| (Pubblicità degli interventi).
1. Gli elenchi nominativi delle imprese danneggiate di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a), nonché gli atti
contenenti la valutazione dei danni ed i contributi concessi
ai sensi del medesimo articolo, sono accessibili ai cittadini
ed esposti per quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni
interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
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