| (Compiti delle regioni).
1. Le regioni incentivano, anche con l'utilizzo delle
risorse del fondo di cui all'articolo 12, i comuni a
promuovere entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i piani territoriali di coordinamento degli
orari previsti dall'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n.
142. A tale fine possono emanare, ai sensi dell'articolo 36
della medesima legge n. 142 del 1990, una disciplina di
indirizzo per le finalità di riforma e coordinamento degli
orari.
2. Le regioni possono istituire, nell'ambito degli
assessorati competenti ed a carico dei rispettivi bilanci, un
comitato tecnico, composto da esperti competenti nei campi
della progettazione, dell'analisi sociale ed urbana, della
comunicazione sociale,
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della gestione organizzativa, della progettazione, cui
affidare compiti consultivi ed attuativi in ordine al
coordinamento degli orari ed alla applicazione della
legislazione regionale attuativa dell'articolo 36 della legge
8 giugno 1990, n. 142.
3. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di
formazione professionale, le regioni promuovono corsi di
qualificazione e riqualificazione del personale impiegato
nella progettazione dei piani territoriali di coordinamento
degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.
4. Le norme regionali indicano ai comuni criteri e
procedure per l'adozione di piani territoriali di
coordinamento degli orari.
5. La disciplina contenuta nelle norme regionali di cui al
comma 4 dovrà indicare:
a) criteri generali di amministrazione e
coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi
pubblici e privati, degli uffici della pubblica
amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e
turistici, delle attività culturali e di spettacolo, dei
trasporti;
b) le procedure per l'adozione dei piani
territoriali di coordinamento degli orari;
c) criteri e modalità per la concessione ai comuni
di finanziamenti per l'adozione dei piani territoriali di
coordinamento degli orari.
6. Le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono
tenute ad adeguare gli orari di funzionamento degli uffici
alle ordinanze di cui al comma 2 dell'articolo 4.
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