| Onorevoli Colleghi! -- In questi ultimi anni è
maturata la consapevolezza che il tempo è una risorsa preziosa
che bisogna utilizzare con rispetto perché attiene alla vita
delle persone. Usare bene il tempo significa considerare la
soggettività umana un fine ma anche una risorsa utile a
rendere più efficiente e ad aumentare la
produttività delle aziende, degli uffici, del sistema
economico nel suo complesso. Le donne, in particolare, hanno
denunciato il malessere che deriva da un uso del tempo che
impone orari rigidi, che congestiona il traffico, che impone
lunghe attese agli sportelli degli uffici e dei servizi. La
molla che ha fatto percepire questo disagio è
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anzitutto la domanda di una maggiore libertà. Ciò che si
percepisce è che non regge più la scansione e la concezione
industrialista del tempo, quella per cui il tempo di lavoro è
il pilastro di tutti i tempi sociali, il tempo di lavoro è
scandito secondo un modello rigido ed uniforme. Oggi esistono
multiformi e molteplici regimi di orario che modificano i
rapporti con la città e l'uso della medesima. Si pensi ad
esempio alla mobilità. Essa non si limita più agli spostamenti
casa-lavoro ma, essendo molto vari gli orari di lavoro, questi
si traducono in una frequentazione più intensa ed ampia delle
città. La domanda di maggiore libertà si scontra con nuovi
vincoli. Ad esempio quelli imposti dal ciclo produttivo e
dalla organizzazione del lavoro che devono far fronte alla
variabilità dei mercati od alle nuove tecnologie basate sui
flussi di informazioni. E così l'uso del tempo provoca nuove
diseguaglianze sociali: tra chi può sottostare ai vincoli
delle organizzazioni; tra chi ha più tempo per sé e chi vede
il proprio tempo di vita condizionato dal tempo di lavoro; tra
chi può accedere a determinati servizi ed opportunità e chi vi
è impedito per mancanza di tempo. C'è in particolare un
paradosso su cui riflettere. Il tempo che si apre dinanzi a
ciascuno di noi è molto più grande di quello che mai sia stato
vissuto. Per la prima volta nella storia dell'umanità si può
dire che il tempo non è una risorsa scarsa. La vita media si è
allungata; si è ridotto il tempo di lavoro; abbiamo molto più
tempo a nostra disposizione. Eppure siamo sempre affamati di
tempo. Forse la ragione di questo paradosso risiede nel fatto
che nella nostra vita e nelle nostre società il tempo è
considerato come il denaro. Vivere bene il maggior tempo che
si ha a disposizione chiede a ciascuno di noi ed alle scelte
pubbliche relative all'economia ed alla redistribuzione delle
risorse di elaborare nuovi stili di vita ed una diversa
concezione del benessere in cui sia ridotto un certo
esasperato consumismo e siano, invece, pienamente soddisfatti
quei bisogni così importanti per le persone, eppure oggi
ancora così scarsi come la salute, la formazione, il rispetto
per l'ambiente. Vivere bene il maggior tempo che si ha a
disposizione significa compiere una pacifica rivoluzione nella
vita quotidiana, cambiare le abitudini. Ad esempio, imparare a
prendersi il tempo per scoprire e conoscere l'ambiente
naturale; imparare a vivere il tempo lento, scandito dalle
pause e dalle riflessioni; seguire da vicino la crescita dei
propri figli; dedicarsi agli altri; scoprire e coltivare la
creatività del proprio pensiero.
La presente proposta di legge recante "Norme per modulare i
tempi della vita, ridurre la durata del lavoro, affermare il
diritto al tempo scelto" intende sollecitare l'insieme delle
forze sociali, economiche e culturali ad elaborare un nuovo
uso del tempo; mette a disposizione le opportunità ed indica
le strategie che donne e uomini possono adottare per vivere
con maggiore libertà il proprio tempo. A partire dal tempo di
lavoro. In sede di predisposizione della presente relazione si
è tenuto in particolare considerazione l'apposito studio degli
economisti Claudio De Vincenti e Giovanni Galli.
Ridurre e modulare il tempo di lavoro costituisce una
strategia necessaria per fronteggiare la disoccupazione;
costituisce una strategia utile per sollecitare un cambiamento
negli stili di vita, nella qualità dei consumi, nella
organizzazione della vita quotidiana, costituisce una
strategia utile e necessaria per governare la flessibilità del
lavoro.
Non siamo di fronte solo alla mancanza di lavoro, bensì
siamo di fronte ad un paradosso che può conoscere esiti molto
diversi. Può concretamente aprire la strada per una società
più umana e più libera. Può, al contrario, alimentare le
ingiustizie, la povertà ed incrementare un benessere
incentrato sulla crescita dei consumi e sulla trascuratezza di
fondamentali dimensioni umane come la salute, lo studio, la
cura di sé e degli altri.
Questo paradosso consiste nel fatto che produciamo più
ricchezza con minor impiego di tempo di lavoro.
Siamo dentro la crisi di una determinata società del
lavoro. La crisi del modello lavorativo fordista e taylorista
fondato su una scansione rigidamente lineare del tempo,
sull'uso del tempo come intensità
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e durata. La crisi di un sistema di protezione sociale
basata sul diritto al lavoro del maschio adulto capofamiglia.
La crisi di un'etica del lavoro basata sul primato del tempo
di lavoro, su una concezione del lavoro intesa essenzialmente
come produzione di merci.
Il modello lavorativo che prevede: 8 ore al giorno; 5
giorni la settimana; 48 settimane all'anno per tutta la vita è
finito, o non sarà più quello prevalente. Questo non è un
fatto in sé negativo. E' un cambiamento di civiltà che le
persone, le forze economiche, sociali, politiche e culturali
devono saper affrontare.
Passare da questa società del lavoro ad una società dei
lavori e del tempo liberato dal lavoro è la prospettiva che
dobbiamo proporci di costruire.
Il lavoro è una risorsa ed un bene sociale. E' fattore di
identità. Il tempo di lavoro è tempo di vita. L'obiettivo non
può essere, dunque, quello di "liberarci" dal lavoro. Ma, al
contrario, di ritrovarlo, reinventarlo e, nella misura in cui
diminuisce, di organizzare socialmente, in modo giusto, la
ripartizione di questo bene irrinunciabile.
La nostra proposta di legge si colloca all'interno di
questa prospettiva ideale e culturale. Essa si propone come
strumento concreto per costruire fin da oggi una alternativa
alla disoccupazione ed alla precarizzazione del mercato del
lavoro; intende incentivare una redistribuzione del lavoro ed
un governo della flessibilità che valorizzi la forza lavoro
qualificandola e riconoscendone i fondamentali diritti.
La nostra proposta di legge offre le opportunità ed indica
le strategie per vivere un ciclo della vita in modo
flessibile, in cui sia possibile prendersi delle pause dal
lavoro, combinare il tempo di lavoro con gli altri tempi della
vita.
Essa intende favorire e valorizzare lo scambio di tempo tra
individui e gruppi sociali per estendere la mutualità, l'aiuto
reciproco, l'autorganizzazione nel soddisfacimento dei bisogni
individuali e sociali (cura dei bambini, cura degli anziani,
formazione degli adolescenti, gestione del tempo libero,
eccetera).
Perché è necessaria e praticabile la riduzione e la
modulazione degli orari di lavoro.
35 milioni di disoccupati nei Paesi dell'OCSE, 18
milioni nei paesi dell'Unione europea. Sono i dati allarmanti
della disoccupazione che cozzano spesso con una tendenza
all'allungamento degli orari di fatto in fabbrica e negli
uffici.
L'Italia, l'Europa e l'insieme dei Paesi dell'OCSE si
trovano a dover fronteggiare una disoccupazione inedita per le
sue cifre e per le cause che la determinano. Un nuovo tasso di
crescita economica non sarà sufficiente a combattere la
disoccupazione.
Una politica per l'occupazione deve rilanciare gli
investimenti nei settori industriali strategici (le priorità
non sono più quelle degli anni '70 e '80); nelle
infrastrutture qualificate e non solo nelle grandi opere
pubbliche; nel riassetto idrogeologico; nel risparmio
energetico; nell'edilizia di qualità; nel trasporto pubblico,
in particolare quello urbano; nel recupero ambientale delle
città; nello sviluppo dei servizi alla persona, con
particolare attenzione all'infanzia e agli anziani.
Ma tutto ciò sarà non sufficiente a combattere la
disoccupazione: una politica di rilancio della produzione di
merci non comporta più un forte aumento dell'occupazione. E'
vero che se la produzione cala, cala anche l'occupazione; ma
oggi non è più vero che un rilancio della produzione comporta
un aumento dell'occupazione. Questo, perché lo sviluppo della
scienza e dell'innovazione tecnologica aumentano la
produttività del lavoro con un conseguente risparmio del tempo
necessario alla produzione di beni e ricchezza. Le nuove
tecnologie ormai sono in grado di rendere la produzione
industriale fattibile da meno persone e trasferibile
ovunque.
Per il nostro sistema produttivo che deve competere sulla
qualità del manufatto, la qualità del lavoro diventa più
importante della sua durata e dunque sono strategici gli
investimenti effettuati dalle imprese sul capitale umano.
Le forze imprenditoriali traducono questo risparmio in
tempo di risparmio di
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lavoratori ed in una penalizzazione dei loro salari reali.
Dunque, la riduzione del tempo di lavoro necessario alla
produzione di beni e ricchezze non comporta di per sé una
redistribuzione delle opportunità lavorative, maggiore tempo
libero, maggiore autonomia individuale. Per ora, anzi,
l'innovazione tecnologica ha determinato, oltre che l'aumento
della disoccupazione, anche l'incremento della produzione di
merci. E il tempo di lavoro, anziché ridursi, diventa ancora
più invasivo e sovrano del tempo di vita.
Quali sono le caratteristiche di questa nuova rivoluzione
industriale che scinde il nesso: aumento della crescita
economica, aumento della produttività = sviluppo
dell'occupazione?
Come cambia il lavoro?
L'applicazione delle nuove tecnologie informatiche
sollecita un mutamento radicale sia dei tempi di funzionamento
delle imprese produttrici di beni e servizi che degli orari di
lavoro.
Le aziende si trovano di fronte all'esigenza di assorbire
sul piano temporale gli elementi di incertezza e di
variabilità provenienti dal mercato e dalle modalità di
funzionamento dell'apparato produttivo. Ciò sollecita le
imprese ad adottare orari di lavoro corti, diversificati e
variabili che possono essere ottenuti diversificando i
rapporti di lavoro e la composizione del mercato del lavoro,
mutando la struttura dell'orario di lavoro attraverso
l'adozione di un "modello snello" di orario in
contrapposizione al tradizionale "modello standardizzato di
orario".
Il tempo di lavoro, con i processi di innovazione
tecnologica, viene misurato non solo con le vecchie dimensioni
della lunghezza-durata-intensità, ma con una terza dimensione
legata ad una qualità di tutto il lavoro umano, a prescindere
dal suo livello di qualificazione. La nuova qualità è il
lavoro cognitivo-relazionale dovuto, per un verso, alla
gestione di una densità di informazioni che, anche nella
condizione di sostanziale passività di parte del lavoro
dipendente, costringe ad uno sforzo cognitivo senza
precedenti, e, per un altro verso, ad una necessità di
relazionarsi con altri ruoli lavorativi in un quadro di
parziale destrutturazione della routine lavorativa. Il
passaggio da una produzione rigida ad una produzione
flessibile consiste nella possibilità di realizzare con un
dato livello di attivazione degli impianti diverse quantità
prodotte. Il tempo di lavoro viene suddiviso in due parti:
l'una è costituita dal tempo di lavoro socialmente necessario
- "il tempo minimo" - a garantire il livello di attivazione
degli impianti in modo economico; l'altra è costituita dal
tempo di lavoro necessario ad utilizzare le potenzialità degli
impianti in relazione alla domanda solvibile del mercato
facendo ciò in tempo reale. Tutto questo era già avvenuto
anche nel vecchio modello ad esempio con l'utilizzo della
cassa integrazione. Ciò che è nuovo è che i due tempi di
lavoro si riferiscono a due categorie diverse di lavoratori:
il gruppo centrale all'interno dell'impresa ed il gruppo
flessibile all'esterno di essa. In tal modo cambia il concetto
di flessibilità. Da modalità di prestazione del lavoro
riferita all'insieme della forza lavoro essa si trasforma in
due modalità differenti di prestazione lavorativa. La
prestazione che fronteggia l'imprevisto, la variabilità del
mercato; la prestazione che accompagna in tempo reale la
domanda solvibile. Ciò comporta la riduzione del tempo di
lavoro socialmente necessario ed un aumento del flusso di
tempo di lavoro effettivamente disponibile. Il tempo di lavoro
che viene "fissato" è ridotto al minimo. Quello che deve
essere a disposizione dell'azienda viene esteso al massimo.
Questo provoca, tra l'altro, il divorzio tra incrementi di
produttività ed aumento della disoccupazione e fa sì che, per
molti soggetti, il tempo di lavoro sia una esperienza precaria
ma fortemente condizionante ed invasiva degli altri tempi di
vita. Questa dicotomia: tempo di lavoro fisso, tempo di lavoro
variabile e disponibile, si sta traducendo in una
segmentazione del mercato del lavoro che vede da un lato una
minoranza di lavoratori stabili e garantiti, dall'altro una
maggioranza di lavoratori precari. Più precisamente, la
composizione della forza lavoro nelle aziende e negli
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uffici vede un gruppo centrale che lavora in modo integrato e
la cui flessibilità è di tipo professionale; un gruppo stabile
la cui flessibilità è mista, con una forte componente di
asservimento alle necessità di flessibilità operativa degli
impianti o del ciclo produttivo; infine, ci sono i
part-time, i contratti a tempo determinato, ed a bassa
qualificazione, eccetera.
E' necessario, allora, intervenire sui modelli
organizzativi delle aziende e degli uffici e sulle strutture
del mercato del lavoro per qualificare le prestazioni
lavorative e per garantire a tutti i modelli lavorativi
adeguate tutele e diritti.
Il controllo sui tempi di lavoro da parte dei lavoratori e
dei sindacati, gli investimenti nel capitale umano attraverso
la formazione sono una leva importante per migliorare
l'organizzazione e la qualità del lavoro.
