| (Copertura finanziaria).
1. Agli oneri di cui alla presente legge, valutati in lire
3.600 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante le
maggiori entrate di cui all'articolo 12, comma 1.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
| |