| (Fondo per la liberazione
dei tempi delle città).
1. L'imposta di fabbricazione sulle benzine e sul
gasolio per autotrazione è elevata, dal 1^ gennaio 1996, di
lire 50 il litro.
2. Il gettito di cui al comma 1 è versato all'entrata del
bilancio dello Stato e devoluto al "Fondo per la liberazione
dei tempi delle città", valutato in lire 3.600 miliardi annui
ed istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero delle finanze.
3. A decorrere dal 1996, il Ministero delle finanze, entro
il 30 giugno di ogni anno, ripartisce il Fondo di cui al comma
2 tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in proporzione ai consumi di benzine e gasolio
rilevati dallo stesso Ministero al 31 dicembre dell'anno
precedente.
4. Le regioni iscrivono le somme attribuite in un apposito
capitolo di bilancio denominato "Fondo regionale per lo
sviluppo del trasporto pubblico e per la trasformazione dei
tempi della città". Le regioni provvedono, con legge
regionale, a dettare norme per l'utilizzazione del fondo. Il
fondo regionale può essere utilizzato per i progetti di cui
agli articoli 2, 4 e 11, nonché per finanziarie, in misura non
superiore al 50 per cento, spese di investimento, quali i
sistemi di parcheggio e di scambio tra auto e mezzo pubblico
finalizzati alla chiusura dei centri storici e delle aree
urbane più densamente popolate, le metropolitane leggere, la
riconversione all'elettricità dei trasporti pubblici,
l'integrazione del trasporto pubblico urbano con le ferrovie,
il rilancio delle ferrovie locali, le scale mobili ed i nastri
trasportatori, gli erogatori di energia ed i posteggi per le
auto elettriche, le piste ciclabili ed ogni altro mezzo di
trasporto collettivo.
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5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di
Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, convoca ogni anno, entro il 31 marzo, una conferenza
di coordinamento e di indirizzo per l'esame dei risultati
conseguiti dal Fondo e per la definizione delle linee di
intervento futuro.
6. Alla conferenza di coordinamento e di indirizzo di cui
al comma 5 partecipano i Ministri dei trasporti e della
navigazione, dell'ambiente, dei lavori pubblici e per gli
affari regionali, il presidente delle Ferrovie dello Stato
S.p.a., nonché i rappresentanti delle regioni, delle province,
dei comuni, degli uffici tempi ed orari dei comuni, delle
associazioni ambientaliste e del volontariato, delle
organizzazioni sindacali e di categoria.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di
Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni
anno e sulla base dei lavori della conferenza di coordinamento
e di indirizzo di cui al comma 5, una relazione sul trasporto
pubblico e sui progetti di riorganizzazione dei tempi e degli
orari delle città.
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