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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30111
DDL2482-0014
Progetto di legge Camera n. 2482 - testo presentato - (DDL12-2482)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C2482. TESTIPDL
...C2482.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2482 ZZ12 ZZPD ZZPR
                  (Fondo per la liberazione
                   dei tempi delle città).
      1.  L'imposta di fabbricazione sulle benzine e sul
  gasolio per autotrazione è elevata, dal 1^ gennaio 1996, di
  lire 50 il litro.
    2.  Il gettito di cui al comma 1 è versato all'entrata del
  bilancio dello Stato e devoluto al "Fondo per la liberazione
  dei tempi delle città", valutato in lire 3.600 miliardi annui
  ed istituito nello stato di previsione della spesa del
  Ministero delle finanze.
    3.  A decorrere dal 1996, il Ministero delle finanze, entro
  il 30 giugno di ogni anno, ripartisce il Fondo di cui al comma
  2 tra le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, in proporzione ai consumi di benzine e gasolio
  rilevati dallo stesso Ministero al 31 dicembre dell'anno
  precedente.
    4.  Le regioni iscrivono le somme attribuite in un apposito
  capitolo di bilancio denominato "Fondo regionale per lo
  sviluppo del trasporto pubblico e per la trasformazione dei
  tempi della città".  Le regioni provvedono, con legge
  regionale, a dettare norme per l'utilizzazione del fondo.  Il
  fondo regionale può essere utilizzato per i progetti di cui
  agli articoli 2, 4 e 11, nonché per finanziarie, in misura non
  superiore al 50 per cento, spese di investimento, quali i
  sistemi di parcheggio e di scambio tra auto e mezzo pubblico
  finalizzati alla chiusura dei centri storici e delle aree
  urbane più densamente popolate, le metropolitane leggere, la
  riconversione all'elettricità dei trasporti pubblici,
  l'integrazione del trasporto pubblico urbano con le ferrovie,
  il rilancio delle ferrovie locali, le scale mobili ed i nastri
  trasportatori, gli erogatori di energia ed i posteggi per le
  auto elettriche, le piste ciclabili ed ogni altro mezzo di
  trasporto collettivo.
 
                              Pag. 14
 
    5.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di
  Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, convoca ogni anno, entro il 31 marzo, una conferenza
  di coordinamento e di indirizzo per l'esame dei risultati
  conseguiti dal Fondo e per la definizione delle linee di
  intervento futuro.
    6.  Alla conferenza di coordinamento e di indirizzo di cui
  al comma 5 partecipano i Ministri dei trasporti e della
  navigazione, dell'ambiente, dei lavori pubblici e per gli
  affari regionali, il presidente delle Ferrovie dello Stato
  S.p.a., nonché i rappresentanti delle regioni, delle province,
  dei comuni, degli uffici tempi ed orari dei comuni, delle
  associazioni ambientaliste e del volontariato, delle
  organizzazioni sindacali e di categoria.
    7.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di
  Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni
  anno e sulla base dei lavori della conferenza di coordinamento
  e di indirizzo di cui al comma 5, una relazione sul trasporto
  pubblico e sui progetti di riorganizzazione dei tempi e degli
  orari delle città.
 
DATA=950504 FASCID=DDL12-2482 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2482 TOTPAG=0014 TOTDOC=0015 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=006 PAGFIN=0014 RIGFIN=024 UPAG=SI PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=248200 00 FASCIDC=12DDL2482 SORTNAV=0248200 000 00000 ZZDDLC2482 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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