| (Riposo settimanale).
1. I dipendenti da datori di lavoro privati e pubblici
nonché i prestatori d'opera coordinata e continuativa hanno
diritto ad un riposo di almeno 24 ore consecutive, da cumulare
con le 12 ore di riposo giornaliero, dopo un periodo di lavoro
non superiore a 6 giorni consecutivi.
2. Il riposo settimanale deve decorrere da una mezzanotte
all'altra, ovvero dall'ora stabilita dai contratti collettivi,
e deve essere goduto di domenica.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano,
salve le disposizioni contrarie delle leggi speciali e dei
contratti collettivi:
a) al personale navigante;
b) al personale militare di pubblica sicurezza;
c) agli addetti ai servizi pubblici, di qualsiasi
tipo e natura, anche se gestiti da imprese o soggetti privati,
per i quali vi sia ragionevole necessità di funzionamento
anche nei giorni festivi;
d) agli addetti alle lavorazioni industriali a
ciclo continuo;
e) agli addetti a servizi di vigilanza, custodia o
pronto intervento per la tutela della sicurezza di persone o
beni;
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f) agli addetti a pubblici servizi, attività
alberghiere o di ristorazione;
g) agli addetti alle attività di assistenza medica
o paramedica, attività di assistenza a viaggiatori e
turisti;
h) ai lavoratori che prestano la loro opera
nell'ambito di spettacoli, manifestazioni sportive,
manifestazioni culturali, fiere e mercati, sfilate di moda;
i) ai dipendenti di aziende giornalistiche;
l) agli addetti ad attività artigianali o di
commercio al minuto o nei supermercati per le quali sia
previsto il funzionamento anche nei giorni festivi da apposita
legge regionale;
m) ai panificatori;
n) agli addetti ad altre attività, per le quali il
funzionamento nelle giornate festive corrisponda ad esigenze
tecniche od a ragioni di pubblica utilità, specificamente
indicate con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali
nazionali di categoria e le organizzazioni nazionali dei
datori di lavoro.
In caso di utilizzo continuativo della giornata festiva si
determina una riduzione compensativa dell'orario ed una
maggiorazione retributiva nelle forme e nei modi previsti
dall'articolo 10.
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