| (Ripristino delle strutture
e dei beni pubblici).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
le competenti Commissioni permanenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, uno o più decreti
legislativi recanti disposizioni per il ripristino, a cura
dell'ente proprietario, delle strutture e dei beni pubblici
non assicurati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera
a), danneggiati da calamità naturali, secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) autorizzazione agli enti proprietari delle
strutture e dei beni danneggiati o distrutti a contrarre mutui
di durata venticinquennale con la Cassa depositi e prestiti,
alle seguenti condizioni:
1) fino alla concorrenza di un importo pari al 70 per
cento del danno stimato secondo le modalità di cui
all'articolo 6, con interesse a carico dello Stato;
2) per il restante importo, le rate dei mutui sono
poste a totale carico dello Stato;
b) previsione che agli oneri derivanti dalla
lettera a) si provveda a carico del
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FOP, eventualmente integrato ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera f), della legge 5 agosto 1978. n. 468, come
sostituito dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n.
362;
c) previsione che, ai fini dell'erogazione dei
contributi di cui al presente articolo, entro trenta giorni
dal verificarsi dell'evento calamitoso il prefetto, sentiti i
comitati comunali per la protezione civile interessati,
proceda all'accertamento dei danni mediante un censimento
dettagliato delle strutture e dei beni pubblici distrutti o
danneggiati, corredato da una prima stima dei danni. Tale
stima deve essere trasmessa al comitato di gestione del FOP
nei successivi quindici giorni;
d) previsione che, entro tre mesi dalla trasmissione
della stima di cui alla lettera c), il comitato di
gestione del FOP proceda alla individuazione delle priorità e
definisca, sentiti gli enti proprietari delle strutture e dei
beni distrutti o danneggiati, un piano di ricostruzione;
e) presentazione, da parte degli enti proprietari, dei
progetti di massima ed esecutivi dei lavori necessari al
ripristino delle strutture e dei beni distrutti o danneggiati.
I progetti devono essere presentati, entro sei mesi dalla
definizione dei piani di ricostruzione di cui alla lettera
d), alla Cassa depositi e prestiti, per la concessione
dei mutui, ed al comitato di gestione del FOP per la
determinazione del contributo;
f) previsione che, qualora in sede di progettazione
l'ente proprietario deliberi di procedere a varianti od
ampliamenti delle strutture e dei beni distrutti o
danneggiati, le maggiori spese siano a carico dell'ente
stesso. In tal caso, il comitato di gestione del FOP può
deliberare la concessione di un contributo in conto interessi
in misura non superiore al 5 per cento;
g) definizione delle modalità di gestione del FOP da
parte del comitato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
f), con particolare riferimento agli adempimenti
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di cui alle lettere d), e) ed f) del presente
comma;
h) determinazione delle procedure da applicare per
la concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e
prestiti;
i) individuazione degli organi preposti alla
verifica delle spese necessarie all'attuazione dei progetti di
cui alla lettera e).
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