| (Gestione negoziale della flessibilità oraria).
1. I regimi di orario generali e speciali ed i periodi
di attività previsti dall'articolo 2 possono essere stabiliti
con accordi sindacali aziendali unitari stipulati dalle
rappresentanze sindacali costituite nell'impresa o unità
produttiva e amministrativa.
2. Nell'ipotesi di dissenso, o di mancata sottoscrizione,
da parte di uno o più dei soggetti collettivi di cui al comma
1, o di richiesta da parte del 20 per cento dei lavoratori
interessati, l'efficacia dell'accordo è sospensivamente
condizionata alla sua approvazione da parte della maggioranza
dei lavoratori votanti.
3. La richiesta di consultazione referendaria di cui al
comma 2 deve essere comunicata, entro 10 giorni dalla
stipulazione dell'accordo, al datore di lavoro,
all'amministrazione e alle rappresentanze od organizzazioni
sindacali firmatarie, e deve essere resa pubblica, mediante
affissione in luogo accessibile a tutti, a cura del datore di
lavoro, che è altresì tenuto ad adottare le misure tecniche ed
organizzative che ne consentano il regolare svolgimento. La
consultazione deve aver luogo entro 15 giorni dalla sua
richiesta, durante l'orario di lavoro, nei locali dell'impresa
od unità produttiva o amministrativa, e l'Ispettore
provinciale del lavoro competente per territorio sovrintende
alla sua effettuazione e cura che essa avvenga con modalità
tali da assicurare la segretezza del voto.
4. Il numero totale delle ore lavorate nel periodo
temporaneo complessivo contemplato dall'accordo non può
comunque eccedere quello risultante dai limiti di cui al comma
1 dell'articolo 2 o da quelli inferiori eventualmente previsti
da contratti o accordi collettivi.
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5. Gli accordi di cui al presente articolo devono altresì
prevedere:
a) i periodi entro i quali ottenere la
compensazione;
b) per le ore prestate in eccedenza rispetto ai
limiti orari giornalieri e settimanali, specifiche
maggiorazioni retributive ovvero riduzioni di orario
compensative più che proporzionali;
c) specifiche ipotesi di giustificato esonero dei
singoli lavoratori dall'osservanza di regimi di orario
concordati.
6. Nel caso in cui siano stipulati accordi di flessibilità
dell'orario non può essere richiesto, per il tempo della loro
vigenza, lavoro straordinario e non trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 12.
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