| (Orari dei negozi, degli esercizi di vendita al dettaglio
e dei servizi con vendita al pubblico).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
fissano una fascia oraria giornaliera di apertura e di
chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la
vendita al dettaglio, non superiore a quindici ore, entro la
quale gli esercenti determinano i propri orari di apertura e
di chiusura.
2. I comuni applicano le disposizioni di cui al comma 1 in
coerenza con le articolazioni previste nel piano territoriale
degli orari e provvedono al loro coordinamento al fine di
garantire fasce desincronizzate di apertura dei servizi
commerciali per aree territoriali, per tipologie commerciali,
per i turni di chiusura settimanale e per il periodo di
contrazione delle attività.
| |