Sono rovesciati due punti che avevano caratterizzato le
analisi degli anni '70: la separazione del tempo di formazione
rispetto a quello di lavoro e l'idea (tipica del modello
taylorista-fordista) che fosse sufficiente avere in una
nazione un numero limitato di specialisti per poter coordinare
un'ampia massa di persone a cui affidare compiti solo
esecutivi. Oggi, negli anni '90, si è consapevoli che lo
sviluppo industriale e tecnologico, la tutela di chi lavora ed
i livelli di occupazione in una data area, passano attraverso
una generalizzazione della istruzione e della formazione
professionale di chi svolge sia un lavoro dipendente sia un
lavoro autonomo ed imprenditoriale, e che occorre pensare
sempre più ad un intreccio tra formazione e lavoro in tutte le
fasi della vita di una persona. L'obiettivo della "qualità
totale" va inteso come intreccio delle tre qualità: qualità
dell'offerta formativa, qualità dell'offerta di lavoro,
qualità della manodopera e di chi ha responsabilità nella
domanda di lavoro. Occorre, quindi, definire un sistema di
vincoli e di incentivi alle imprese, alle persone ed al
sistema formativo per favorire in una nazione uno spostamento
in avanti dei livelli di formazione professionale, capacità di
ricerca e sviluppo, capacità imprenditoriale, eccetera. Il
rafforzamento dei livelli di istruzione e di formazione
professionale sposta in avanti la qualità delle produzioni,
dei processi produttivi, della ricerca e dello sviluppo,
consentendo più elevati livelli di competitività delle imprese
e dei servizi con una salvaguardia maggiore dei livelli
occupazionali.
Il lavoro cambia anche in relazione al mutamento della
composizione del mercato del lavoro. Il soggetto che ha
introdotto i più grandi cambiamenti nella realtà e nella
cultura del lavoro, nell'uso del tempo sono le donne.
La riduzione della durata del lavoro per una nuova qualità
del benessere.
Ridurre il tempo di lavoro dei maschi adulti ed il carico
domestico delle donne, tramite una più equilibrata
partecipazione di tutti alle opportunità di lavoro ed alla
vita familiare, è essenziale non solo ai fini di una maggiore
equità sociale, ma anche per favorire la crescita della
domanda di servizi e l'occupazione relativa. Una politica dei
tempi sociali, che riduce la quantità di tempo vincolato dal
lavoro, che si propone di modificare gli orari e la qualità
dei servizi cittadini, che punta a dare ampio spazio al tempo
dedicato alla cura delle persone ed alla formazione,
costituisce un momento essenziale della strategia volta a
creare nuova occupazione e nuovo benessere.
Nella nostra proposta di legge, la riduzione del tempo di
lavoro è finalizzata ai seguenti obiettivi:
redistribuire il lavoro facendo leva su una solidarietà
tra generazioni;
far emergere e rendere più incisiva sul mercato e sulla
scena pubblica la domanda di beni e servizi per l'educazione,
la formazione, la cura della persona, il tempo libero, che
possono alimentare la creazione di nuove attività ed occasioni
lavorative;
modificare il posto che il lavoro occupa nella vita degli
individui offrendo alle donne ed agli uomini le opportunità
necessarie per acquisire la capacità di vivere con pienezza
altri tempi e sfere essenziali
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dell'esistenza umana. Riconoscere cittadinanza e diritti
all'insieme dei lavori;
affermare una nuova etica del lavoro che ampli e
moltiplichi le forme di lavoro riconosciute nella sfera
sociale. Lavoro non è solo quello retribuito, produttivo di
beni e merci, ma l'insieme delle attività necessarie alla cura
ed alla crescita umana dei singoli individui e della
società;
rendere più vivibili le nostre città attraverso un
diverso uso del territorio, dei centri storici, delle
periferie urbane, del patrimonio artistico; la costruzione di
diverse condizioni per il trasporto e la mobilità.
Le indicazioni del Piano Delors e le sue implicazioni in
Italia.
Il Libro bianco della Commissione delle Comunità
europee analizza le principali carenze che oggi caratterizzano
l'economia dell'Unione europea e propone ai Paesi
partner una strategia comune per entrare nel XXI secolo,
rivitalizzando lo sviluppo economico e la capacità di creare
benessere e occupazione.
Per quanto riguarda la disoccupazione, la Commissione ne
individua tre tipologie:
1) la disoccupazione congiunturale, che è dovuta alle
vicende del ciclo economico;
2) la disoccupazione strutturale, che rappresenta una sorta
di zoccolo duro della disoccupazione per i Paesi membri. Tra
le cause della rigidità della disoccupazione vengono
individuate:
a) la scarsa capacità delle diverse economie di
innovarsi e di conquistare posizioni nei mercati del
futuro;
b) l'alto costo del lavoro poco qualificato, che
incoraggia gli investimenti di razionalizzazione e la
sostituzione di lavoro con capitale;
c) l'inadeguatezza delle strutture occupazionali
europee, dove con questo termine si intende quel complicato
insieme costituito dal mercato, dalla legislazione del lavoro,
dalla politica dell'occupazione, dalle possibilità di
flessibilità interna od esterna all'impresa, dalle opportunità
fornite dall'apparato educativo e formativo, dalla protezione
sociale;
d) la concorrenza dei nuovi Paesi industrializzati,
che riescono a produrre a costi irraggiungibili per i Paesi
dell'Unione europea;
3) la disoccupazione tecnologica, che, secondo la
Commissione, nasce, sul piano macro-economico, dalla sfasatura
tra la velocità del progresso tecnico e la facoltà dei sistemi
economici di prevedere le nuove esigenze od i nuovi prodotti
che potrebbero rappresentare nuovi bacini di impiego. Mentre,
sul piano micro-economico, si osserva che la situazione
occupazionale è mediamente più favorevole per le imprese che
hanno introdotto innovazione tecnologica, quali la
microelettronica.
Secondo la Commissione, per combattere la disoccupazione
non sono sufficienti né il protezionismo, né un aumento della
spesa pubblica, né una riduzione generalizzata degli orari di
lavoro, né una drastica riduzione dei salari accompagnata da
tagli alla protezione sociale.
Per invertire l'attuale tendenza, che vede le diverse
economie afflitte dalla piaga della disoccupazione, è
necessaria, secondo la Commissione, la creazione, nell'ambito
dell'Unione europea, di 15 milioni di posti di lavoro entro la
fine del secolo. Per questo obiettivo occorre puntare ad
alcune importanti trasformazioni dell'economia dei Paesi
membri. In particolare, occorre puntare a:
1) un'economia più sana (controllo dell'inflazione e
della stabilità dei cambi);
2) un'economia aperta (piena attuazione agli accordi di
libero scambio);
3) un'economia decentrata (con un ruolo crescente
dell'economia dell'informazione);
4) un'economia più competitiva (in particolare
accelerando la realizzazione delle reti transeuropee di
infrastrutture);
5) un'economia solidale.
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Tuttavia, su di un piano generale, la Commissione indica
come la crescita, da sola, non sia sufficiente come risposta
al problema della disoccupazione, ma occorra agire con vigore
su altri versanti. La Commissione individua le seguenti
priorità dell'azione per l'obiettivo occupazione:
a) sviluppare l'istruzione e la formazione lungo
l'arco della vita: la formazione continua rappresenta,
infatti, una necessità sempre più avvertita per adeguare il
capitale umano alle esigenze di un sistema produttivo in
evoluzione;
b) accrescere la flessibilità esterna ed interna:
migliorare la flessibilità esterna significa mettere un
maggior numero di disoccupati in condizione di soddisfare le
esigenze individuate dalle imprese. La flessibilità interna è
il frutto di una gestione ottimale da parte delle imprese e
mira ad adeguare la forza lavoro evitando, per quanto
possibile, i licenziamenti;
c) operare un maggiore decentramento dell'attività
produttiva e delle relazioni sindacali: il funzionamento
ottimale del mercato del lavoro richiede un ampio
decentramento a livello dei "bacini d'impiego" per la cui
gestione si rivela decisiva la partecipazione effettiva delle
parti sociali;
d) ridurre il costo relativo del lavoro poco
qualificato: gli oneri sociali gravano maggiormente sulle
imprese europee rispetto, ad esempio, a quelle degli Stati
Uniti; la struttura di tali oneri fa sì che essi incidano
proporzionalmente in misura maggiore sulle retribuzioni più
basse, rendendo scarsamente attraente per le imprese l'impiego
di lavoro poco qualificato;
e) rinnovare a fondo le politiche in materia di
occupazione; la Commissione indica la necessità di un
cambiamento di rotta nelle politiche del lavoro, attualmente
per lo più orientate all'assistenza, con l'obiettivo di
prevenire la possibilità che la disoccupazione diventi di
lunga durata. Occorrono programmi di formazione e/o
possibilità di impiego temporaneo in cambio dei sussidi.
Occorre, altresì, aumentare il numero degli anni di istruzione
scolastica, prevedendo di istituire progressivamente, a
livello nazionale, per chi abbandona la scuola prima dei
diciotto anni, un dispositivo che garantisca l'accesso ad una
formazione riconosciuta;
f) valorizzare le potenzialità occupazionali che si
possono determinare in diversi settori come conseguenza dello
sviluppo economico.
In merito all'orario di lavoro il Libro bianco
contiene i seguenti orientamenti:
1) "l'aggiustamento del quadro giuridico in modo che
coloro che sono disponibili, e che spesso lo auspicano, a
lavorare meno non siano penalizzati sul piano della protezione
sociale e delle condizioni di lavoro";
2) "l'incoraggiamento delle tendenze cicliche nazionali
verso l'adozione di una settimana più corta per lavoratore,
quando questo conviene, con incremento dell'utilizzo delle
capacità lavorative e salvaguardia della competitività";
3) "una riduzione delle ore annue ed un esame favorevole
delle pause carriera e dei congedi formazione".
Le indicazioni del Libro bianco sono certamente
valide anche per l'Italia. Il nostro Paese, rispetto alla
media dei Paesi europei, si trova soprattutto in condizione di
svantaggio strutturale, in relazione ad alcune arretratezze e
particolarità del sistema economico e principalmente del
mercato del lavoro, che lo collocano in un'area di consistente
divergenza reale rispetto all'Europa.
Le principali caratteristiche che differenziano il "modello
Italia" dalle principali economie concorrenti possono essere
sintetizzate nei seguenti punti:
a) un tasso di occupazione significativamente più
basso rispetto alla media dei Paesi industriali;
b) un tasso di attività femminile notevolmente
inferiore ai Paesi nord-europei;
c) una quota di lavoro indipendente sul totale
della occupazione significativamente
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più elevata della media dei Paesi industriali (e
crescente);
d) una quota di lavoro sommerso valutata attorno a
2,4 milioni di unità di lavoro standard;
e) un tasso di part-time di circa 10 punti
inferiore alla media nord-europea;
f) una qualificazione della forza lavoro ancora su
livelli consistentemente più bassi rispetto ai Paesi
industrializzati ed, in numerosi casi, inadeguata alle
esigenze produttive. Attualmente il livello formale di
istruzione e di formazione professionale della forza lavoro
italiana risulta mediamente inferiore a quello dei principali
Paesi dell'Unione europea.
Le differenze all'interno dell'Unione europea sono ancora
più marcate se si considera l'istruzione successiva alla
scuola dell'obbligo.
Come ha indicato Gino Giugni nel suo "Programma d'azione"
(febbraio 1994), per l'Italia, proporsi il fine di superare le
divergenze reali che la tengono lontana dal resto dell'Unione
europea vuol dire, innanzitutto, perseguire con forza
l'obiettivo occupazione e la convergenza europea del mercato
del lavoro. La maggiore divergenza reale che caratterizza il
sistema economico italiano si riscontra, infatti, sul mercato
del lavoro, ed è quella dell'insufficienza del tasso di
occupazione. Per stare alla pari con gli altri nell'Unione
europea all'Italia mancano più di 3 milioni di posti di
lavoro.
La realtà dell'orario di lavoro in Italia.
La realtà del nostro Paese è segnata da una forte
arretratezza della legislazione, della cultura ed anche
dell'iniziativa sindacale.
Secondo le indagini dell'Eurostat, nel corso degli anni
Ottanta, l'orario medio annuo di fatto nell'industria italiana
si è collocato in Europa a metà strada tra quello dei Paesi
più sviluppati (soprattutto Germania e Francia) e quello dei
Paesi più deboli.
Si è, quindi, modificata radicalmente una situazione che
vedeva nel corso degli anni Settanta l'Italia con gli orari
più contenuti della Comunità europea.
Negli anni Ottanta assistiamo ad un rilevante aumento
dell'orario di fatto imputabile ad un ricorso massiccio allo
straordinario ed alla riduzione dell'assenteismo.
Tale tendenza riguarda in realtà tutti i Paesi europei.
Solo nella Germania l'orario medio annuo, di fatto, si è
ridotto dal 1984 al 1988. D'altro canto, orari di lavoro molto
elevati rispetto agli altri Paesi direttamente concorrenti non
hanno impedito il declino dell'apparato industriale, come in
Inghilterra.
In termini di durata di utilizzo degli impianti, di
diffusione del lavoro e turni, del lavoro domenicale, in una
parola di flessibilità degli orari, l'Italia si colloca su
livelli medio alti nel contesto europeo. Proprio il ricorso
alla flessibilità sembra aver garantito in questi anni un
recupero della competitività per il sistema industriale
italiano impegnato a contrastare fattori negativi quali
l'elevato differenziale nominale dei costi, l'inefficienza dei
servizi pubblici e privati, la mancata o tardiva innovazione
di prodotto.
Aumento dell'orario di fatto; desincronizzazione degli
orari e messa in discussione del concetto di orario normale;
diffusione di nuovi regimi di orario, attraverso la
flessibilità del lavoro; diffusione del lavoro a turni (l'83
per cento delle imprese industriali è interessato al lavoro a
turni); scarsa diffusione del part-time: sono questi i
tratti essenziali dei regimi di orario di lavoro
straordinario. In Italia si possono distinguere tre fasi nelle
politiche del tempo di lavoro.
Gli anni '60-'70. In essi prevalgono le politiche della
standardizzazione del tempo di lavoro, della rigidità, della
riduzione dell'orario. La rigidità nell'orario di lavoro è lo
strumento per esercitare da parte sindacale un controllo
sull'uso della forza lavoro e per migliorare le condizioni
lavorative.
Negli anni '70 con l'avvio della crisi economica, la
manovra sull'orario viene
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finalizzata alla redistribuzione del lavoro esistente ed al
contenimento dei disagi e dei costi sociali indotti dalle
ristrutturazioni.
Negli anni '80 prevalgono l'aumento degli orari di fatto;
l'estensione della flessibilità nella forza lavoro; la
destandardizzazione degli orari e la formazione di nuovi
regimi di orario.
