| (Cabina di regia dei tempi e degli orari).
1. Per l'attuazione e la verifica dei progetti contenuti
nel piano territoriale degli orari di cui all'articolo 4, il
sindaco istituisce una cabina di regia dei tempi e degli
orari, cui partecipano:
a) il sindaco o per incarico l'ufficio tempi e
orari;
b) gli assessori competenti;
c) il prefetto;
d) le direzioni delle pubbliche amministrazioni
competenti;
e) rappresentanze sindacali degli imprenditori
della grande, piccola e media impresa;
f) associazioni dei commercianti;
g) organizzazioni sindacali dei lavoratori;
h) il provveditore agli studi ed i rappresentanti
delle università presenti sul territorio;
i) associazioni dei cittadini e delle cittadine
presenti sul territorio;
l) associazioni dei consumatori;
m) un rappresentante del presidente della
provincia.
2. In caso di mancato accordo, il sindaco, sentito
l'ufficio di cui all'articolo 5, comma 1, modifica in via
sperimentale gli orari di apertura al pubblico dei servizi di
competenza comunale.
3. In caso di emergenze o di straordinarie necessità
dell'utenza o di gravi problemi
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connessi al traffico e all'inquinamento, il sindaco può
emettere ordinanze che prevedano modificazioni degli orari.
4. I comuni delle città capoluogo di provincia sono tenuti
a concertare con i comuni limitrofi, attraverso la conferenza
dei sindaci, la riorganizzazione territoriale degli orari.
Alla conferenza partecipa un rappresentante del presidente
della provincia.
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