| (La scuola aperta al territorio).
1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti
di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha
inizio il 1^ settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.
2. Nei limiti stabiliti dal comma 5, i locali delle scuole
di ogni ordine e grado sono aperti al pubblico durante
l'intero anno scolastico.
3. Lo svolgimento degli esami di maturità, il calendario
delle festività e gli altri esami sono regolati, con proprio
decreto, dal Ministro della pubblica istruzione.
4. Allo svolgimento delle lezioni nelle scuole ed istituti
di ogni ordine e grado sono riservati almeno duecento giorni
di attività effettive o di equivalente servizio scolastico
articolato su cinque giorni settimanali.
5. Fermi restando i poteri del sindaco di cui all'articolo
5, le singole unità scolastiche determinano l'orario
settimanale delle lezioni e, nel rispetto delle disposizioni
di cui al presente articolo, stabiliscono le date di inizio e
di fine delle lezioni, nonché i periodi destinati allo
svolgimento di altre attività didattiche programmate.
6. Nell'ambito del monte ore definito a livello nazionale,
la flessibilità degli orari dovrà favorire, attraverso il
collegamento con enti pubblici e privati, associazioni
culturali e sportive e di volontariato, l'apertura delle
scuole per l'intera giornata, al fine di consentire lo
svolgimento di attività di recupero della dispersione
scolastica, attività compensative e di arricchimento
dell'attività formativa.
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