Può essere utile analizzare gli ultimi contratti di lavoro
dei settori pubblici e privati. Utilizzando uno studio del
CNEL che ha analizzato diciotto contratti dei settori pubblici
e privati si evincono i seguenti dati. Gli orari settimanali
vedono l'industria attestata sulle 40 ore, generalmente
ripartite in 5 giorni (salvo i tessili dove prevale il 6 per
6) con pacchetti di diversa consistenza di permessi
retribuiti. L'amministrazione pubblica gode invece (la scuola
è un caso a parte) di 36 ore generalmente ripartite su 6
giorni. Altre situazioni intermedie - tra le 36 e le 40 ore -
sono registrate in servizi di pubblica utilità come banche,
elettricità, telefonia, dove però sono assenti i pacchetti di
permessi retribuiti. Le differenze si vedono meglio osservando
gli orari annui: vanno dalle 1600 ore nei settori pubblici
alle 1800 degli operai agricoli e degli addetti alla ceramica.
Le sorprese nascono facendo il confronto tra orario
contrattuale ed orario di fatto, quello effettivamente
lavorato. Il primo è stato ridotto dal 1980 al 1991 di circa
56 ore, mentre le ore effettivamente lavorate, al netto della
cassa integrazione guadagni e con riferimento ad un operaio
dell'industria in senso stretto, sono aumentate, nello stesso
periodo, di 75 ore. Il peso complessivo del lavoro
straordinario è passato, solo tra i metalmeccanici, dal 2,7
per cento del 1980 al 4,9 per cento nel 1987. Il lavoro
straordinario è più diffuso nelle piccole imprese
metalmeccaniche, quelle con meno di 20 dipendenti. Qui la
media è di 81 ore all'anno. Ma anche nelle aziende tra i 500
ed i 1.000 occupati si fanno in media 65,3 ore all'anno mentre
in quelle con oltre 10.000 occupati si fanno in media 64,3 ore
all'anno.
Insieme allo straordinario in questi anni è fortemente
aumentato il ricorso alla flessibilità ed ai lavori atipici.
Nel suo saggio (Tempo di lavoro e flessibilità di
orario) curato per conto del CNEL, Gabriele Olini fornisce
i seguenti dati.
Nel 1993 nell'industria manifatturiera i contratti di
consulenza esterna sarebbero il 27,6 per cento; l'11,6 per
cento i contratti stagionali; il 24,9 per cento i contratti a
tempo determinato; il 15,1 per cento le domeniche lavorative;
il 41,8 per cento i sabati lavorativi; il 19,6 per cento la
reperibilità - orario lungo; il 3 per cento la definizione di
fasce orarie; il 4,5 per cento il part-time verticale;
il 28,8 per cento il part-time orizzontale; l'1,5 per
cento il jobsharing; il 12,2 per cento il regime di
flessibilità; il 32,3 per cento l'orario flessibile in entrata
con recupero giornaliero; il 20,8 per cento l'orario
flessibile in uscita con recupero giornaliero; il 75,7 per
cento lo straordinario.
Molto cambia nella grande distribuzione, dove i contratti
stagionali arrivano al 60 per cento; quelli a tempo
determinato al 50 per cento, così come le domeniche
lavorative; il part-time verticale va al 50 per cento e
quello orizzontale al 60 per cento. Le cifre cambiano ancora
in settori come le imprese di spedizione, le aziende di
credito (44,7 per cento di contratti a tempo determinato, il
68,5 per cento di part-time orizzontale), le aziende
municipalizzate (il 68 per cento lavora la domenica ed il 64,4
per cento lavora il sabato).
Un'analisi comparata degli orari a livello europeo
suggerisce la seguente considerazione.
I casi estremi della Germania, da un lato, e della Gran
Bretagna, dall'altro, mettono in evidenza come il numero di
ore lavorate o, più in generale, le condizioni salariali siano
il portato più che la causa della maggiore o minore solidità
di un certo sistema produttivo.
La competitività e la forza acquistate dall'industria
tedesca le consentono non solo gli orari più contenuti a
livello mondiale ma una flessibilità dell'orario assai più
basso rispetto agli altri Paesi europei.
D'altro canto, orari di lavoro molto elevati rispetto ai
Paesi più sviluppati non hanno impedito il lungo declino
dell'industria
Pag. 10
inglese e l'accentuata flessibilità non ha interrotto
lo svolgimento dei forti processi di deindustrializzazione. E'
la capacità del "sistema Paese" a reggere il confronto
competitivo che determina le condizioni (salariali e di
orario) alle quali viene svolta la prestazione, assai più che
il contrario. Come dire, non è contenendo i salari e
ricorrendo agli straordinari che si potrà uscire dalla crisi
del nostro Paese ma investendo sui fattori strutturali e
qualitativi dello sviluppo.
Deve essere altrettanto chiaro che solo dentro il contesto
di un forte recupero di produttività del sistema economico
sociale del nostro Paese è praticabile la riduzione
dell'orario di lavoro.
Essa, tuttavia, non è solo la variabile dipendente, la
risultante di tale processo. Può sollecitare ed orientare le
scelte di uno sviluppo qualitativamente diverso.
La legislazione italiana.
Le questioni dell'orario di lavoro sono comprese nei
seguenti capitoli della nostra legislazione:
l'articolo 36 della Costituzione che garantisce il
diritto al riposo settimanale;
la legislazione del 1923 che fissa l'orario settimanale a
48 ore;
la legge n. 903 del 1977 che limita il ricorso al lavoro
notturno per le donne;
il decreto-legge n. 726 del 1984, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 863 del 1984 che disciplina
l'istituzione del part-time per il settore privato e la
legge n. 554 del 1988 per quello pubblico;
il citato decreto-legge n. 726 del 1984 sui contratti di
solidarietà. Esso istituisce la riduzione volontaria di
orario, parzialmente compensata con redistribuzione del lavoro
a nuovi assunti oppure ad altri dipendenti che altrimenti
risulterebbero eccedenti, in modo da conservare i posti di
lavoro in caso di crisi;
la legge n. 56 del 1987 sul contratto a tempo
determinato, che estende il ricorso a questo tipo di contratto
oltre i casi già previsti dalle leggi precedenti;
il citato decreto-legge n. 726 del 1984, sui contratti di
formazione-lavoro, integrato da successive disposizioni e
dagli accordi interconfederali stipulati negli anni dal 1987
al 1990;
la legge n. 263 del 1993 che fissa a 65 anni l'età
pensionabile per gli uomini ed a 60 per le donne;
la legge n. 223 del 1991, ed il decreto-legge n. 299 del
1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del
1993, che estendono il part-time e le forme di
inserimento nel lavoro connesse con esperienze formative.
In questi ultimi anni, in particolare dal 1993, la manovra
sugli orari di lavoro è stata assunta dal sindacato come
strumento di gestione dei problemi occupazionali.
I dati a disposizione mostrano non solo un notevole
sviluppo dei contratti di solidarietà - anche in seguito alla
approvazione della legge n. 236 del 1993 di conversione, con
modificazioni, del decretolegge n. 148 del 1993 che ha
ampliato le convenienze sia per i lavoratori che per le
imprese - ma un intervento più in generale sui regimi d'orario
attraverso contrattazione dei calendari annui, una maggiore
estensione della flessibilità plurisettimanale, la riduzione
ed il controllo dello straordinario, l'acquisizione di
riduzioni d'orario aggiuntive come la fruizione effettiva del
monte ore di permessi retribuiti e delle ex festività
soppresse in termini di orario ridotto e non in
monetizzazione.
Particolarmente efficace si è rivelato lo strumento dei
contratti di solidarietà. I dati forniti dalla CGIL e dalla
CISL relativi all'anno 1993-1994 parlano di 55 mila lavoratori
coinvolti in tali contratti e di 25.000 posti di lavoro
salvaguardati.
La realtà dell'orario di lavoro in Europa.
A) I dati ISE relativi alla durata legale e/o
contrattuale del lavoro settimanale.
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Francia: durata legale del lavoro settimanale di 39 ore;
durata contrattuale che oscilla dalle 35 alle 39 ore.
Austria, Belgio, Spagna, Finlandia, Islanda, Lussemburgo,
Malta, Norvegia, Svezia: la durata legale massima è di 40 ore.
Tramite contratti collettivi la durata varia da 33,6 e 37,5
ore in Norvegia; da 36 a 39 ore in Belgio; da 35 a 40 ore in
Finlandia ed in Svezia; da 37 a 40 ore in Islanda, Austria e
Lussemburgo.
Grecia, Portogallo, Svizzera con orario legale,
rispettivamente, di 41, 44, 45 ore ed una durata contrattuale
che va dalle 35-40 ore fino alle 40-45 ore in Svizzera.
Germania, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, con durata
contrattuale che va dalle 36-35 ore alle 40 ore e l'orario
legale di 48 ore.
Cipro, Danimarca, Gran Bretagna non hanno leggi per
definire la durata massimale dell'orario settimanale; in tali
Paesi gli orari contrattuali vanno da 36-35 ore a 40 ore.
La realtà degli orari effettivi differisce poi ancora sia
dagli orari legali che da quelli contrattuali.
B) La legislazione.
Direttiva 93/104/CEE del Consiglio del 23 novembre 1993,
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di
lavoro.
La direttiva mira a definire prescrizioni minime di
sicurezza e salute, stabilendo:
durata media massimale dell'orario di lavoro settimanale
(48 ore, compresi gli straordinari);
riposi giornalieri (11 ore);
tempi di pausa;
riposi settimanali (24 ore);
congedo annuale pagato (quattro settimane);
durata del lavoro notturno (8 ore) e disposizioni di
protezione dei lavoratori che lo effettuano.
Sancendo la durata media massimale dell'orario settimanale
di 48 ore, e prevedendo, inoltre, un gran numero di settori
esclusi e molte possibilità di deroga, questa direttiva
diventa un testo privo di audacia, debole e con elementi
pericolosi, nonostante sia stato corredato di una clausola di
non-regressione (il che significa che gli Stati membri non
possono addurre le sue disposizioni per modificare le loro
legislazioni in senso peggiorativo).
C) Le esperienze tedesca e francese.
In Germania, l'orario settimanale stabilito per legge è
attualmente equivalente a 48 ore. Tuttavia, il 25 per cento
degli accordi, dunque un accordo ogni quattro, prevede la
settimana lavorativa di 35 ore; un altro 70 per cento prevede
un orario tra le 36 e le 39 ore settimanali. Soltanto il
restante 5 per cento dei contratti collettivi fissa l'orario
di lavoro settimanale a 40 ore. L'industria siderurgica ha
l'orario annuale più corto (1.595,3 ore), seguita da quella
metalmeccanica e dai poligrafici. L'agricoltura è, invece, il
settore dove si lavora più a lungo (1.796,5 ore), seguito dal
settore alberghiero e della ristorazione.
Un'altra forma di riduzione dell'orario è rappresentata
dalle ferie annuali (che oscillano tra i 25 e 30 giorni): nel
1992, per 3,6 milioni di laboratori, pari al 18 per cento
della forza lavoro attiva, sono stati ottenuti 3 giorni
aggiuntivi di ferie.
Oggi, il Paese si trova confrontato in particolare a due
iniziative:
a) l'accordo Volkswagen;
b) la proposta del Ministro degli affari economici
di introdurre tre mesi di ferie, con relativa riduzione del
salario.
L'accordo Volkswagen.
Alle 4,36 del 24 novembre 1993, dopo un braccio di ferro di
13 ore a porte chiuse, un accordo è stato raggiunto tra i
negoziatori della Volkswagen (primo gruppo automobilistico
europeo) ed i leader del forte sindacato IG Metal. Si
parte dal primo gennaio: la settimana lavorativa scenderà del
20 per cento, da 36 ore a 28,8 ore. Le giornate lavorative
saranno quattro. Scenderà del 20 per cento anche il salario
lordo, quindi il costo del lavoro. Ma
Pag. 12
con un complicato sistema di compensazione il salario mensile
resterà pressoché uguale, grazie ad una diminuzione del 10 per
cento su base annua. Con questo accordo si evita il
licenziamento di 30.000 lavoratori su un totale di 100.000.
Ulteriori modelli di riduzione oraria - sui quali si sta
trattando all'interno del gruppo.
Sono:
il modello dei blocchi: un modello previsto per i
lavoratori single. Questi (circa 40.000) potrebbero
lavorare 8-9 mesi l'anno ed utilizzare i restanti mesi liberi
per la riqualificazione;
il modello staffetta: modello per i giovani in formazione
e per le persone al di sopra dei 50 anni di età.
Chi fa la formazione dovrebbe poi lavorare: 18 ore la
settimana, il primo anno; 20, il secondo anno; 24, il terzo
anno e 28, il quarto anno.
L'orario di lavoro sarà, invece, ridotto per coloro che
hanno compiuto 50 anni di età e si avvicinano alla pensione:
24 ore settimanali, tre anni prima della pensione; 20 ore, 2
anni prima; 18 ore, 1 anno prima.
Il dibattito francese.
Il Parlamento francese ha discusso una legge quinquennale
sull'occupazione (novembre 1993). Tale legge prevede
l'aggiunta di un terzo modulo orario annuo, aggiuntivo ai due
esistenti, che prevede la riduzione di orario collettiva fino
alle 32 ore settimanali con riduzione di salario e benefici
fiscali alle imprese sotto forma di riduzione degli oneri
sociali.
Prevede, inoltre, l'estensione del parttime; la
riduzione d'orario intrecciata con percorsi formativi;
l'incentivo del passaggio dal tempo pieno al tempo parziale;
l'istituzione dei riposi compensativi in alternativa al
pagamento dello straordinario; la riduzione di orario con
integrazione salariale per evitare i licenziamenti
collettivi.
L'aspetto che ha suscitato un ampio dibattito è stata la
proposta delle 32 ore.
I partigiani delle 32 ore vengono da orizzonti diversi. Il
teorico è Pierre Larrouturou, esperto di una società di
consulenza. Tra gli industriali, i due più convinti
sostenitori della settimana cortissima sono Antoine Riboud
(Bsn-Gervais-Danone) vicino alla sinistra, e Claude Bébéar,
presidente della compagnia assicurativa Axa, schierato con il
centro-destra. E Pierre Guillen, vice-presidente del'UIMMM
(Unione delle industrie metallurgiche e minerarie) si dichiara
pronto a tentare la riduzione. Ma il padronato resta, per lo
più, ostile all'idea: nel 1982 - sottolineano - il passaggio,
per legge, da 40 a 39 ore, totalmente compensato nella busta
paga, ha reso più caro il costo del lavoro, e ha creato solo
un pugno di posti di lavoro; una riduzione implica una
riorganizzazione importante che ai quadri piace poco, e la sua
messa in opera rischia di essere ancora più difficile presso
le piccole e medie imprese; trattandosi di una
sperimentazione, ci si ritroverà con salariati che lavorano
meno con poca o anche senza perdita di salario (da parte di
chi è retribuito meno), e con salariati che lavoreranno di più
conservando lo stesso salario; per evitare licenziamenti, è
più semplice - e più economico - il ricorso alle pensioni
anticipate. Un altro ostacolo alla riduzione del tempo di
lavoro è lo sviluppo del lavoro a tempo parziale.
