| (Durata dell'orario normale di lavoro).
1. La durata settimanale legale dell'orario normale di
lavoro dei dipendenti da datori di lavoro privati e pubblici e
dei prestatori d'opera coordinata e continuativa è stabilita
in 39 ore effettive. La contrattazione collettiva può
prevedere la riduzione dell'orario di lavoro fino a 35 ore
settimanali medie, fermi restando i vigenti
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limiti legali inferiori, con gli incentivi di cui al capo III
della presente legge.
2. Non si considerano come lavoro effettivo e non sono
compresi nella durata dell'orario di lavoro:
a) i riposi intermedi e le pause di lavoro
superiori a 15 minuti;
b) il tempo impiegato per recarsi dal luogo di
residenza al luogo di lavoro.
3. I contratti collettivi nazionali di lavoro e, nei limiti
da questi stabiliti, i contratti collettivi aziendali possono
prevedere che i limiti di cui al comma 1 siano riferiti
all'orario medio di un periodo non superiore a 19 settimane
per la generalità dei dipendenti. Detto limite è elevato a 40
settimane per il personale indicato all'articolo 17, secondo
comma, della direttiva 93/104/CE, del Consiglio del 23
novembre 1993.
4. La diversa distribuzione plurisettimanale dell'orario di
lavoro è compensata da una riduzione della durata settimanale
del lavoro secondo limiti e modalità definiti dalla
contrattazione collettiva tra le parti sociali.
5. In nessun caso l'orario di lavoro comprensivo delle ore
di lavoro straordinario può superare il limite massimo di 45
ore settimanali e di 10 ore giornaliere, salvi i casi previsti
dagli articoli 10 e 11 del regolamento approvato con regio
decreto 10 settembre 1923, n. 1955.
6. La distribuzione dell'orario di lavoro, nei settori che
producono beni e servizi alle persone, deve tendere a
realizzare un giusto equilibrio tra i diritti dei lavoratori e
le esigenze degli utenti.
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