| (Una città amica dei bambini e delle bambine: incentivi
per i servizi per l'infanzia. Consultazione dei
bambini).
1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze
istituzionali, favoriscono il potenziamento e l'articolazione
degli orari dei servizi socio-educativi, assistenziali,
sanitari, con particolare attenzione ai servizi per
l'infanzia.
2. I comuni che deliberano piani di sviluppo dei servizi
sanitari, educativi e ricreativi per l'infanzia possono
richiedere un contributo alla regione a valere sulle risorse
del fondo di cui all'articolo 12. Le leggi regionali
definiscono i requisiti in base ai quali i comuni possono
accedere ai finanziamenti.
3. I consigli comunali, prima della discussione e
approvazione dei piani regolatori generali, di altri atti di
piano e del bilancio di previsione, adottano opportune forme
statutarie di consultazione dei bambini e delle bambine
residenti, in relazione alla scuola, ai servizi sociali, alle
attività sportive e culturali, alle politiche ambientali.
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