E i sindacati francesi? In via di principio sono tutti
favorevoli, ma divergono sul problema della compensazione
salariale. FO e CGT sono ostili a una riduzione dei salari.
Solo la CFDT è pronta ad accettare una contropartita
salariale. E secondo un sondaggio Sofres realizzato il
settembre scorso, il 63 per cento dei quadri si dichiara
favorevole ad una riduzione d'orario, accompagnata da una
riduzione del dopo salario, per creare posti di lavoro.
Maggioranza e Governo accettano di offrire alle forze
sociali la possibilità di sperimentare la settimana
cortissima, ma non ci credono molto.
"Sono pronto - afferma il Primo Ministro Edouard Balladur -
a che si vada
Pag. 13
verso una riduzione contrattuale, caso per caso, impresa per
impresa, della durata del lavoro, e che lo Stato aiuti questa
esperienza alleggerendo, ad esempio, onere o contributo. Ma
non può essere una misura autoritaria generale". Da parte sua,
il Ministro del lavoro Michel Giraud mette in guardia contro
tre chimere: "La prima: 32 ore pagate come 39. La seconda: la
riduzione degli orari risolverà il problema dell'occupazione.
La terza: con la settimana di 32 ore si ripensa tutta
l'organizzazione del lavoro". Ventotto esponenti RPR e UDF
definiscono la settimana di 32 ore come "una falsa buona idea,
utopica e pericolosa". "Stop - afferma da parte sua Henri
Emmanuelli - alla deflazione salariale. La riduzione del tempo
di lavoro, che non concepisco come la settimana di quattro
giorni ma come il passaggio progressivo alle 35 ore, deve
essere ottenuta senza riduzione di salario". "La settimana di
quattro giorni - dichiara ancora Michel Rocard - è un
obiettivo urgente (per evitare avventurismo e rassegnazione),
degno (affinché ciascuno possa disporre di una giornata per
sè), e responsabile (la sua attuazione dipende da tutti noi).
Quali ne sono le condizioni? Io ne vedo tre:
1) riorganizzare la produzione. Tutti capiscono che se si
diminuisce del 20 per cento la durata del lavoro senza altra
forma di processo, ne deriva una riduzione della produzione
equivalente. Occorre quindi riorganizzare l'impresa in modo
tale che la sua produzione, che sia di beni o di servizi, si
arricchisca di un' équipe supplementare e aumenti la
durata d'utilizzo delle attrezzature;
2) trattare la questione dei redditi. E' possibile. Ma
coloro che vogliono credere nella possibilità di una massiccia
riduzione della durata del lavoro senza alcuna riduzione di
reddito nutrono un'illusione. C'è da chiedersi: come garantire
che questa riduzione dei redditi non colpisca i salari bassi?
Occorrerà prendere in esame l'insieme dei redditi, redditi di
capitale, livello di imposte, delle prestazioni, e non solo i
salari;
3) interrogarsi sulle compensazioni. Il legislatore
dovrebbe fissare una legge-quadro, determinare le tappe,
organizzare le compensazioni".
Alcune ricerche dimostrano che, a determinate condizioni,
la diminuzione degli orari comporta benefici, e non solo per
l'occupazione. Gli economisti dell'OFCE hanno calcolato che
con una piccola crescita dell'1,4 per cento (quella prevista
dal Governo per il 1994) la Francia conterebbe 1,5 milioni di
disoccupati in meno, se si passasse alle 35 ore settimanali
nel giro di cinque anni.
La compensazione integrale dei salari sarebbe applicata
solo a livello di Smic (cioè dei salari minimi). E sarebbe
digressiva fino a una volta e mezzo il salario minimo, per
scomparire al di là di questa soglia. Inoltre questa riduzione
della durata di lavoro sarebbe accompagnata da un ribasso di
quattro punti dei contributi sociali dei datori di lavoro. Chi
compenserebbe la diminuzione del volume dei contributi? Le
finanze pubbliche, che grazie alle creazioni di posti di
lavoro, migliorerebbero abbondantemente le entrate fiscali e
sociali. Gli esperti del Piano - sotto il coordinamento di
Bernard Brunhes - hanno proposto di passare in un primo stadio
a 37 ore prima del 1996 o 1997; con una ripartizione dei
redditi negoziabile su più anni e con uno sforzo di
ridistribuzione maggiore per i salari più alti. Ne
risulterebbero 500.000 nuovi posti di lavoro.
Da parte sua, Jacques Rigaudiat, ex consigliere sociale del
Primo Ministro Rocard preconizza le 35 ore, con un
prolungamento della durata d'utilizzo delle macchine. In
questo schema, lo Stato, che alimenta le sue casse ogni volta
che è creato un posto di lavoro, verserebbe una sovvenzione
alle imprese. Rigaudiat ritiene che la compensazione salariale
può essere integrale fino a 10.000 franchi di salario mensile
netto. "Un disoccupato evitato - spiega - sono 120.000 franchi
di spese in meno per la collettività".
Uno scenario preciso è stato quantificato anche dal
Comitato di sostegno della
Pag. 14
settimana di quattro giorni: "Il 1^ gennaio 1996, la durata
legale settimanale di lavoro sarebbe di 33 ore ripartite su 4
giorni. Nel momento in cui un'impresa passa a 4 giorni i
salari netti scendono in media del 5 per cento (3 per cento
per i più bassi con compensazione integrale tra 1 e 1.1 volta
lo Smic attraverso contributi per l'abitazione). L'impresa
beneficerebbe dell'esonero totale delle allocazioni di
disoccupazione (8,8 per cento) a condizione di un incremento
del 10 per cento degli effettivi permanenti. Le imprese devono
riorganizzarsi, assumere, e forse formare nuovi salariati, per
questo i loro costi dovrebbero scendere con diminuzione dei
salari netti, con minori oneri sociali dell'8,8 per cento,
maggiore produttività, maggiore durata di utilizzo delle
attrezzature e gli ordini dovrebbero aumentare".
Gli attori della battaglia per la riduzione della durata
del lavoro.
Una nuova politica del tempo di lavoro deve essere basata,
oggi più di ieri, sulla valorizzazione della contrattazione,
in tutte le sue articolazioni.
I vari livelli negoziali, da quelli più generali (anche su
scala europea) a quelli più decentrati, hanno funzioni diverse
e servono a rispondere alla grande varietà dei problemi.
Non si tratta di definire centralisticamente soluzioni
uniformi per tutte le situazioni, ma di favorire un'ampia
gestione decentrata del tempo di lavoro.
La contrattazione nazionale deve continuare a definire le
linee guida generali della politica degli orari; quella
decentrata deve costruire le soluzioni specifiche di
riorganizzazione riduzione degli orari sulla base delle
esigenze dell'impresa o dell'istituzione coinvolta e dei
bisogni dei lavoratori e dei cittadini.
Lo Stato, nelle sue varie articolazioni, deve avere un
ruolo di stimolo, incoraggiando il negoziato per la
riorganizzazioneriduzione del tempo di lavoro, eliminando gli
ostacoli di natura giuridica, creando propri incentivi
finanziari.
Il ruolo dello Stato deve configurarsi come aiuto ai
cittadini ed alle cittadine a ridisegnare il tempo di vita
offrendo possibilità effettive di scelta.
La legislazione deve proporsi come sostegno alla
contrattazione, deve contenere l'indicazione delle
fondamentali tutele per i lavoratori sugli aspetti
quantitativi e qualitativi del tempo di lavoro, deve contenere
le misure che favoriscono ed incentivano la riduzione e la
riorganizzazione dell'orario di lavoro.
I contenuti della proposta di legge.
La nostra proposta di legge vuole offrire alle persone le
opportunità per vivere con maggiore libertà i propri tempi di
vita, favorire una qualità più umana del benessere, creare
lavoro e riaffermare la dignità del lavoro. A tal fine essa
indica le strategie che possono essere perseguite, crea
opportunità materiali e culturali, stimola ed incentiva nei
singoli e nelle forze sociali l'attitudine al cambiamento.
Essa si compone di tre parti:
1) la riduzione e modulazione del tempo di lavoro;
2) il diritto alla formazione continua;
3) il ciclo della vita.
1. Ridurre e modulare il tempo di lavoro.
Le indicazioni contenute nella presente proposta di legge
discendono dalle seguenti scelte:
a) il lavoro deve essere rispettato, valorizzato,
redistribuito in modo solidale tra i sessi e le generazioni
perché esso è un tempo importante della vita individuale e
sociale;
b) attraverso la riduzione della durata del lavoro
e la sua redistribuzione si possono creare nuove opportunità
lavorative realizzando, da subito, una alternativa ai
licenziamenti, alle liste di mobilità, alla cassa
integrazione;
c) il tempo di lavoro deve essere flessibile per
venire incontro alle esigenze
Pag. 15
delle imprese di massimo utilizzo degli impianti e per
rispettare le esigenze di armonizzazione tra tempo di lavoro e
tempi di vita dei singoli individui;
d) va superata la contrapposizione tra lavoro a
tempo pieno e lavoro part-time attraverso la modulazione
degli orari che consenta la definizione di una pluralità di
regimi orari. Ci possono essere fasi della vita (l'avvio al
lavoro, l'uscita dal lavoro, la crescita dei figli, il bisogno
di riqualificazione) in cui un individuo ha bisogno di ridurre
il suo tempo di lavoro. E' importante consentirgli questa
libertà;
e) gli incrementi di produttività vanno
redistribuiti riducendo la durata del lavoro e realizzando un
aumento contenuto dei salari;
f) per rendere competitiva la nostra economia è
necessario realizzare forti investimenti nel capitale umano.
La formazione è la risorsa del futuro.
La presente proposta di legge contiene le seguenti
disposizioni.
L'orario normale previsto sono le 39 ore.
La proposta di legge si propone di pervenire entro pochi
anni ad un orario di 35-32 ore per tutti. Indica questo
obiettivo come programmatico, da perseguire attraverso una
strategia di incentivi pubblici per le aziende e per i
lavoratori e favorendo la modulazione dei tempi di lavoro.
La proposta di legge si propone di sostenere ed anche
sollecitare l'iniziativa sindacale per conseguire una
riduzione della durata del lavoro che si traduca in aumento
della occupazione e nella crescita del benessere per i singoli
e la società.
La proposta è quella della riduzione generale degli orari
di lavoro, da realizzare in modo graduale ed articolato a
seconda delle caratteristiche e delle situazioni dei settori
produttivi.
Una riduzione generale ma non generalizzata che si rapporti
agli incrementi di produttività delle imprese e che
redistribuisca questi aumenti di produttività in riduzione di
orario ed in aumento contenuto del salario.
Secondo uno studio già citato degli economisti Claudio De
Vincenti e Giovanni Galli (vedi allegato) una riduzione
graduale dell'orario di lavoro che coinvolga tutti i settori,
che si proponga le 35 ore entro il 2000, che utilizzi gli
incrementi di produttività e li redistribuisca tra i vari
settori, con un aumento contenuto dei salari, realizza 458
mila nuovi posti di lavoro.
La nostra proposta di riduzione dell'orario si basa su un
presupposto: meno ore di lavoro a parità di costo di
produzione. Ciò significa consentire il massimo utilizzo degli
impianti, gestire la flessibilità non solo dichiarando la
disponibilità per effettuare orari diversi rispetto a quelli
standard (8 ore per 5 giorni) ma anche proponendosi di
intervenire sull'organizzazione del lavoro.
La riduzione dell'orario di lavoro stabilita dalla presente
proposta di legge è perseguita attraverso tre strade.
1) La gestione regolata, negoziata, consensuale della
flessibilità relativa alla durata dei tempi di lavoro. E' bene
parlare di durata anziché di orario. Essa assume un arco
temporale più ampio che non il giorno, la settimana, bensì
calendari annui ed il ciclo della vita. La regolazione
dell'orario di lavoro diventa, così, regolazione di un orario
medio rispetto alle diverse unità di tempo (settimana, mese,
anno) con compensazioni interne tra orari maggiorati ed orari
più brevi, annullando gli scarti tra orari contrattuali ed
orari di fatto. In tal modo si può collegare la manovra sugli
orari con l'intervento sulla organizzazione del lavoro.
Nella nostra proposta di legge i disagi che derivano dalla
gestione flessibile della durata del lavoro devono avere una
ricompensa nella riduzione dell'orario le cui entità e
modalità sono definite dalla contrattazione tra le parti
sociali. Questo consente, altresì, di realizzare un incremento
dell'occupazione. Infatti, l'esperienza dimostra che l'uso
flessibile del tempo di lavoro di per sé non garantisce un
aumento di occupazione. Deve intervenire una scelta di
redistribuzione del lavoro.
Pag. 16
2) Un Fondo nazionale ed interventi pubblici a sostegno
della riduzione d'orario.
3) La definizione di regimi ad orario ridotto.
Oggi i regimi ad orario ridotto sono penalizzati e non
hanno adeguate tutele. La legge in vigore nel nostro Paese sul
part-time rende oneroso sia per i lavoratori che per le
imprese il ricorso a questo modello lavorativo perché i costi
fissi per la tutela assicurativa, sanitaria, infortunistica
non sono rapportati all'orario effettivo bensì sono
maggiorati.
Nella nostra proposta di legge i regimi ad orario ridotto
sono articolati per fasce orarie: 16-32; 32-35; o per periodi
dell'anno. Essi possono costituire una modalità "dolce" di
accesso o di uscita dal lavoro, possono riguardare una fase
della carriera lavorativa, oppure possono costituire la scelta
di un modello lavorativo che duri per l'intera carriera.
La individuazione del fabbisogno, azienda per azienda, di
regimi ad orario ridotti è definita attraverso la negoziazione
tra le parti e la stipula del calendario annuo degli orari di
lavoro.
La proposta di legge prevede la possibilità della
reversibilità dall'orario ridotto all'orario a tempo pieno;
prevede interventi formativi per evitare che i lavori a tempo
ridotto coincidano con i lavori dequalificanti.
