| (Interventi a favore delle attività produttive).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
le competenti Commissioni permanenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, uno o più decreti
legislativi recanti disposizioni per la ripresa delle attività
industriali, commerciali, artigiane, turistiche, sportive e di
servizi, che abbiano subito danni a seguito di calamità
naturali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fermo restando quanto disposto dal capo III
relativamente al risarcimento dei danni relativi ai beni
immobili destinati ad attività produttive nonché ai beni
mobili essenziali all'esercizio di tali attività, erogazione,
alle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche,
sportive e di servizi, condotte in forma singola od associata,
di un contributo dello Stato, nella misura massima del 70 per
cento del tasso di riferimento determinato ai sensi
dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9
novembre 1976, n. 902, nel pagamento degli interessi su mutui
di durata ventennale da contrarre con istituti di credito
abilitati all'esercizio del credito a medio termine. Detti
mutui devono essere finalizzati alla
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realizzazione di un programma organico di investimenti
relativo:
1) alla riparazione od alla sostituzione di macchine
utensili danneggiate non comprese nell'assicurazione di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a);
2) all'acquisto di nuove macchine utensili atte a
favorire la ripresa dell'attività produttiva;
3) alla ricostituzione delle scorte di materie prime e
semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di
lavorazione e dell'attività dell'impresa;
4) ad iniziative di formazione del personale;
5) all'adozione di sistemi di produzione innovativi;
6) all'informatizzazione;
b) erogazione del contributo dello Stato di cui alla
lettera a) a carico del FAP, attuata con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
proposta del comitato di gestione del FAP, a conclusione della
procedura di cui alle lettere c) e d);
c) previsione che la domanda di concessione del mutuo
per la realizzazione del programma di investimenti di cui alla
lettera a), sia presentata dall'impresa danneggiata,
entro sessanta giorni dalla cessazione dell'evento calamitoso,
all'istituto di credito abilitato prescelto. Alla domanda sono
allegate:
1) una perizia giurata sui danni subìti, effettuata non
oltre il quindicesimo giorno dalla cessazione dell'evento
calamitoso, corredata da idonea documentazione;
2) una certificazione del sindaco del comune o dei
comuni ove si svolge l'attività produttiva danneggiata,
relativa ai danni arrecati dall'evento calamitoso;
3) una certificazione della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente, relativa
all'incidenza dell'evento calamitoso sulle attività
produttive;
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d) previsione che l'istituto di credito, previa
ispezione tecnica, deliberi il finanziamento concedibile e
trasmetta la domanda di ammissione al contributo in conto
interessi al comitato di gestione del FAP nonché alla regione
interessata, che può esprimere al comitato stesso il proprio
parere con riferimento all'assetto territoriale ed alla
programmazione regionale;
e) revoca del contributo dello Stato qualora il
programma di investimenti non sia rispettato;
f) previsione che, nei limiti delle disponibilità del
FAP, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentito il comitato di gestione del FAP, possa concedere la
fiscalizzazione parziale o totale degli oneri sociali per un
periodo non superiore a tre anni per ogni lavoratore
aggiuntivo assunto dalle imprese di cui al presente articolo,
entro dodici mesi dalla cessazione dell'evento calamitoso. Il
relativo onere è posto a carico del FAP;
g) previsione che, nei limiti delle disponibilità del
FAP, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il comitato di gestione del FAP,
possa concedere, con propri decreti, contributi a carico del
FAP per la realizzazione da parte di regioni, enti locali e
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di
programmi promozionali volti al rilancio delle attività
produttive danneggiate. I decreti sono adottati di concerto
con il Ministro del commercio con l'estero.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano
altresì la costituzione di consorzi industriali per le aree e
le urbanizzazioni comuni, con o senza l'intervento pubblico,
nei casi in cui a seguito dei danni arrecati dagli eventi
calamitosi si renda opportuno prevedere l'insediamento od il
trasferimento complessivo di zone industriali determinando le
modalità per la fruizione, in tali casi, dei benefìci di cui
al presente articolo ed al capo III.
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