| (Ferie annuali).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del
codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un
periodo annuale di ferie retribuito nella misura e secondo le
modalità stabilite dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, e, comunque, non inferiore a 4 settimane
lavorative.
2. Il periodo di ferie annuali retribuite non può essere
sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute,
salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Pag. 48
3. L'infermità del lavoratore, anche di natura traumatica,
comportante ricovero ospedaliero o la cui prognosi sia
complessivamente superiore a cinque giorni, insorta durante il
godimento delle ferie, ne sospende il decorso.
| |