Per quanto attiene la previdenza, vengono riprese le norme
contenute nella nostra proposta di legge sulla previdenza.
Oggi i lavoratori a tempo parziale o che svolgono lavori
intermittenti e saltuari sono penalizzati perché, in molti
casi, gli anni lavorati non riescono a costruire una carriera
lavorativa e, dunque, non riescono a vedere maturato il
proprio diritto alla pensione. La nostra proposta di legge
prevede una pensione più alta rispetto ai contributi versati
per i lavoratori che hanno una bassa retribuzione e, dunque,
hanno anche una limitata contribuzione.
Anche i datori di lavoro si vedono riconosciuti dei
vantaggi quando attivano regimi ad orario ridotto.
2. Il diritto alla formazione continua ed in alternanza
E' questo un aspetto assai rilevante della presente
proposta di legge. L'Italia vanta un grave deficit
nell'ambito del contesto europeo in merito agli investimenti
formativi ed alla loro qualità ed efficacia. Tale
deficit è particolarmente acuto nel rapporto tra
formazione e lavoro. La nostra proposta di legge interviene su
questo deficit ed anticipa gli indirizzi di una legge
organica sulla formazione continua.
La presente proposta di legge sollecita un intervento
attivo da parte di una pluralità di agenzie formative
(istituzioni formative, enti locali, forze economiche ed
imprenditoriali, associazioni del volontariato). Sollecita in
modo particolare un ruolo attivo da parte delle imprese.
3. Conciliare il tempo di lavoro con il tempo della cura e
delle responsabilità familiari.
Il tempo di lavoro non può prevaricare sugli altri tempi
della vita. Anche il tempo per la cura dei figli e per il
lavoro familiare devono essere riconosciuti. Oggi l'esperienza
della maternità e della paternità si trova troppo spesso in
conflitto con l'impegno lavorativo. Nel mondo del lavoro,
nella cultura dell'impresa il lavoro di cura familiare è
valutato troppo spesso, come un ostacolo, un costo da
contenere.
La nostra proposta di legge prevede la possibilità per i
lavoratori e le lavoratrici di prendersi delle pause
attraverso i congedi parentali, familiari, per progetti
personali:
a) nel caso di documentata necessità di assistere
il bambino di età compresa tra i tre ed sei anni, entrambi i
genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro per un massimo
di un mese lavorativo ciascuno per ogni anno;
b) il lavoratore e la lavoratrice possono
assentarsi dal lavoro 15 giorni all'anno nel caso di
documentata infermità
Pag. 17
del coniuge o di un parente entro il terzo grado o di un
affine entro il secondo grado;
c) se muore il coniuge con figlio, ci si può
assentare dal lavoro per un massimo di 15 giorni lavorativi e,
nel caso di un parente entro il terzo grado o di un affine
fino al secondo, l'astensione dal lavoro è prevista fino ad un
massimo di due giorni. Tali assenze non danno luogo a
retribuzione ma sono coperte da contributi figurativi ai fini
previdenziali e sono computate ai fini dell'anzianità di
servizio e della progressione della carriera. Tutte le assenze
previste alle condizioni descritte non possono superare
cumulativamente i 30 giorni lavorativi per ogni anno;
d) le madri ed, in alternativa i padri, che hanno
adottato bambini o che li hanno ottenuti in affidamento ai
sensi della legge n. 184 del 1983 hanno diritto di astenersi
dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'ingresso
del minore nella famiglia, purché quest'ultimo non abbia
superato al momento dell'adozione o dell'affidamento il
quattordicesimo anno di età. Le madri ed, in alternativa i
padri, possono anche usufruire dei riposi giornalieri e di
tutte le altre astensioni previste dalla legge n. 1204 del
1971, sempre che il minore non abbia superato il sesto anno di
età.
Tutti i soggetti che intendono usufruire dei congedi hanno
diritto, se ne fanno domanda, ad una anticipazione fino
all'intero importo della retribuzione corrispondente ai giorni
di congedo del trattamento di fine rapporto (disciplinato
dall'articolo 2120 del codice civile).
Nei periodi di congedo il lavoratore e la lavoratrice, a
richiesta ed a scelta, hanno diritto di usufruire di una
specifica anticipazione erogata dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), del prolungamento del rapporto di
lavoro anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età di
pensionamento obbligatorio, dell'anticipo del trattamento di
pensione.
Usufruiscono delle disposizioni della presente proposta di
legge anche le lavoratrici e i lavoratori a tempo parziale. E'
previsto l'innalzamento dell'indennità di maternità al 100 per
cento della retribuzione (attualmente l'indennità di maternità
è retribuita all'80 per cento). La nostra proposta di legge
prevede, altresì, la possibilità di utilizzare un congedo
della durata di un anno, non pagato, per ragioni e progetti
personali. Anche per questo congedo sono previste le
opportunità di cui sopra.
Passando all'esame del contenuto della proposta di legge,
l'articolo 1 ne illustra le finalità generali nei termini
sopra esposti, al fine di orientare l'attività
dell'interprete, attribuendo a tali finalità un ruolo
preminente nella determinazione concreta delle relazioni
interne tra le disposizioni della legge medesima. Il comma 2
reca il riferimento ai princìpi fondamentali di riforma
economico-sociale dello Stato al fine di conformare ai
principi stabiliti l'attività organizzatoria delle regioni.
L'ultimo inciso introduce altri vincoli per l'attività del
legislatore (e dell'interprete) escludendo il criterio
dell'abrogazione tacita, per incompatibilità, delle
disposizioni in esame da parte di altre future. All'inverso la
classificazione del progetto di legge nell'alveo dei principi
fondamentali di riforma economico-sociale, oltre alle esigenze
di conformazione sopra ricordate, indirizza l'attività
dell'interprete nelle relazioni tra la normativa che qui si
introduce e quella precedente, al fine di ritenere
quest'ultima cedevole nei casi dubbi di abrogazione tacita per
incompatibilità.
Con l'articolo 2, conformemente alla citata direttiva
comunitaria, 93/104, viene stabilito che il limite massimo
alla durata settimanale dell'orario di lavoro resta fissato in
39 ore settimanali, salva la facoltà della contrattazione
collettiva di stabilire limiti inferiori con l'obiettivo di
giungere a regime, anche tramite incentivi economici, ad un
orario effettivo di 35 ore settimanali.
Si prevede inoltre che i contratti collettivi nazionali di
lavoro possano prevedere che i suddetti limiti siano applicati
come media di un periodo plurisettimanale non superiore a 19
settimane (o 40 nei casi previsti dall'articolo 17 della
citata direttiva 93/104/CEE). In tali casi, la durata normale
non può superare, in nessuna settimana, le 45 ore e le 10
giornaliere. Il
Pag. 18
regime di flessibilità in tal modo definito può essere
disciplinato anche in sede di contrattazione aziendale nei
limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali di
settore. Una innovazione particolare consiste nella riduzione
dell'orario di lavoro a seguito della flessibilità
plurisettimanale.
Salvo più favorevoli disposizioni dei contratti collettivi,
non devono essere computate come lavoro ai fini del
superamento dei limiti di durata giornaliera e settimanale di
lavoro: a) i riposi intermedi prestabiliti ad ore fisse
e le pause di lavoro superiori a 15 minuti utilizzati sia
all'interno sia all'esterno dell'azienda e durante i quali non
è richiesta alcuna prestazione; b) il tempo impiegato
per recarsi dal luogo di residenza al luogo di lavoro o in
trasferta.
Resta confermato il principio di considerare come lavoro,
ai fini del computo della durata giornaliera e settimanale di
lavoro, i periodi di tempo necessari al lavoratore per
sottoporsi a visite mediche o ad accertamenti sanitari
legittimamente richiesti dal datore di lavoro o comunque
imposti da previsioni di legge e di contratti collettivi
(articolo 2, comma 4).
Per quanto riguarda le pause di lavoro l'articolo 4 della
citata direttiva 93/104/CEE stabilisce (come elemento di
novità rispetto ai precedenti testi sulla proposta di
direttiva) che, qualora l'orario di lavoro superi le 6 ore, il
lavoratore deve beneficiare di una pausa la cui determinazione
viene in primo luogo demandata alla contrattazione collettiva
o, in mancanza, alla legislazione nazionale. A tale proposito
occorre ricordare che, secondo il nostro ordinamento, l'orario
di lavoro contrattualmente stabilito deve considerarsi senza
computare le pause: ad un criterio siffatto è infatti ispirato
l'articolo 5 del regio decreto n. 1955 del 1923, che esclude
dalla nozione di lavoro effettivo "i riposi intermedi" purché
prestabiliti ad ore fisse, nonché "le soste di lavoro di
durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non
superiore a due ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni
periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia
richiesta alcuna prestazione all'operaio o all'impiegato".
La citata direttiva, muovendo in questa stessa direzione,
definisce come orario di lavoro "qualsiasi periodo in cui il
lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro
e nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni"
(articolo 2, primo comma, della direttiva).
All'articolo 3 si prevede, in armonia con le disposizioni
comunitarie ed i principi affermati in sede giurisprudenziale,
che, quando l'orario di lavoro giornaliero eccede il limite di
6 ore, il lavoratore ha diritto ad una pausa le cui modalità e
la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi, anche
al fine di attenutare il lavoro monotono e ripetitivo. In
mancanza di tali accordi al lavoratore deve essere concessa,
tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro,
una sosta di durata non inferiore a 15 minuti.
Con l'articolo 4 per quanto riguarda il riposo giornaliero
in medius rispetto all'articolo 3 della direttiva, la
disciplina contenuta nella legge n. 370 del 1934 viene
modificata stabilendo che il lavoratore ha diritto ad almeno
12 ore consecutive di riposo ogni 24 ore.
All'articolo 5, con riferimento alla previsione contenuta
nell'articolo 2 della direttiva, la disciplina contenuta
nell'articolo 2 della legge n. 370 del 1934 viene sostituita
da una normativa la quale prevede che il lavoratore fruisca di
un riposo di almeno 24 ore consecutive da cumulare con le 12
ore di riposto giornaliero, dopo un periodo di lavoro non
superiore a sei giorni consecutivi. Detto riposo decorre da
una mezzanotte all'altra, ovvero dall'ora stabilita dai
contratti collettivi e deve essere utilizzato di domenica,
fatta eccezione per le "attività caratterizzate da periodi di
lavoro frazionati durante la giornata, (articolo 17, punto
2.3, lettera b), della direttiva) nonché per attività
individuate in sede di contrattazione collettiva nazionale
ferma la ratifica (ma anche la modifica) con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Per quanto riguarda le ferie annuali, l'articolo 7 della
direttiva fissa un periodo minimo di 4 settimane, rinviando
alle legislazioni
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e/o alle prassi nazionali la determinazione delle
relative condizioni.
Il codice civile (articolo 2109), com'è noto, rinvia alla
legge e ai contratti collettivi la determinazione della durata
del periodo feriale, mentre il regio decretolegge 13 novembre
1924, n. 1825, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562,
stabilisce, all'articolo 7, i periodi minimi di riposo
annuale. Specifiche previsioni normative correlate a
situazioni particolari sono inoltre sancite in riferimento ai
fanciulli ed adolescenti (articolo 23 della legge 17 ottobre
1967, n. 977), agli apprendisti (articolo 11 della legge 19
gennaio 1955, n. 25), eccetera.
Nella presente proposta di legge, all'articolo 6, si
prevede che il prestatore di lavoro abbia diritto a ferie
annuali, retribuite, di durata non inferiore a quattro
settimane di calendario; le modalità di fruizione delle ferie
sono stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale di
lavoro.
Per quanto riguarda l'effetto interruttivo della malattia
sulle ferie, si recepiscono gli orientamenti espressi in
materia dalla Corte costituzionale e dalla Corte di
Cassazione. La Corte costituzionale, con la sentenza 30
dicembre 1987, n. 616, ha infatti dichiarato illegittimo
l'articolo 2109 del codice civile nella parte in cui non
prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne
sospenda il decorso. Contestualmente però la Corte
sottolineava la necessità di una disciplina della materia.
Successivamente la stessa Corte costituzionale, con la
sentenza 19 giugno 1990, n. 290, ha limitato l'effetto
sospensivo alla sola malattia che comprometta effettivamente
l'essenziale funzione di riposo delle ferie. La Corte di
cassazione, a sua volta, ha sostenuto che per la interruzione
delle ferie non è necessario che l'infermità abbia comportato
il ricovero ospedaliero (sentenza 5 marzo 1993, n. 2704),
salvo il caso in cui il giudizio di merito, insindacabile in
Cassazione, stabilisca che l'affezione morbosa non sia tale da
pregiudicare la funzione delle ferie, e la malattia stessa sia
per sua natura compatibile con il suddetto scopo del periodo
feriale (24 marzo 1994, n. 2833; 27 luglio 1994, n. 6982). Di
quì la necessità di fare chiarezza stabilendo l'effetto
sospensivo comunque per malattia la cui prognosi sia superiore
a 5 giorni.
Per quanto concerne il lavoro straordinario appare
necessario prevedere, come si fa nell'articolo 7, che per il
lavoro straordinario si intende quello che eccede il limite
delle 39 ore effettive settimanali, ovvero quello fissato con
riferimento alla durata cosiddetta "multiperiodale" di cui al
precedente articolo 2. Si propone, in ogni caso, che non
possano essere richieste prestazioni di lavoro, straordinario
eccedenti il limite di 2 ore giornaliere e di 6 ore
settimanali. Resta fermo che, qualora la contrattazione
collettiva abbia fissato un limite alla durata settimanale
inferiore a quello legale, è in relazione ad esso che si debba
calcolare la durata del lavoro eccedente quello normale.
Per quanto riguarda i problemi connessi con il lavoro
supplementare, non si propone una disciplina "transitoria",
del tipo di quella avanzata dal CNEL che consentiva di
considerare lavoro straordinario, per un periodo di 36 mesi
successivo alla data di entrata in vigore della legge, quello
eccedente di due ore settimanali l'orario normale stabilito
dal contratto collettivo.
Per venire incontro alle inderogabili esigenze di tutela
della salute, costituzionalmente tutelate (articolo 32 della
Costituzione). Nelle attività di servizio e di cura delle
persone, l'entità dello straordinario e la sua scansione
devono tenere conto delle particolari esigenze degli utenti,
secondo norme definite dalla contrattazione collettiva.
