Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30121
DDL2483-0009
Progetto di legge Camera n. 2483 - testo presentato - (DDL12-2483)
(suddiviso in 62 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.46 dello stampato)
...C2483. TESTIPDL
...C2483.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2483 ZZ12 ZZPD ZZPR
                    (Riposo settimanale).
      1.  I dipendenti da datori di lavoro privati e pubblici
  nonché i prestatori d'opera coordinata e continuativa hanno
  diritto ad un riposo di almeno 24 ore consecutive, da cumulare
  con le 12 ore di riposo giornaliero, dopo un periodo di lavoro
  non superiore a 6 giorni consecutivi.
    2.  Il riposo settimanale deve decorrere da una mezzanotte
  all'altra, ovvero dall'ora stabilita dai contratti collettivi,
  e deve essere goduto di domenica.
    3.  Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano,
  salve le disposizioni contrarie delle leggi speciali e dei
  contratti collettivi:
        a)  al personale navigante;
        b)  al personale militare di pubblica sicurezza;
        c)  agli addetti ai servizi pubblici, di qualsiasi
  tipo e natura, anche se gestiti da imprese o soggetti privati,
  per i quali vi sia ragionevole necessità di funzionamento
  anche nei giorni festivi;
        d)  agli addetti alle lavorazioni industriali a
  ciclo continuo;
        e)  agli addetti a servizi di vigilanza, custodia o
  pronto intervento per la tutela della sicurezza di persone o
  beni;
 
                              Pag. 47
 
        f)  agli addetti a pubblici servizi, attività
  alberghiere o di ristorazione;
        g)  agli addetti alle attività di assistenza medica
  o paramedica, attività di assistenza a viaggiatori e
  turisti;
        h)  ai lavoratori che prestano la loro opera
  nell'ambito di spettacoli, manifestazioni sportive,
  manifestazioni culturali, fiere e mercati, sfilate di moda;
        i)  ai dipendenti di aziende giornalistiche;
        l)  agli addetti ad attività artigianali o di
  commercio al minuto o nei supermercati per le quali sia
  previsto il funzionamento anche nei giorni festivi da apposita
  legge regionale;
        m)  ai panificatori;
        n)  agli addetti ad altre attività, per le quali il
  funzionamento nelle giornate festive corrisponda ad esigenze
  tecniche od a ragioni di pubblica utilità, specificamente
  indicate con decreto del Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali
  nazionali di categoria e le organizzazioni nazionali dei
  datori di lavoro.
    In caso di utilizzo continuativo della giornata festiva si
  determina una riduzione compensativa dell'orario ed una
  maggiorazione retributiva nelle forme e nei modi previsti
  dall'articolo 10.
 
DATA=950504 FASCID=DDL12-2483 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2483 TOTPAG=0076 TOTDOC=0062 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0046 RIGINIZ=011 PAGFIN=0047 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=46 PAGEFIN=47 SORTRES= SORTDDL=248300 00 FASCIDC=12DDL2483 SORTNAV=0248300 000 00000 ZZDDLC2483 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati