| (Orari della pubblica amministrazione).
1. Le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura
al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione devono
tenere conto delle esigenze dei cittadini che risiedono,
lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento.
2. Il piano territoriale degli orari di cui agli articoli 4
e 5 della presente legge, ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, può
prevedere modalità ed articolazioni differenziate di apertura
al pubblico degli orari dei servizi della pubblica
amministrazione.
3. Le pubbliche amministrazioni, attraverso
l'informatizzazione dei relativi servizi, possono garantire
prestazioni di informazione
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e certificazione anche durante gli orari di chiusura
dei servizi medesimi e, attraverso la semplificazione delle
procedure, possono consentire agli utenti tempi di attesa più
brevi e percorsi più semplici per l'accesso ai servizi.
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