| (Lavori discontinui e di semplice attesa o custodia).
1. Per i lavoratori addetti a mansioni che richiedono
prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia, la
durata massima normale giornaliera e settimanale dell'orario
di lavoro è rispettivamente di 10 e 45 ore, salvo migliori
condizioni previste dai contratti collettivi.
2. E' lavoro straordinario quello prestato oltre il limite
di cui al comma 1.
3. Per i lavoratori di cui al comma 1, i limiti massimi
dell'orario giornaliero e settimanale di lavoro, comprensivi
delle ore di lavoro straordinario, sono rispettivamente di 11
e di 55 ore.
4. Le attività di cui al comma 1 sono quelle individuate,
ai sensi dell'articolo
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6 del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre
1923, n. 1955, dal regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e
successive modificazioni, fermo il disposto di cui
all'articolo 13 della presente legge.
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