| (Ufficio tempi ed orari).
1. Il sindaco e la giunta istituiscono un ufficio tempi
ed orari con una struttura tecnica organizzativa. Il
responsabile dell'ufficio tempi ed orari partecipa alla
conferenza dei dirigenti ai sensi della legge 8 giugno 1990,
n. 142.
2. L'ufficio tempi ed orari coordina sul piano
organizzativo, comunicativo ed amministrativo il complesso
delle attività necessarie alla predisposizione e realizzazione
del piano territoriale degli orari. Può avvalersi di un
comitato scientifico che ha il compito di sovrintendere alla
elaborazione ed alla realizzazione del piano promuovendo a tal
fine gli studi e le ricerche necessari.
3. Il sindaco, e per suo incarico l'ufficio tempi ed orari,
elaborano le linee guida del piano territoriale degli orari
avvalendosi di esperti compententi nei campi della
progettazione, dell'analisi sociale ed urbana, della
comunicazione sociale, della gestione del cambiamento
organizzativo, della progettazione fisica dei luoghi. Si
avvalgono
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altresì, della consultazione delle forze sociali e delle
associazioni dei cittadini e delle cittadine.
4. Il piano è approvato dal consiglio comunale su proposta
del sindaco e della giunta ed è vincolante per
l'amministrazione comunale, che deve adeguare le disposizioni
dei singoli assessorati con le scelte contenute nel piano
territoriale.
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