| (Principi generali).
1. La riforma dei sistemi degli orari ed il loro
coordinamento, come stabiliti dalla presente legge, sono
finalizzati a migliorare la qualità della vita delle comunità
presenti sul territorio della Repubblica e ad armonizzare i
tempi di funzionamento della città.
2. La riforma ed il coordinamento degli orari ai sensi del
comma 1 devono promuovere, in particolare, i diritti di
cittadinanza degli uomini e delle donne mediante:
a) articolazione migliore dei tempi di lavoro, di
cura, di relazione e di svago, che consenta maggiore
autogoverno del tempo di vita personale e sociale, anche in
attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della
legge 10 aprile 1991, n. 125;
b) aumento delle opportunità di accesso e fruizione
dei servizi pubblici e privati e delle istituzioni culturali e
formative;
c) aumento delle opportunità per tutti i cittadini
e le cittadine, nei diversi cicli di vita, di fruire della
città e del suo patrimonio culturale ed ambientale,
valorizzando la solidarietà sociale;
d) diversificazione dei mezzi di trasporto che
favorisca la mobilità dei cittadini nelle loro diverse
condizioni di vita, e riduca il traffico e l'inquinamento.
3. I comuni, nella definizione degli assetti delle città,
mettono a disposizione dei bambini e delle bambine gli spazi
ed i tempi per il passeggio ed il gioco, l'ambiente naturale,
i servizi sanitari ed educativi, le opportunità culturali e di
relazioni sociali necessarie alla loro crescita ed alla
formazione della loro personalità.
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