Al fine di eliminare la piaga dello straordinario extra
ordinem, oltre a ribadire i compiti dell'Ispettorato del
lavoro in caso di violazione delle norme previste da leggi e
contratti sulle modalità di svolgimento delle prestazioni di
lavoro straordinario è prevista una sanzione amministrativa a
carico del datore di lavoro fissata in lire 500.000 per ogni
caso di violazione.
Al fine di contenere gli esuberi occupazionali il lavoro
straordinario non può essere richiesto nelle imprese che, nei
sei mesi precedenti, siano state interessate da
Pag. 20
riduzioni del personale o da sospensioni delle prestazioni
con intervento della cassa integrazione guadagni, salva
l'impossibilità di utilizzare le prestazioni dei lavoratori
licenziati o sospesi, in luogo del ricorso straordinario. Con
lo stesso fine la retribuzione per lavoro straordinario non
accede alle agevolazioni contributive per sgravi e
fiscalizzazioni.
Si ribadisce il principio delle maggiorazioni salariali non
inferiore al 10 per cento e delle procedure come previste dai
contratti collettivi di lavoro anche aziendali, in difetto
delle quali il ricorso al lavoro straordinario resta
confermato soltanto previo accordo tra datore e prestatore di
lavoro.
Alla contrattazione collettiva poi è demandata la funzione
di stabilire oltre ai criteri per la maggiorazione
retributiva, la contestuale riduzione compensativa
dell'orario, secondo misure affidate all'autonomia degli
attori collettivi.
Ovviamente l'effettuazione di lavoro straordinario può
essere disposta unilateralmente dal datore di lavoro, per un
periodo non superiore a 3 giornate lavorative, quando ciò sia
indispensabile in ragione di eventi eccezionali ed
imprevedibili oppure comportanti rischio di danno grave alle
persone o agli impianti anche superando i limiti orari
massimi.
Con riferimento ai lavori discontinui e di semplice attesa
e custodia, l'articolo 8 recepisce le disposizioni della
citata Direttiva nonché i più recenti orientamenti
giurisprudenziali, circa la necessità di individuare il limite
alla durata della prestazione prefissando la durata massima
normale giornaliera e settimanale dell'orario di lavoro in 10
e 45 ore, salvo migliori condizioni previste dai contratti
collettivi, onde se ne ricava che è lavoro straordinario
quello prestato oltre detti limiti salvo il tetto di 11 e di
55 ore.
L'ampio ruolo normativo attribuito alla contrattazione
collettiva, specie nella determinazione plurisettimanale
dell'orario medio di lavoro, deve essere coniugato con la
salvaguardia delle aspettative della generalità dei
lavoratori, i cui tempi di vita dipendono essenzialmente da
quelle scelte. Per questo in caso di dissenso tra le
rappresentanze sindacali aziendali o di richiesta da parte di
almeno il 20 per cento dei lavoratori l'articolo 9 prevede il
ricorso ad un referendum talché l'efficacia dell'accordo
resta sospensivamente condizionata alla sua approvazione da
parte della maggioranza della generalità dei lavoratori
votanti, anche ove il regime di orario si applichi solo in
determinati reparti. Per consentire un'ampia partecipazione ed
il rispetto di procedure democratiche la consultazione deve
aver luogo durante l'orario di lavoro, nei locali dell'unità
produttiva o amministrativa, e l'Ispettorato del lavoro deve
sovraintendere alla sua effettuazione tale da assicurare la
segretezza del voto.
Con riferimento al lavoro notturno, l'articolo 1, quarto
comma, della direttiva opera un rinvio generale alle
disposizioni della direttiva "quadro" n. 89/391. Sono fatte
salve, tuttavia, le disposizioni più vincolanti e specifiche
contenute nella direttiva n. 93/104. Difatti, con gli articoli
9, 10 e 12, quest'ultima detta specifiche norme a tutela della
salute dei lavoratori che prestano attività notturna. Ai sensi
della medesima direttiva (articolo 2), si intende per lavoro
notturno la prestazione svolta in un arco di almeno 7 ore,
definito dalla legislazione nazionale, e che comporta in ogni
caso l'intervallo tra le ore 24.00 e le ore 5.00. Tale
disposizione viene recepita dall'articolo 10 della presente
proposta di legge così come la successiva definizione di
lavoratore notturno: colui che durante il periodo notturno
svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero,
impiegate in modo normale o che possa svolgere durante lo
stesso periodo una certa parte (un terzo) del suo orario di
lavoro annuale.
Analogamente, con riferimento alla durata del lavoro
notturno, la direttiva stabilisce il limite delle 8 ore in
media in un periodo di 24 ore, con ampia delega alla
contrattazione collettiva, per l'individuazione di un periodo
di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il
suddetto limite salvo che per i lavori usuranti, individuati
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
Pag. 21
Per limitare il ricorso al lavoro notturno ai casi di
effettiva necessità e l'usura del medesimo l'orario notturno
determina una riduzione della durata del lavoro settimanale o
mensile ferma una maggiorazione retributiva con modalità
definite dai contratti collettivi.
Date le implicazioni con i tempi di vita dei lavoratori
l'introduzione di turni di lavoro notturno deve essere
preceduta dalla consultazione dei rappresentanti dei
lavoratori interessati ed è soggetta alle stesse procedure
referendarie di cui all'articolo 9, per il ricorso al lavoro
notturno per un periodo superiore a 30 giorni, salve le
esenzioni per gli impianti a ciclo continuo ed i servizi
pubblici essenziali, individuati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.
Quando le implicazioni diventano intrusive e lesive di
diritti di rilievo costituzionale emergono divieti assoluti o
relativi. Quanto ai primi il lavoro notturno è escluso per le
lavoratrici dall'inizio della gravidanza fino al compimento
del 1^ anno di età del bambino e per le famiglie con un solo
genitore e con bambini di età inferiore a 12 anni a carico. La
compresenza di donne e di famiglie come destinatari
dell'esclusione evita il vizio di discriminazioni femminili
censurato dalla Corte di giustizia (sentenza Stoeckel del 25
luglio 1991). Sotto il secondo profilo sono esclusi
dall'obbligo di prestare lavoro notturno i lavoratori e le
lavoratrici che hanno a proprio carico soggetti portatori di
handicap e gli aderenti a confessioni religiose per le
quali sussista il divieto di lavoro notturno e gli altri
soggetti individuati dalla contrattazione collettiva di
categoria.
La direttiva n. 93/104 prescrive, all'articolo 9, una
"valutazione" dello stato di salute del lavoratore prima della
adibizione al lavoro notturno e successivamente ad intervalli
regolari, nonché il trasferimento, quando possibile, ad un
lavoro diurno, in caso di riconosciuta inidoneità per motivi
di salute riconducibili alle prestazioni lavorative notturne.
Sul punto, la citata direttiva recepisce sostanzialmente il
principio, ormai consolidato nella elaborazione comunitaria,
della cosiddetta "valutazione del rischio". Inoltre,
l'articolo 11 della direttiva fa obbligo al datore di lavoro
di informare le autorità competenti, dietro loro richiesta,
circa la eventuale, regolare utilizzazione di lavoratori
notturni.
La presente proposta di legge recepisce, con poche norme
essenziali (v. articolo 11), i princìpi posti dalla direttiva
93/104 CE (in particolare quelli relativi alla "valutazione
del rischio", al lavoro notturno ed alla inidoneità al
lavoro).
Per favorire la flessibilità dell'orario di lavoro secondo
l'articolo 12 il datore e il prestatore di lavoro possono
pattuire la variabilità, dell'orario giornaliero o
settimanale, a discrezione del prestatore, con compensazione
in giornata o in settimana diversa entro un termine non
superiore a trenta giorni, entro il quale la compensazione
degli aumenti o diminuzioni deve avvenire.
Data questa compensazione l'aumento di orario non
costituisce lavoro straordinario, fermo restando che la
variazione dell'orario non può superare il limite di 10 ore
giornaliere e di 45 ore settimanali.
Per favorire l'aggiornamento della materia e il ruolo della
contrattazione collettiva e dei regolamenti ministeriali,
previa audizione delle parti sociali, del CNEL e delle
Commissioni parlamentari, vengono introdotte disposizioni di
delegificazione della disciplina sull'orario di lavoro e sui
riposi dettata da un complesso di norme legislative destinate
comunque a perdere efficacia decorsi due anni dalla data di
entrata in vigore della legge di riforma.
La riduzione del tempo di lavoro è materia che resta
affidata alla determinazione delle parti collettive. Le azioni
dei Governi membri dell'Unione europea dovrebbero tendere alla
costruzione di un contesto favorevole ad una politica degli
orari tendente ad una progressiva riduzione dei medesimi fino
a 35 ore medie settimanali. In linea con questo obiettivo
l'articolo 14 prevede a favore delle imprese che operano una
riduzione strutturale dell'orario di lavoro e per i lavori
part-time - per tutti i lavoratori o per una parte di
essi - rispetto a quello normale fissato dai
Pag. 22
contratti collettivi, un contributo da parte di un apposito
"Fondo per la riduzione degli orari". Il Fondo è alimentato
mediante il contributo addizionale del 15 per cento (legge n.
1079 del 1955) sulle maggiorazioni corrisposte per le
prestazioni di lavoro straordinario e, in parte, utilizzando
il contributo " ex GESCAL" (che scomparirebbe), pari in
percentuale allo 0,7 per cento rispettivamente a carico del
datore e del prestatore di lavoro.
Al termine di ogni anno di gestione un terzo dell'avanzo
cumulato nell'arco dell'ultimo triennio verrà restituito in
parti uguali a imprese e lavoratori.
Più in particolare l'articolo 15 disciplina gli interventi
a favore della riduzione dell'orario per le aziende soggette a
riduzione di orario contrattuale. Così il contributo,
alternativo a quello sui contratti di solidarietà, erogato dal
Fondo è commisurato all'entità della riduzione di orario e
all'incremento di occupazione che essa consente; è erogato per
3 anni, in misura decrescente per ciascun anno del triennio, è
ripartito tra impresa e lavoratori in parti uguali.
Il successivo articolo 16 introduce sgravi contributivi per
il lavoro a tempo parziale, sostitutivi di tutti gli sgravi
attualmente vigenti. Lo sgravio è unico, è identico per tutte
le gestioni previdenziali, è pari al 30 per cento della
contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore
di lavoro, qualora il lavoratore a tempo pieno opti per un
regime ad orario ridotto, non inferiore a 16 ore settimanali o
ad un corrispondente orario mensile o annuale, che comporti
una retribuzione inferiore alla media delle retribuzioni
riferite ai più bassi livelli di inquadramento. Detto sgravio,
per evitare una destrutturazione del mercato del lavoro ed una
massiccia conversione dei rapporti full-time in rapporti
part-time (come perseguito e avvenuto in Gran Bretagna
negli anni '80), è riferito solo al limite massimo del 10 per
cento dell'organico dell'unità produttiva.
Diversamente per i contratti originariamente a tempo
parziale, il contributo a carico del datore di lavoro è
soggetto ad uno sgravio inferiore nella fascia con orario
settimanale da 16 a 32 ore spetta una riduzione contributiva
del 15 per cento, elevata al 20 per cento per le imprese con
meno di 15 dipendenti mentre nella fascia con orario
settimanale da 32 a 35 ore spetta una riduzione contributiva
del 10 per cento, elevata al 15 per cento per le imprese con
meno di 15 dipendenti fatta salva la riduzione del 50 per
cento del beneficio dopo due anni. Alla scadenza del
quadriennio cessano i predetti benefici.
L'articolo 17, concede per ben tre anni un credito
d'imposta ai datori di lavoro privati che incrementino la base
occupazionale in misura pari al 15 per cento dei redditi di
lavoro.
Infine l'articolo 18 amplia le agevolazioni già previste
per i contratti di solidarietà esterna dall'articolo 2, del
decretolegge n. 726 del 1984, e successive modificazioni: così
il contributo triennale ai lavoratori calcolato sulla
retribuzione lorda è pari al 18 per cento per i primi dodici
mesi, al 12 per cento per il secondo anno, al 7 per cento per
il terzo anno; la contribuzione prevista per i lavoratori
assunti con età compresa tra i 15 ed i 29 anni è stabilita
secondo le norme sull'apprendistato per un periodo massimo di
quattro anni; per le imprese operanti nel Mezzogiorno spetta
un contributo per la durata di quattro anni, pari al 35 per
cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo.
Inoltre i contratti di solidarietà esterna sono ora
consentiti anche nella pubblica amministrazione.
Il Capo IV è dedicato all'orario a tempo ridotto, al fine
di radicarlo nel nostro ordinamento con carattere di stabilità
e con pari dignità rispetto alle altre figure negoziali.
L'articolo 19 affronta il complesso tema della forma di
contratto. Così il datore di lavoro che impieghi lavoratori a
tempo parziale in violazione delle disposizioni sulla forma
scritta del contratto di lavoro, comprensiva dell'indicazione
delle mansioni e della distribuzione dell'orario deve
corrispondere al lavoratore una indennità pari al 50 per cento
della retribuzione dovuta anteriormente alla regolarizzazione
Pag. 23
del contratto medesimo. Resta impregiudicata la possibilità
di una conversione della fattispecie regolata dall'articolo 5,
dal decreto-legge n. 726 del 1984, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 863 del 1984, in un normale
rapporto di lavoro, anche se non necessariamente a tempo
pieno, regolato dal diritto comune, secondo le caratteristiche
del caso, come sancito dalla Corte costituzionale (sentenza 11
maggio 1992 n. 210) e ribadito dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale (Circ. n. 37 del 1993).
La previsione di questa sanzione civile ha comunque un
effetto dissuasivo, costituisce elementi di certezza, a fronte
degli esiti incerti delle controversie sul punto, ed adempie
ad una funzione risarcitoria a favore del lavoratore.
L'articolo 20 legittima il lavoro a chiamata purché la
modificazione dell'orario di lavoro, risulti da accordi
scritti di variazione temporanea, non superiore a 20 giorni.
Durante tale periodo spetta una maggiorazione retributiva
oraria non inferiore al 30 per cento.
Ne consegue che le modificazioni unilaterali della
distribuzione dell'orario danno luogo all'applicazione
dell'indennità prevista per la mancanza di forma scritta.
L'articolo 21 regola la trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno accordando la precedenza, per il lavoro a
tempo ridotto, ai soggetti che abbiano: figli, genitore o
coniuge portatori di handicap; figli entro i 6 anni di
età; un'attività di assistenza e cura continuativa a soggetti
disabili; una iscrizione a corsi di istruzione, formazione o
riqualificazione; un'età superiore a cinquanta anni.
