Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30123
DDL2483-0011
Progetto di legge Camera n. 2483 - testo presentato - (DDL12-2483)
(suddiviso in 62 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.48 dello stampato)
...C2483. TESTIPDL
...C2483.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2483 ZZ12 ZZPD ZZPR
                   (Lavoro straordinario).
      1.  Il lavoro straordinario è quello prestato in
  eccedenza all'orario normale di lavoro definito nei contratti
  collettivi o, in mancanza, nell'articolo 2, comma 1, ed ha un
  carattere non continuativo o ricorrente.
    2.  Non può essere richiesto al lavoratore lavoro
  straordinario eccedente il limite di 2 ore giornaliere e 6 ore
  settimanali.  Nelle attività di servizio e di cura delle
  persone, l'entità dello straordinario e la sua scansione
  devono tenere conto delle particolari esigenze degli utenti,
  secondo norme definite dalla contrattazione collettiva.
    3.  E' attribuito all'Ispettorato del lavoro ed alle
  rispettive sezioni provinciali il compito di effettuare le
  opportune verifiche in merito al rispetto delle norme relative
  al lavoro straordinario.  In caso di violazione delle norme
  previste da leggi e contratti sulle modalità di svolgimento
  delle prestazioni di lavoro straordinario è prevista una
  sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro di lire
  500.000 per ogni caso di violazione.
    4.  Il lavoro straordinario non può essere richiesto nelle
  imprese che, nei sei mesi precedenti, siano state interessate
  da riduzioni del personale o da sospensioni delle prestazioni
  con intervento della cassa integrazione guadagni, salvo
  accertamento dell'Ispettorato del lavoro circa l'impossibilità
  di utilizzare le prestazioni dei lavoratori licenziati o
  sospesi, in luogo del ricorso al lavoro straordinario.
    5.  Il ricorso al lavoro straordinario potrà essere attivato
  secondo le maggiorazioni e le procedure previste dai contratti
  collettivi di lavoro anche aziendali.  In difetto di disciplina
  collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è
  ammesso
 
                              Pag. 49
 
  soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro.
    6.  Alla contrattazione collettiva è demandata la funzione
  di stabilire i criteri per la maggiorazione retributiva, in
  misura comunque non inferiore al 10 per cento, e la
  contestuale riduzione compensativa dell'orario.
    7.  Alla retribuzione per lavoro straordinario non si
  applicano le agevolazioni contributive per sgravi e
  fiscalizzazioni.
    8.  La richiesta di lavoro straordinario deve essere
  preceduta, almeno 24 ore prima della sua effettuazione, da una
  comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e
  territoriali maggiormente rappresentative contenente
  l'indicazione del numero delle ore richieste e dei lavoratori
  interessati.
    9.  L'effettuazione di lavoro straordinario può essere
  disposta unilateralmente dal datore di lavoro, per un periodo
  non superiore a 3 giornate lavorative, quando ciò sia
  indispensabile in ragione di eventi eccezionali ed
  imprevedibili oppure comportanti rischio di danno grave alle
  persone o agli impianti.  In quest'ultimo caso potranno essere
  superati i limiti di cui al comma 2 del presente articolo ed
  al comma 5 dell'articolo 2.
 
DATA=950504 FASCID=DDL12-2483 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2483 TOTPAG=0076 TOTDOC=0062 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0048 RIGINIZ=006 PAGFIN=0049 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=48 PAGEFIN=49 SORTRES= SORTDDL=248300 00 FASCIDC=12DDL2483 SORTNAV=0248300 000 00000 ZZDDLC2483 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati