| (Piano territoriale degli orari).
1. Il piano territoriale di coordinamento degli orari
realizza le finalità di cui all'articolo 1 ed è strumento
unitario per finalità ed indirizzi, articolato in progetti,
anche sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi
sistemi orari dei servizi urbani e alla loro graduale
armonizzazione e coordinamento.
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2. I sindaci sono tenuti a predisporre e ad attuare con
ordinanze, entro il 31 dicembre 1995, il piano territoriale di
coordinamento degli orari, tenendo conto degli effetti sul
traffico, sull'inquinamento e sulla qualità della vita
cittadina degli orari di lavoro pubblici e privati, degli
orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati,
degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, delle
attività commerciali, delle istituzioni formative, culturali e
del tempo libero.
3. Il piano territoriale dovrà prevedere fasce massime e
minime di apertura dei servizi al pubblico, entro le quali gli
operatori potranno scegliere i propri orari di apertura
effettiva, previa comunicazione obbligatoria al sindaco. Il
sindaco, e per suo incarico l'ufficio tempi ed orari di cui
all'articolo 5, valuta se le scelte degli operatori
garantiscono un servizio idoneo per la popolazione.
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