L'articolo 22 accorda alle rappresentanze sindacali
aziendali il potere di definire annualmente con il datore di
lavoro un piano per la gestione ed il coordinamento degli
orari, determinando la tipologia e la dislocazione dei posti
vacanti a tempo pieno e a tempo parziale, al fine di
consentire ai lavoratori la scelta del regime di orario.
Al fine di rimuovere una delle residue barriere
previdenziali del part-time, ove venga abbassato a 5
anni, il requisito contributivo minimo, l'articolo 23 prevede
che il minimo contributivo commisurato al reddito settimanale
possa essere raggiunto anche con il ricorso, entro l'anno,
alla contribuzione volontaria, sgravata in misura pari al 30
per cento.
Riprendendo i suggerimenti avanzati dalla Corte
costituzionale (sentenza n. 132 del 1991) l'articolo 24,
accorda la contribuzione figurativa per i periodi di sosta nel
lavoro a tempo parziale ciclico non inferiore a sei mesi
l'anno, con oneri a carico delle relative gestioni.
Resta impregiudicata la questione delle spettanze del
periodo della indennità di disoccupazione, pure auspicata
nella menzionata sentenza della Corte. Il tema dovrà essere
risolto nel contesto della riforma dei cosiddetti
"ammortizzatori sociali" e con forme che evitino la
destrutturazione del mercato del lavoro, evitando con un
eccesso di tutele, la conversione delle forme tipiche in forme
atipiche del rapporto di lavoro, mediante un opportuno e
stretto abbinamento tra indennità di disoccupazione, percorsi
di formazione e lavori socialmente utili.
Al fine di favorire la trasformazione del full-time
in part-time in prossimità della età pensionabile e
favorire indirettamente un lavoro ed una formazione
professionale in coppia (v. infra), l'articolo 25
prevede che la pensione maturata è compatibile con la
perduranza del rapporto di lavoro, è cumulabile con la
retribuzione ed è ridotta in ragione inversamente
proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro.
Per evitare distorsioni sul mercato del lavoro la somma
della pensione e della retribuzione non può comunque superare
l'ammontare della retribuzione spettante ad un lavoratore che,
a parità di condizioni, presti la sua opera a tempo pieno.
L'articolo 26 ridefinisce il minimale contributivo INAIL
con lo scopo di diminuire il costo contributivo relativo sulla
base dei parametri INPS, per cui la retribuzione è determinata
su base oraria.
Di poi si estende al part-time la salvaguardia di un
minimo di rendita come previsto dall'articolo 116, testo unico
n. 1124/1965 al comma terzo, per i lavori stagionali.
Pag. 24
Il Capo V (articoli 27-30) della proposta di legge contiene
la disciplina del "lavoro in obbligazione solidale per una
sola prestazione" (o "lavoro condiviso" o "a coppia" o job
sharing), un nuovo istituto diretto a favorire
articolazioni diverse tra periodi lavorativi e non lavorativi.
Si prevede la possibilità di costituire rapporti di lavoro
aventi ad oggetto la ripartizione tra due lavoratori della
stessa ed unica prestazione lavorativa e delle stesse
mansioni, mediante l'assunzione in solido di una obbligazione
nei confronti dello stesso datore di lavoro, in modo da
garantire una certezza di impegno lavorativo da parte di uno
dei lavoratori interessati, anche in caso di assenza o
impedimento dell'altro.
Apposite disposizioni disciplinano la forma (scritta) e il
contenuto del contratto, gli aspetti previdenziali e i casi di
impedimento e di risoluzione del contratto di un lavoratore (o
di entrambi).
Il Capo VI disciplina il diritto alla formazione continua
innanzitutto mediante una contestuale programmazione degli
orari e della formazione (articolo 31) secondo una linea
propria delle più evolute esperienze di " learning
organization ".
L'abbinamento è reso obbligatorio per le aziende che
riducono l'orario di lavoro utilizzando gli incentivi del
Fondo o comunque è favorita con opportuni incentivi e
disincentivi (v. articoli 34).
L'articolo 32 detta norma in materia di congedi formativi,
sulla cui utilità e diffusione nel mercato del lavoro dei
Paesi membri dell'Unione europea si sofferma sia la
Commissione europea, in vari punti del suo Libro bianco,
nonché il Consiglio della Unione (nella posizione comune n.
31/94, definita il 18 luglio 1994, in vista dell'adozione
della decisione che istituisce un programma d'azione per
l'attuazione di una politica di formazione professionale della
Comunità europea). Interessati sono i lavoratori con almeno 5
anni di anzianità lavorativa presso il medesimo datore di
lavoro, senza oneri retributivi e previdenziali per il datore
di lavoro.
Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire
nel periodo del congedo una anticipazione erogata dall'ente
previdenziale nella misura del 100 per cento della
retribuzione non percepita rimborsata in periodo non superiore
ai 5 anni.
L'articolo 33 reca disposizioni per l'attuazione del
diritto allo studio ivi compresa la formazione continua con
obbligo di uniformarsi alle disposizioni previste dai
contratti nazionali di lavoro.
L'articolo 35 dispone forme più severe di verifica dei
percorsi formativi e di certificazione dei risultati e
ulteriori incentivi per i contratti di formazione e lavoro che
comportino pacchetti formativi di almeno 250 ore di formazione
teorica.
L'articolo 36 istituisce il fondo nazionale per la
formazione continua ed in alternanza, da finanziare attraverso
lo 0,3 per cento del monte salari destinato alla
incentivazione dei progetti di formazione continua e dei
progetti di formazione in alternanza.
Il Capo VII è dedicato al tempo della cura e delle
responsabilità familiari.
Così l'articolo 37 estende ai soggetti a rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa il diritto alla
astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità
ed alle relative indennità secondo le condizioni previste per
i lavoratori dipendenti.
In tal modo si completa quel lavoro di unificazione
normativa dei diversi tipi di lavori, già affrontato e
risolto, in sede di disciplina dell'orario di lavoro, dagli
articoli 2, 4 e 5.
L'articolo 38 estende al padre lavoratore il diritto di
astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del
figlio, in caso di morte, di grave infermità della madre o di
abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino
al padre.
Analogamente l'articolo 39 prevede che il diritto di
astenersi dal lavoro, il diritto ai periodi di riposo
giornalieri e i relativi trattamenti economici, di cui agli
articoli 7, 10, e 15, secondo e terzo comma, della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, e dall'articolo 3 della presente
proposta di legge, sono estesi al padre lavoratore: quando i
figli siano affidati al solo padre; in alternativa alla madre
lavoratrice dipendente o
Pag. 25
autonoma; quando la madre non abbia un lavoro in atto e sia
impossibilitata, per motivi di salute, ad assistere i
bambini.
L'articolo 40 riformula il primo comma dell'articolo 2
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, estendendo la nullità
del licenziamento intimato alla lavoratrice dall'inizio del
periodo di gestazione fino al compimento di un anno di età del
bambino, ed attribuendo analoga soluzione al licenziamento
intimato al lavoratore che si astenga dal lavoro nel periodo
compreso tra la nascita ed il compimento del primo anno di età
del bambino.
L'articolo 41 opportunamente corregge l'infortunio in cui è
incorso il legislatore delegato con l'articolo 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ripristinando la
ratio espansiva dell'articolo 3, comma 1, lettera
i) della legge 23 ottobre 1992 n. 421. Così si ribadisce
che le norme vigenti sulla astensione obbligatoria e
facoltativa dal lavoro per maternità e puerperio si
interpretano nel senso di dare luogo all'accredito figurativo
dei relativi periodi, senza alcun requisito di anzianità
contributiva e senza oneri a carico della lavoratrice. Nel
mentre si specifica che i periodi di gravidanza e puerperio
intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro e dunque non
assicurati sono soggetti ad accredito figurativo, in misura
pari al periodo di astensione obbligatoria, e a riscatto per i
periodi corrispondenti alla astensione facoltativa, ove
l'assicurato possa far valere complessivamente almeno cinque
anni di contribuzione.
L'articolo 42 introduce nel nostro ordinamento l'istituto
del congedo parentale, da concedersi per motivi familiari e
personali, disciplinato già in alcune legislazioni europee ed
oggetto di una proposta di direttiva comunitaria, oltre che di
attenzione da parte del governo italiano. Viene così ammessa
l'astensione dal lavoro in caso di necessità di assistere il
bambino di età compresa tra i 3 e i 6 anni.
In caso di documentata infermità del coniuge o di un
parente o di un affine in caso di decesso del coniuge o dei
figli, di un parente o di un affine.
L'articolo 43 concede l'anticipazione del trattamento di
fine rapporto ai dipendenti che usufruiscono dei congedi
parentali in misura pari all'importo della retribuzione non
percepita.
In alternativa alla anticipazione del trattamento di fine
rapporto (TFR) l'articolo 44 consente altra anticipazione
ponendola a carico dell'ente previdenziale, nella misura del
70 per cento della retribuzione non percepita da rimborsare in
un periodo non superiore ai 5 anni.
Secondo l'articolo 45 i soggetti che usufruiscono dei
congedi parentali o personali (v. infra l'articolo 49)
hanno diritto a prolungare il rapporto di lavoro anche in
deroga alle disposizioni concernenti l'età di pensionamento
obbligatorio.
In alternativa all'anticipo del TFR o del trattamento
previdenziale l'articolo 46 consente l'anticipo della
pensione. L'età di maturazione del diritto alla pensione
nonché i requisiti per la pensione di anzianità vengono
prolungati di un periodo corrispondente a quello in cui è
stato percepito il trattamento anticipato di pensione.
Secondo l'articolo 48 per i congedi previsti in caso di
infermità del coniuge, parente o affine, lo Stato, in
alternativa ai benefici di cui agli articoli 43, 44, 45, 46,
concede un contributo al pagamento del premio per una forma
complementare di assicurazione sanitaria.
L'articolo 49 consente che i dipendenti che abbiano
prestato almeno 5 anni di servizio alle dipendenze del
medesimo datore di lavoro possano chiedere un periodo di
congedo, nella misura di uno ogni sette anni di lavoro, della
durata non inferiore ai quattro mesi e non superiore agli
undici, per motivi personali o di impegno sociale.
Il periodo di congedo non è retribuito e non è computabile
all'anzianità di servizio assicurativa ai fini del trattamento
dell'assicurazione generale obbligatoria.
I periodi di congedo possono essere recuperati ai fini
pensionistici con il prolungamento del rapporto di lavoro e
danno luogo ai diritti previsti nell'articolo 43.
Secondo l'articolo 51 i dipendenti da datore di lavoro con
oltre 500 addetti, che abbiano almeno cinque anni di anzianità
Pag. 26
aziendale, hanno diritto ad una interruzione della carriera
lavorativa per motivi familiari fino a tre anni consecutivi.
Durante detto periodo il dipendente mantiene la sola
titolarità del posto di lavoro.
In tal modo viene introdotto nell'ordinamento italiano un
beneficio già conosciuto in altri paesi aderenti all'Unione
europea.
Infine l'articolo 52 reca norme dirette alla repressione
delle violazioni d'orario mutando il procedimento giudiziale
sommario dall'art, 28 dello statuto dei lavoratori e
consentendo la legittimazione attiva anche alle rappresentanze
sindacali aziendali. In tal modo questa norma, insieme ai
compiti di controllo dell'ispettorato e delle organizzazioni
sindacali, dovrebbe garantire l'effettività della disciplina
vincolistica sugli orari.
Valutazione dell'impatto occupazionale e dei costi della
proposta di riduzione d'orario.
Nelle tabelle allegate alla presente relazione si riportano
i risultati di una simulazione volta a verificare la
realizzabilità macroeconomica di una riduzione graduale
dell'orario di lavoro e del suo possibile impatto a livello
occupazionale. Nella simulazione si è tenuto conto della
esistenza di un duplice effetto di trade-off, uno legato
alla sostituibilità, dato il tasso di crescita della
produttività e dei margini di profitto, tra salari reali e
riduzione dell'orario di lavoro, e il secondo legato alla
necessità di trasferire risorse dai settori ad elevata
dinamica ai settori a bassa dinamica della produttività.
Per quanto riguarda il primo aspetto va innanzitutto
evidenziato come in un contesto statico la riduzione
dell'orario di lavoro può essere ottenuta soltanto in presenza
o di una riduzione proporzionale del salario reale dei
lavoratori, o viceversa attraverso la compressione dei margini
di profitto delle imprese. Diversa è la situazione in un
contesto dinamico dove la riduzione dell'orario di lavoro può
essere ottenuta senza ostacolare l'equilibrio competitivo sul
piano interno e internazionale in quanto, anche a parità di
profitti lordi unitari, la crescita della produttività rende
possibile la creazione di un margine che può essere utilizzato
per distribuire al lavoratore sia degli orari più brevi che
degli aumenti retributivi. Il presupposto è che la crescita
tendenziale della produttività oraria del lavoro sia
sufficiente a coprire sia il costo delle riduzioni di orario
che il costo dell'aumento dei salari. Nell'ipotesi di profitti
unitari costanti esiste comunque un trade-off tra la
riduzione di orario e l'aumento delle retribuioni: dato un
certo tasso di crescita della produttività oraria, si possono
avere maggiori aumenti percentuali di salario pro capite
soltanto al costo di minori riduzioni percentuali di orario e
viceversa.
Tuttavia esiste un altro elemento che bisogna tenere in
considerazione per valutare la sostenibilità macroeconomica
della riduzione dell'orario di lavoro. E' quello che Baumol
chiamava la "malattia dei costi", e quindi le implicazioni
generali e inevitabili che l'esistenza di settori a diversa
dinamica della produttività rappresenta. La diversa evoluzione
della produttività implica infatti che, a parità di dinamica
salariale, si ha un continuo aumento del costo per unità di
prodotto nei settori a bassa crescita della produttività
relativamente al settore ad alta. Questo rende necessario il
trasferimento di risorse da un settore all'altro,
trasferimento che può avvenire o tramite una modificazione dei
prezzi relativi o attraverso il prelievo fiscale, anche
soltanto per mantenere costanti le proporzioni tra le quantità
prodotte dai due settori, ovvero per garantire a entrambi un
uguale tasso di crescita del prodotto. Questo secondo aspetto
implica che non tutto l'aumento di produttività nei settori
dinamici può essere utilizzato per ridurre l'orario di lavoro,
in quanto una parte va a finanziare il trasferimento di
risorse verso gli altri settori.
