| (Lavoro straordinario).
1. Il lavoro straordinario è quello prestato in
eccedenza all'orario normale di lavoro definito nei contratti
collettivi o, in mancanza, nell'articolo 2, comma 1, ed ha un
carattere non continuativo o ricorrente.
2. Non può essere richiesto al lavoratore lavoro
straordinario eccedente il limite di 2 ore giornaliere e 6 ore
settimanali. Nelle attività di servizio e di cura delle
persone, l'entità dello straordinario e la sua scansione
devono tenere conto delle particolari esigenze degli utenti,
secondo norme definite dalla contrattazione collettiva.
3. E' attribuito all'Ispettorato del lavoro ed alle
rispettive sezioni provinciali il compito di effettuare le
opportune verifiche in merito al rispetto delle norme relative
al lavoro straordinario. In caso di violazione delle norme
previste da leggi e contratti sulle modalità di svolgimento
delle prestazioni di lavoro straordinario è prevista una
sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro di lire
500.000 per ogni caso di violazione.
4. Il lavoro straordinario non può essere richiesto nelle
imprese che, nei sei mesi precedenti, siano state interessate
da riduzioni del personale o da sospensioni delle prestazioni
con intervento della cassa integrazione guadagni, salvo
accertamento dell'Ispettorato del lavoro circa l'impossibilità
di utilizzare le prestazioni dei lavoratori licenziati o
sospesi, in luogo del ricorso al lavoro straordinario.
5. Il ricorso al lavoro straordinario potrà essere attivato
secondo le maggiorazioni e le procedure previste dai contratti
collettivi di lavoro anche aziendali. In difetto di disciplina
collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è
ammesso
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soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro.
6. Alla contrattazione collettiva è demandata la funzione
di stabilire i criteri per la maggiorazione retributiva, in
misura comunque non inferiore al 10 per cento, e la
contestuale riduzione compensativa dell'orario.
7. Alla retribuzione per lavoro straordinario non si
applicano le agevolazioni contributive per sgravi e
fiscalizzazioni.
8. La richiesta di lavoro straordinario deve essere
preceduta, almeno 24 ore prima della sua effettuazione, da una
comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e
territoriali maggiormente rappresentative contenente
l'indicazione del numero delle ore richieste e dei lavoratori
interessati.
9. L'effettuazione di lavoro straordinario può essere
disposta unilateralmente dal datore di lavoro, per un periodo
non superiore a 3 giornate lavorative, quando ciò sia
indispensabile in ragione di eventi eccezionali ed
imprevedibili oppure comportanti rischio di danno grave alle
persone o agli impianti. In quest'ultimo caso potranno essere
superati i limiti di cui al comma 2 del presente articolo ed
al comma 5 dell'articolo 2.
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