| (Banche dei tempi).
1. Per ampliare le fasce orarie di utilizzo dei vari
servizi delle città, per aiutare le famiglie nella cura delle
persone anziane, nella cura e nella formazione dei bambini e
degli adolescenti, e per favorire lo scambio di servizi di
vicinato, i comuni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 11
agosto 1991, n. 266, promuovono la costituzione, anche in
forma di società per azioni, di centri di servizio, denominati
"banche dei tempi", al fine di sostenere ed incentivare le
iniziative di singoli cittadini, enti ed associazioni che
intendono dare disponibilità del proprio tempo per impieghi
sociali e per forme di solidarietà.
2. Per favorire le iniziative previste dalle banche dei
tempi, i comuni possono disporre l'utilizzo di locali di
proprietà comunale, nonché l'adozione di agevolazioni fiscali,
tariffarie o nella fruizione dei servizi a favore dei soggetti
che vi partecipano.
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3. Le banche dei tempi possono accedere ai finanziamenti
previsti all'articolo 12.
4. Ai fini tributari, alle banche dei tempi si applicano le
disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.
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