rispetto degli
  strumenti urbanistici vigenti nonché delle norme in materia
  ambientale; le eventuali varianti agli strumenti urbanistici
  che si rendessero necessarie entrano in vigore all'atto
  dell'adozione da parte del consiglio comunale che può
  stabilire, altresì, norme e procedure idonee a conseguire
  un'ordinata e rapida ricostruzione del tessuto urbanistico
  danneggiato;
      o)  riduzione della risarcibilità del danno nei casi di
  violazione delle vigenti norme sull'edificabilità che abbiano
  compromesso la stabilità dell'immobile, proporzionalmente
  all'aggravamento del rischio conseguente alla violazione
  medesima;
 
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        p)  determinazione di forme e modi di vigilanza da
  parte delle autorità statali, regionali o locali, sui
  risarcimenti disposti ai sensi della lettera  g);
      q)  previsione che al ripristino dei fabbricati non
  soggetti all'ICI di cui all'articolo 7, comma 1, lettere
  b), c), d), g)  ed  i),  del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n. 504, si provveda con le modalità di cui
  all'articolo 5 della presente legge.
 
DATA=950504 FASCID=DDL12-2481 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2481 TOTPAG=0028 TOTDOC=0015 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0017 RIGINIZ=025 PAGFIN=0023 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=23 SORTRES= SORTDDL=248100 00 FASCIDC=12DDL2481 SORTNAV=0248100 000 00000 ZZDDLC2481 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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