| Onorevoli Colleghi! -- La grave fase di recessione
economica che ormai da tempo investe il nostro Paese ha recato
come conseguenza l'aggravarsi del processo di
deindustrializzazione, che colpisce vari settori produttivi in
diverse zone del Paese.
Questo fenomeno ha avuto come diretta conseguenza un forte
incremento del ricorso agli ammortizzatori sociali, ed in
particolar modo alla cassa integrazione straordinaria.
Diventa, quindi, importante l'obiettivo della
ricollocazione anche temporanea dei lavoratori in cassa
integrazione, data
l'ampiezza del numero e la possibilità di utilizzare soggetti
dotati di una forte professionalità acquisita.
In alcune realtà l'obiettivo della ricollocazione e
dell'utilizzo dei lavoratori in cassa integrazione è stato
affrontato attraverso il ricorso ai cosiddetti lavori
socialmente utili ovvero ad attività di pubblica utilità.
In questa fase, peraltro, il blocco delle assunzioni nella
pubblica amministrazione rende impossibile la copertura di
vistosi vuoti d'organico, che si sono verificati soprattutto
presso gli enti locali e nei servizi socio-assistenziali e
alla persona.
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Con la presente proposta di legge si propone quindi di
permettere alle pubbliche amministrazioni l'utilizzo
temporaneo di lavoratori in cassa integrazione
straordinaria.
Questa possibilità si affianca a quella, già presente in
alcune aree del Paese, dell'utilizzo di questi lavoratori in
attività socialmente utili. Si tratta, tuttavia, di un
utilizzo temporaneo delle professionalità e delle esperienze
acquisite da questi lavoratori, da realizzarsi attraverso lo
strumento del comando ed il cui differenziale retributivo
dovrà essere corrisposto dalle amministrazioni alle aziende,
che provvederanno al pagamento.
Questa proposta di legge trae in parte spunto dal progetto
presentato dall'ex assessore comunale milanese professor
Tiziano Treu e dalle esperienze delle amministrazioni di
Milano, di Roma e della provincia di Taranto, nonché
dell'intesa tra la Società di gestioni e partecipazioni
industriali - Spa (GEPI) ed il Ministero dell'ambiente.
Questa proposta di legge diviene, inoltre, strettamente
necessaria nel momento in cui sempre più grave è l'incertezza
sulla regolarità, sul percorso, sui tempi e sulle
responsabilità degli organi amministrativi preposti alla
concessione degli ammortizzatori sociali.
La proposta di legge all'articolo 1 concede ai lavoratori
che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione
salariale, la possibilità di ottenere il comando dall'impresa
dalla quale dipendono per svolgere attività temporanea per
attività socialmente utili e per coprire carenze di organico
presso le amministrazioni dello Stato e di altri enti
pubblici. Il comando avviene previo accordo sindacale e con il
consenso del lavoratore. Le regioni sono inoltre tenute alla
promozione di incontri tra le parti sociali, gli enti e gli
organismi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
per favorire tali accordi.
L'ente pubblico è tenuto a versare all'azienda il rimborso
spese che sarà versato al lavoratore interessato. Tale
rimborso è pari alla differenza tra l'ammontare del
trattamento straordinario di integrazione salariale e la
retribuzione relativa al livello corrispondente alla mansione
svolta dal lavoratore.
Il lavoratore in comando resta a tutti gli effetti alle
dipendenze dell'azienda e continua a percepire, se dovuto, il
trattamento straordinario di integrazione salariale.
L'articolo 1, al comma 6, concede inoltre ai lavoratori la
possibilità di usufruire del comando presso gli enti parco
nazionali o presso gli enti parchi naturali regionali
istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per lo
svolgimento delle attività previste da detta legge.
L'articolo 2 permette inoltre l'utilizzo anche dei
lavoratori iscritti alle liste di mobilità di cui alla legge
23 luglio 1991, n. 223.
All'articolo 3 si prevede l'istituzione presso le sezioni
circoscrizionali per l'impiego di appositi elenchi nei quali
iscrivere i lavoratori disponibili al comando presso le
amministrazioni e gli enti pubblici.
L'articolo 4 garantisce ai lavoratori che partecipano alle
attività di cui alla presente proposta di legge l'acquisizione
di un punteggio utile ai fini della partecipazione a concorsi
presso la pubblica amministrazione.
L'articolo 5 fissa l'istituzione presso le sedi
del'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio
e della programmazione economica e presso l'Istituto nazionale
di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI)
di appositi uffici informativi.
L'articolo 6 attribuisce il compito alle sezioni
circoscrizionali per l'impiego di sottoporre i lavoratori
iscritti alle liste di mobilità ad un colloquio finalizzato
alla ricollocazione al lavoro. Nello stesso articolo, insieme
alle agenzie regionali per l'impiego, le sezioni
circoscrizionali per l'impiego predispongono, in
collaborazione con le regioni, i progetti mirati al
reinserimento. Gli uffici provinciali del lavoro e
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della massima occupazione e le agenzie regionali per
l'impiego sono tenuti annualmente a relazionare sulla loro
attività al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
All'articolo 8 si stabilisce la presentazione annuale da
parte del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale al Parlamento ed al Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) di una relazione
sull'utilizzo della cassa integrazione straordinaria e
dell'indennità di mobilità e sulle iniziative realizzate nelle
varie regioni per la ricollocazione dei lavoratori.
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