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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30118
DDL2483-0006
Progetto di legge Camera n. 2483 - testo presentato - (DDL12-2483)
(suddiviso in 62 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.44 dello stampato)
...C2483. TESTIPDL
...C2483.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2483 ZZ12 ZZPD ZZPR
           (Durata dell'orario normale di lavoro).
      1.  La durata settimanale legale dell'orario normale di
  lavoro dei dipendenti da datori di lavoro privati e pubblici e
  dei prestatori d'opera coordinata e continuativa è stabilita
  in 39 ore effettive.  La contrattazione collettiva può
  prevedere la riduzione dell'orario di lavoro fino a 35 ore
  settimanali medie, fermi restando i vigenti
 
                              Pag. 45
 
  limiti legali inferiori, con gli incentivi di cui al capo III
  della presente legge.
    2.  Non si considerano come lavoro effettivo e non sono
  compresi nella durata dell'orario di lavoro:
        a)  i riposi intermedi e le pause di lavoro
  superiori a 15 minuti;
        b)  il tempo impiegato per recarsi dal luogo di
  residenza al luogo di lavoro.
    3.  I contratti collettivi nazionali di lavoro e, nei limiti
  da questi stabiliti, i contratti collettivi aziendali possono
  prevedere che i limiti di cui al comma 1 siano riferiti
  all'orario medio di un periodo non superiore a 19 settimane
  per la generalità dei dipendenti.  Detto limite è elevato a 40
  settimane per il personale indicato all'articolo 17, secondo
  comma, della direttiva 93/104/CE, del Consiglio del 23
  novembre 1993.
    4.  La diversa distribuzione plurisettimanale dell'orario di
  lavoro è compensata da una riduzione della durata settimanale
  del lavoro secondo limiti e modalità definiti dalla
  contrattazione collettiva tra le parti sociali.
    5.  In nessun caso l'orario di lavoro comprensivo delle ore
  di lavoro straordinario può superare il limite massimo di 45
  ore settimanali e di 10 ore giornaliere, salvi i casi previsti
  dagli articoli 10 e 11 del regolamento approvato con regio
  decreto 10 settembre 1923, n. 1955.
    6.  La distribuzione dell'orario di lavoro, nei settori che
  producono beni e servizi alle persone, deve tendere a
  realizzare un giusto equilibrio tra i diritti dei lavoratori e
  le esigenze degli utenti.
 
DATA=950504 FASCID=DDL12-2483 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2483 TOTPAG=0076 TOTDOC=0062 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0044 RIGINIZ=023 PAGFIN=0045 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=44 PAGEFIN=45 SORTRES= SORTDDL=248300 00 FASCIDC=12DDL2483 SORTNAV=0248300 000 00000 ZZDDLC2483 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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