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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30095
DDL2481-0013
Progetto di legge Camera n. 2481 - testo presentato - (DDL12-2481)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.25 dello stampato)
...C2481. TESTIPDL
...C2481.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2481 ZZ12 ZZPD ZZPR
       (Interventi a favore delle attività produttive).
    1.  Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
  le competenti Commissioni permanenti del Senato della
  Repubblica e della Camera dei deputati, uno o più decreti
  legislativi recanti disposizioni per la ripresa delle attività
  industriali, commerciali, artigiane, turistiche, sportive e di
  servizi, che abbiano subito danni a seguito di calamità
  naturali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
      a)  fermo restando quanto disposto dal capo III
  relativamente al risarcimento dei danni relativi ai beni
  immobili destinati ad attività produttive nonché ai beni
  mobili essenziali all'esercizio di tali attività, erogazione,
  alle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche,
  sportive e di servizi, condotte in forma singola od associata,
  di un contributo dello Stato, nella misura massima del 70 per
  cento del tasso di riferimento determinato ai sensi
  dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9
  novembre 1976, n. 902, nel pagamento degli interessi su mutui
  di durata ventennale da contrarre con istituti di credito
  abilitati all'esercizio del credito a medio termine.  Detti
  mutui devono essere finalizzati alla
 
                              Pag. 26
 
  realizzazione di un programma organico di investimenti
  relativo:
        1) alla riparazione od alla sostituzione di macchine
  utensili danneggiate non comprese nell'assicurazione di cui
  all'articolo 4, comma 1, lettera  a);
        2) all'acquisto di nuove macchine utensili atte a
  favorire la ripresa dell'attività produttiva;
        3) alla ricostituzione delle scorte di materie prime e
  semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di
  lavorazione e dell'attività dell'impresa;
        4) ad iniziative di formazione del personale;
        5) all'adozione di sistemi di produzione innovativi;
        6) all'informatizzazione;
      b)  erogazione del contributo dello Stato di cui alla
  lettera  a)  a carico del FAP, attuata con decreto del
  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
  proposta del comitato di gestione del FAP, a conclusione della
  procedura di cui alle lettere  c)  e  d);
      c)  previsione che la domanda di concessione del mutuo
  per la realizzazione del programma di investimenti di cui alla
  lettera  a),  sia presentata dall'impresa danneggiata,
  entro sessanta giorni dalla cessazione dell'evento calamitoso,
  all'istituto di credito abilitato prescelto.  Alla domanda sono
  allegate:
        1) una perizia giurata sui danni subìti, effettuata non
  oltre il quindicesimo giorno dalla cessazione dell'evento
  calamitoso, corredata da idonea documentazione;
        2) una certificazione del sindaco del comune o dei
  comuni ove si svolge l'attività produttiva danneggiata,
  relativa ai danni arrecati dall'evento calamitoso;
        3) una certificazione della camera di commercio,
  industria, artigianato e agricoltura competente, relativa
  all'incidenza dell'evento calamitoso sulle attività
  produttive;
 
                              Pag. 27
 
      d)  previsione che l'istituto di credito, previa
  ispezione tecnica, deliberi il finanziamento concedibile e
  trasmetta la domanda di ammissione al contributo in conto
  interessi al comitato di gestione del FAP nonché alla regione
  interessata, che può esprimere al comitato stesso il proprio
  parere con riferimento all'assetto territoriale ed alla
  programmazione regionale;
      e)  revoca del contributo dello Stato qualora il
  programma di investimenti non sia rispettato;
      f)  previsione che, nei limiti delle disponibilità del
  FAP, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
  sentito il comitato di gestione del FAP, possa concedere la
  fiscalizzazione parziale o totale degli oneri sociali per un
  periodo non superiore a tre anni per ogni lavoratore
  aggiuntivo assunto dalle imprese di cui al presente articolo,
  entro dodici mesi dalla cessazione dell'evento calamitoso.  Il
  relativo onere è posto a carico del FAP;
      g)  previsione che, nei limiti delle disponibilità del
  FAP, il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, sentito il comitato di gestione del FAP,
  possa concedere, con propri decreti, contributi a carico del
  FAP per la realizzazione da parte di regioni, enti locali e
  camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di
  programmi promozionali volti al rilancio delle attività
  produttive danneggiate.  I decreti sono adottati di concerto
  con il Ministro del commercio con l'estero.
    2.  I decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano
  altresì la costituzione di consorzi industriali per le aree e
  le urbanizzazioni comuni, con o senza l'intervento pubblico,
  nei casi in cui a seguito dei danni arrecati dagli eventi
  calamitosi si renda opportuno prevedere l'insediamento od il
  trasferimento complessivo di zone industriali determinando le
  modalità per la fruizione, in tali casi, dei benefìci di cui
  al presente articolo ed al capo III.
 
DATA=950504 FASCID=DDL12-2481 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2481 TOTPAG=0028 TOTDOC=0015 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0025 RIGINIZ=013 PAGFIN=0027 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=25 PAGEFIN=27 SORTRES= SORTDDL=248100 00 FASCIDC=12DDL2481 SORTNAV=0248100 000 00000 ZZDDLC2481 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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