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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30125
DDL2483-0013
Progetto di legge Camera n. 2483 - testo presentato - (DDL12-2483)
(suddiviso in 62 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.50 dello stampato)
...C2483. TESTIPDL
...C2483.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2483 ZZ12 ZZPD ZZPR
       (Gestione negoziale della flessibilità oraria).
      1.  I regimi di orario generali e speciali ed i periodi
  di attività previsti dall'articolo 2 possono essere stabiliti
  con accordi sindacali aziendali unitari stipulati dalle
  rappresentanze sindacali costituite nell'impresa o unità
  produttiva e amministrativa.
    2.  Nell'ipotesi di dissenso, o di mancata sottoscrizione,
  da parte di uno o più dei soggetti collettivi di cui al comma
  1, o di richiesta da parte del 20 per cento dei lavoratori
  interessati, l'efficacia dell'accordo è sospensivamente
  condizionata alla sua approvazione da parte della maggioranza
  dei lavoratori votanti.
    3.  La richiesta di consultazione referendaria di cui al
  comma 2 deve essere comunicata, entro 10 giorni dalla
  stipulazione dell'accordo, al datore di lavoro,
  all'amministrazione e alle rappresentanze od organizzazioni
  sindacali firmatarie, e deve essere resa pubblica, mediante
  affissione in luogo accessibile a tutti, a cura del datore di
  lavoro, che è altresì tenuto ad adottare le misure tecniche ed
  organizzative che ne consentano il regolare svolgimento.  La
  consultazione deve aver luogo entro 15 giorni dalla sua
  richiesta, durante l'orario di lavoro, nei locali dell'impresa
  od unità produttiva o amministrativa, e l'Ispettore
  provinciale del lavoro competente per territorio sovrintende
  alla sua effettuazione e cura che essa avvenga con modalità
  tali da assicurare la segretezza del voto.
    4.  Il numero totale delle ore lavorate nel periodo
  temporaneo complessivo contemplato dall'accordo non può
  comunque eccedere quello risultante dai limiti di cui al comma
  1 dell'articolo 2 o da quelli inferiori eventualmente previsti
  da contratti o accordi collettivi.
 
                              Pag. 51
 
    5.  Gli accordi di cui al presente articolo devono altresì
  prevedere:
        a)  i periodi entro i quali ottenere la
  compensazione;
        b)  per le ore prestate in eccedenza rispetto ai
  limiti orari giornalieri e settimanali, specifiche
  maggiorazioni retributive ovvero riduzioni di orario
  compensative più che proporzionali;
        c)  specifiche ipotesi di giustificato esonero dei
  singoli lavoratori dall'osservanza di regimi di orario
  concordati.
    6.  Nel caso in cui siano stipulati accordi di flessibilità
  dell'orario non può essere richiesto, per il tempo della loro
  vigenza, lavoro straordinario e non trovano applicazione le
  disposizioni di cui all'articolo 12.
 
DATA=950504 FASCID=DDL12-2483 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2483 TOTPAG=0076 TOTDOC=0062 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0050 RIGINIZ=006 PAGFIN=0051 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=50 PAGEFIN=51 SORTRES= SORTDDL=248300 00 FASCIDC=12DDL2483 SORTNAV=0248300 000 00000 ZZDDLC2483 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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