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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30102
DDL2482-0005
Progetto di legge Camera n. 2482 - testo presentato - (DDL12-2482)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C2482. TESTIPDL
...C2482.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2482 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Compiti delle regioni). 
    1.  Le regioni incentivano, anche con l'utilizzo delle
  risorse del fondo di cui all'articolo 12, i comuni a
  promuovere entro un anno dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, i piani territoriali di coordinamento degli
  orari previsti dall'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n.
  142.  A tale fine possono emanare, ai sensi dell'articolo 36
  della medesima legge n. 142 del 1990, una disciplina di
  indirizzo per le finalità di riforma e coordinamento degli
  orari.
    2.  Le regioni possono istituire, nell'ambito degli
  assessorati competenti ed a carico dei rispettivi bilanci, un
  comitato tecnico, composto da esperti competenti nei campi
  della progettazione, dell'analisi sociale ed urbana, della
  comunicazione sociale,
 
                               Pag. 7
 
  della gestione organizzativa, della progettazione, cui
  affidare compiti consultivi ed attuativi in ordine al
  coordinamento degli orari ed alla applicazione della
  legislazione regionale attuativa dell'articolo 36 della legge
  8 giugno 1990, n. 142.
    3.  Nell'ambito delle proprie competenze in materia di
  formazione professionale, le regioni promuovono corsi di
  qualificazione e riqualificazione del personale impiegato
  nella progettazione dei piani territoriali di coordinamento
  degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.
    4.  Le norme regionali indicano ai comuni criteri e
  procedure per l'adozione di piani territoriali di
  coordinamento degli orari.
    5.  La disciplina contenuta nelle norme regionali di cui al
  comma 4 dovrà indicare:
        a)  criteri generali di amministrazione e
  coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi
  pubblici e privati, degli uffici della pubblica
  amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e
  turistici, delle attività culturali e di spettacolo, dei
  trasporti;
        b)  le procedure per l'adozione dei piani
  territoriali di coordinamento degli orari;
        c)  criteri e modalità per la concessione ai comuni
  di finanziamenti per l'adozione dei piani territoriali di
  coordinamento degli orari.
    6.  Le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono
  tenute ad adeguare gli orari di funzionamento degli uffici
  alle ordinanze di cui al comma 2 dell'articolo 4.
 
DATA=950504 FASCID=DDL12-2482 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2482 TOTPAG=0014 TOTDOC=0015 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=023 PAGFIN=0007 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=248200 00 FASCIDC=12DDL2482 SORTNAV=0248200 000 00000 ZZDDLC2482 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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