Nella simulazione si è pertanto valutato per prima cosa
quale deve essere l'ammontare di risorse che devono essere
trasferite dai settori ad elevata produttività al settore dei
servizi. Nella costruzione dello scenario si è ipotizato che
nell'arco dei prossimi otto anni l'evoluzione dei settori
Pag. 27
considerati (agricoltura, industria in senso stretto,
costruzioni, commercio e pubblici esercizi, altri servizi
destinabili alla vendita, servizi non destinabili alla
vendita) sia analogo a quello registrato nell'ultimo periodo.
Si è pertanto assunto che:
i tassi di crescita del valore aggiunto e della
produttività del lavoro siano pari alla media di quelli
riscontrati tra i due picchi di massimo e minimo del ciclo
economico (1979-1988, 1982-1993);
per la crescita della produttività nel settore del
commercio e pubblici esercizi si è utilizzato solo
l'evoluzione registrata nell'ultimo periodo (1982-1993), in
quanto si ipotizza che si proseguirà nel processo di recupero
di efficienza di tali settori;
l'evoluzione delle retribuzioni reali sia pari a quella
registrata per ogni settore durante il periodo 1982-1993.
Come si puo vedere dalle tabelle 1a-1f la prosecuzione,
anche per i prossimi anni, della dinamica tendenziale
condurrebbe ad un ulteriore ridimensionamento del peso in
termini occupazionali assunto dal settore industriale. La
crescita della produttività a tassi superiori a quelli
registrati dal valore aggiunto comporterebbe infatti la
riduzione di oltre 485 mila unità di lavoro nell'industria in
senso stretto. Nell'insieme dell'economia la crescita
occupazionale nell'arco degli otto anni considerati
ammonterebbe solamente a 514 mila unità di lavoro.
Le stesse tabelle rendono inoltre esplicito l'ammontare di
risorse che devono essere ridistribuite tra i settori. Come si
può vedere dalla tabella 1b la crescita delle retribuzioni ad
un tasso inferiore alla produttività rende possibile
nell'industria in senso stretto creare un margine di risorse
che tenderà via via a crescere fino a raggiungere gli oltre 26
mila miliardi nel 2002. Tale ammontare è pari alla differenza
tra la crescita del valore aggiunto e quella delle
retribuzioni, dato un margine di profitto costante. Queste
risorse se non fossero ridistribuite tra i settori all'interno
del sistema economico andrebbero interamente ad incrementare i
margini di profitto delle imprese. Un fenomeno analogo,
sebbene di dimensioni più limitate, si ha anche
nell'agricoltura, nelle costruzioni e negli altri servizi
destinabili alla vendita. Viceversa, la crescita delle
retribuzioni in misura superiore all'aumento della
produttività conduce per il commercio e i servizi non
vendibili (tabelle 1d e 1f) ad un aumento dei costi pari
rispettivamente a circa 3.400 e 20.000 miliardi di lire nel
2002. Tali settori, per potersi sviluppare ai ritmi registrati
nel passato, devono assorbire un ammontare di risorse pari
all'incremento di costo. Nell'insieme (tabella 2) l'evoluzione
tendenziale implica un trasferimento di risorse tra settori
pari a 23.374 miliardi e rende disponibili circa 15 mila
miliardi di lire che possono essere utilizzati o per ridurre
l'orario di lavoro o, in alternativa, per incentivare lo
sviluppo di alcuni settori oltre l'evoluzione tendenziale.
Certamente un maggiore tasso di sviluppo e/o un recupero di
efficienza nei settori dei servizi al di là di quanto
registrato in questi ultimi anni, renderebbe disponibile un
maggior ammontare di risorse.
Nelle tabelle 3a e 3b si riportano i risultati di una nuova
simulazione ricostruita assumendo che i 15 mila miliardi di
risorse rese disponibili siano interamente utilizzate per
ridurre l'orario di lavoro. Anche in questa nuova simulazione
si è assunto che i tassi di crescita del valore aggiunto,
della produttività e delle retribuzioni seguano l'evoluzione
riscontrata in questi ultimi anni.
L'ammontare di risorse reso disponibile dalla prosecuzione
dell'evoluzione tendenziale non è comunque sufficiente a
garantire una riduzione generalizzata dell'orario di lavoro a
35 ore settimanali per l'insieme dell'economia entro il 2002.
Data tale evoluzione della produttività e del valore aggiunto
una simile ipotesi potrebbe essere raggiunta soltanto a
scapito di una minore dinamica dei salari reali dei lavoratori
dipendenti. Tuttavia, anche in considerazione del fatto che
l'evoluzione delle retribuzioni reali registrata tra il 1992 e
il 1994 è stata negativa è difficilmente ipotizzabile che nei
prossimi anni la crescita delle retribuzioni reali possa
essere inferiore a quanto registrato negli ultimi undici
anni.
Pag. 28
Si è pertanto assunto nella costruzione dei nuovi scenari
che la riduzione dell'orario avvenga soltanto nell'industria
in senso stretto e nel commercio e pubblici esercizi. Si tenga
conto che già attualmente i servizi non destinabili alla
vendita presentano un orario settimanale contrattuale pari a
36 ore, e che anche una parte degli altri servizi destinabili
alla vendita presentano orari contrattuali settimanali
inferiori alla media (nei settori del credito e
dell'assicurazione l'orario contrattuale settimanale è pari a
37 ore). Non si è ipotizzato invece una riduzione dell'orario
di lavoro nei settori dell'agricoltura e delle costruzioni
dove tuttavia è più intenso il ricorso al lavoro stagionale e
irregolare. Il tasso di intensità lavorativa, espresso dal
rapporto percentuale tra unità di lavoro e posizioni
lavorative, che consente di misurare il volume di lavoro
prestato mediamente da ciascun individuo, è risultato
nell'agricolutra pari a 35,1 per cento nel 1993.
Come si può vedere dalle tabelle 3a e 3b la riduzione
dell'orario resa possibile rispettando le compatibilità
macroeconomiche e la competitività interna e internazionale
del sistema economico è pari a circa il 7,1 per cento
nell'industria in senso stretto e al 7,6 per cento nel settore
del commercio e dei pubblici esercizi. Tale riduzione
consentirebbe di condurre l'orario annuale contrattuale ad un
valore prossimo in entrambi i settori a quello attualmente
vigente per i dipendenti pubblici (1.588 ore annuali).
La simulazione nello stesso tempo rende evidente l'impatto
in termini occupazionali di una tale riduzione dell'orario di
lavoro. Come riportato sempre nelle tabelle 3a e 3b
l'occupazione al 2002 sarebbe pari a 3.744 mila unità di
lavoro nell'industria in senso stretto (contro 3.479 mila
nello scenario tendenziale), e a 2.531 mila nel commercio
(contro 2.338 mila nello scenario tendenziale). La riduzione
dell'orario di lavoro consentirebbe pertanto di limitare la
contrazione occupazionale nell'industria in senso stretto,
permettendo di mantenere circa 265 mila posti di lavoro. Nello
stesso tempo nel commercio e pubblici esercizi essa creerebbe
circa 193 mila nuovi posti di lavoro. Nel complesso l'impatto
occupazionale ammonterebbe a circa 458 mila unità di lavoro
nell'arco degli otto anni considerati nella simulazione.
Tenendo conto che, in assenza di riduzione di orario,
l'occupazione aumenterebbe in base allo scenario tendenziale
di circa 514.000 unità nell'arco degli otto anni considerati,
il guadagno di ulteriori 458.000 unità significherebbe
pressoché il raddoppio della crescita occupazionale.
Il Fondo di incentivazione alla riduzione di orario.
Viene istituito presso l'INPS il Fondo di incentivazione
alla riduzione di orario, per le cui entrate e uscite va
tenuta una contabilità separata all'interno della gestione
dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione. I
settori interessati agli incentivi sono quelli a orario
contrattuale lungo: industria in senso stretto, costruzioni,
agricoltura, commercio e pubblici esercizi. Hanno diritto ad
usufruire dell'incentivo imprese e lavoratori di un settore
dove il rinnovo contrattuale nazionale riduce l'orario
rispetto a quello del precedente contratto, nonché, ove il
rinnovo del contratto nazionale non preveda variazioni di
orario, le imprese che lo riducono in sede di contrattazione
aziendale.
Il meccanismo di erogazione del contributo a favore delle
imprese.
Il contributo è commisurato all'entità della riduzione di
orario ed all'incremento di occupazione che essa consente: per
ogni impresa, dato il numero di dipendenti effettivo dopo la
riduzione di orario e la retribuzione oraria effettiva, si
calcola il monte retributivo che si sarebbe rilevato per
quella occupazione e per quella retribuzione al vecchio orario
contrattuale e se ne fa la differenza rispetto al monte
retributivo rilevato col nuovo orario contrattuale; il
contributo è erogato per tre anni, in misura decrescente per
ciascun anno del triennio e pari, rispettivamente allo 0,65,
Pag. 29
allo 0,40 e allo 0,20 per cento della differenza così
calcolata. Il contributo sarà ripartito tra impresa e
lavoratori in parti uguali.
(Si noti che la differenza così calcolata è tanto più
ampia, e con essa lo è il contributo, quanto più forte è la
riduzione di orario e maggiore l'occupazione che da essa
deriva).
Il contributo dal Fondo di incentivazione è da considerarsi
alternativo a quelli previsti dalla normativa sui contratti di
solidarietà.
Il finanziamento del Fondo.
Il Fondo è alimentato dalle imprese e dai lavoratori di
tutti i settori attraverso:
a) il versamento di una somma pari al 15 per cento
delle maggiorazioni retributive relative alle ore di lavoro
straordinario effettuate;
b) un contributo a carico dei datori di lavoro pari
allo 0,35 per cento delle retribuzioni mensili corrisposte ai
propri dipendenti dalle imprese e un altro a carico dei
dipendenti e pari anch'esso allo 0,35 per cento della
retribuzione mensile.
Al termine di ogni anno di gestione, si verifica se il
Fondo ha registrato o meno un avanzo cumulato nell'arco degli
ultimi tre anni compreso quello appena terminato; in caso
affermativo, un terzo dell'avanzo cumulato verrà restituito in
parti uguali a imprese e lavoratori di tutti i settori nel
corso dell'anno successivo.
Le tabelle 4, 5 e 6 allegate alla relazione mostrano che,
ove la riduzione di orario che effettivamente sarà realizzata
sia delle dimensioni ipotizzate, il Fondo di incentivazione
alla riduzione di orario dovrebbe risultare mediamente in
attivo. Gli effetti sul bilancio pubblico dovrebbero risultare
ancora più virtuosi alla luce del fatto che la riduzione di
orario implicherà con ogni probabilità un minor ricorso agli
ammortizzatori sociali (CIG e indennità di disoccupazione),
con un corrispondente risparmio di spesa. Quest'ultimo
peraltro è difficile da quantificare ed è questo il motivo per
cui al momento non siamo riusciti a incorporare questi
potenziali risparmi tra le fonti di finanziamento esplicite
del Fondo per la riduzione di orario.
Regimi ad orario ridotto.
Per le prestazioni ad orario ridotto è previsto
l'annullamento delle aliquote contributive relative
all'assicurazione contro la disoccupazione e alla Cassa
integrazione guadagni per le prime 32 ore lavorative
settimanali. In tal caso il Fondo versa alle gestioni INPS di
assicurazione contro la disoccupazione e di Cassa integrazione
guadagni l'equivalente dei minori contributi ad esse versate a
norma delle agevolazioni contributive previste.
Calcolo dei costi dei congedi familiari e parentali.
Nella tabella 7 allegata alla relazione sono riportate le
stime relative all'onere a carico del bilancio dello Stato dei
congedi familiari e parentali così come individuati nella
presente proposta di legge. Per tutte le misure si è
individuato un tetto massimo, ossia un livello dell'onere che
sembra improbabile possa essere superato.
Il tetto riferito ai congedi parentali è stato ottenuto
assumendo che tutti i genitori dei bambini di età compresa tra
i tre e i sei anni usufruiscano, in base all'articolo 5, di un
mese di congedo per ciascun anno. In tal caso, considerando
che in media il numero di nati vivi nel periodo 1988-1992 è
stato pari a circa 566 mila unità, i congedi usufruibili per
ogni anno ammontano a oltre 100 mila, per un onere a carico
dello Stato in termini di contributi figurativi pari a 1.313
miliardi di lire, a cui si devono aggiungere altri 276
miliardi per l'eventuale onere relativo al prestito.
Più difficile appare il calcolo dei costi relativi ai
congedi familiari. Per la stima si è fatta l'ipotesi che a
ogni giorno di
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degenza effettuato in un anno in istituti di cura pubblici e
privati corrisponda un giorno di congedo (per ogni malato un
solo parente lavoratore prende il congedo). Si ottengono così
circa 195 mila giorni di congedo all'anno, con un onere per lo
Stato in termini di contributi figurativi pari a 2.538
miliardi di lire, a cui si devono aggiungere 534 miliardi
relativi al costo del prestito delle mensilità retributive
perse durante il congedo.
Per quanto riguarda i congedi relativi alla morte dei figli
o del coniuge si sono presi in considerazione soltanto i morti
compresi tra i 3 mesi e i 55 anni. In questo caso,
considerando che ogni lavoratore dipendente possa prendere 15
giorni di congedo, gli anni di congedo annui sono risultati
pari a 2.300, per un costo complessivo in termini di
contributi figurativi pari a 30 miliardi di lire, a cui si
devono aggiungere 6 miliardi per l'onere dell'eventuale
prestito ad integrazione del salario.
Per il calcolo dell'onere per il bilancio dello Stato dei
congedi per motivi di studio si è assunto che tutti i
lavoratori dipendenti usufruiscano complessivamente
di un anno di congedo durante tutto il periodo lavorativo.
Si è inoltre calcolato l'onere per il bilancio dello Stato
dei congedi per motivi personali. Anche in questo caso per la
stima del costo si è assunto che tutti i lavoratori dipendenti
usufruiscano complessivamente di un anno di congedo durante
tutto il periodo lavorativo. In questo caso il costo a carico
dello Stato è relativo soltanto all'onere del prestito, e si
riduce pertanto, alla differenza tra la spesa per gli
interessi calcolati ai tassi di mercato e la spesa per gli
interessi calcolati al tasso praticato dall'INPS
sull'anticipazione concessa (pari al tasso d'inflazione). In
tal caso si è stimato un costo annuo pari a 1.138 miliardi di
lire.
Infine si è calcolato il contributo alla Mutua sanitaria,
che lo Stato potrebbe versare per ciascun lavoratore
dipendente nell'ipotesi che si mantenga inosservato l'onere a
carico dello Stato rispetto alle precedenti forme di
copertura.
In tal caso si è stimato che il contributo al premio possa
essere pari a 320.000 lire annue per ciascun lavoratore.
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